Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
 

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Sicilia, nel seguito indicato Inail Sicilia, con sede e domicilio fiscale in Palermo, viale del Fante 58/D, rappresentato dal dott. Carlo Biasco nella qualità di Direttore regionale

e

E.BI.TE.N. SICILIA - Ente bilaterale intersettoriale e Organismo Paritetico della regione Sicilia, nel seguito indicato EBITEN Sicilia con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Tasca Lanza n. 64, rappresentato dal Dott. Vito Campo nella qualità di Presidente,
SISTEMA IMPRESA SICILIA, Federazione Siciliana delle Imprese e dei professionisti, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via Tasca Lanza n. 64, rappresentato dalla D.ssa Giovanna Ciralli nella qualità di Presidente,


PREMESSO CHE

Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008 e s.m.i.) colloca l'INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
Il D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
L'INAIL, in attuazione del d.lgs 38/2000 e del d.lgs 81/2008 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 assegnano a INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
Il D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ha conferito a INAIL le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
L'INAIL persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;
l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
È in essere un Protocollo d'intesa nazionale tra INAIL e SISTEMA IMPRESA;
SISTEMA IMPRESA ha sottoscritto con la Confederazione Generale dei Sindacati autonomi dei lavoratori CONFSAL e con talune Organizzazioni sindacali ad essa aderenti accordi interconfederali in materia di salute e sicurezza si luoghi di lavoro e di ottimizzazione dei processi aziendali nell'ambito dei quali le parti si sono impegnate a fornire - in proprio e tramite gli organismi bilaterali dalle stesse istituite e riconosciuti - tra cui EBITEN, supporto operativo alle imprese attraverso attività di formazione e consulenza.
 

PRESO ATTO CHE

sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro.
 

CONSIDERATO CHE

le sinergie con gli Enti, le Istituzioni e le Parti Sociali, nonché con il sistema bilaterale costituiscono una modalità funzionale per offrire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi settori produttivi;
l'oggetto della collaborazione di cui al Protocollo d'intesa nazionale, in corso di validità, sottoscritto tra INAIL e Sistema Impresa, prevede anche l'individuazione e la diffusione di buone pratiche in materia di salute sicurezza e prevenzione, con il coinvolgimento delle Parti Sociali e gli strumenti paritetici bilaterali confederali.
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato allo sviluppo di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.


Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro per RLST e gli RLS delle aziende del settore terziario;
- iniziative informative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio infortunistico per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di sicurezza del lavoratore, tra cui quelli per l'implementazione di MOG nelle micro, piccole e medie imprese del settore terziario;
- collaborazione in progetti di elaborazione e diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- progettazione di linee di indirizzo per indicare alle Parti sociali e alle aziende del settore efficaci percorsi e azioni per migliorare la salute e sicurezza aziendale;
- attività di informazione e assistenza alle imprese, coinvolgendo le associazioni datoriali e sindacali, gli RLS e RLST;
- realizzazione di percorsi formativi da erogare secondo quanto stabilito dal Piano tariffario approvato con determinazione presidenziale INAIL n. 121 del 23 aprile 2014.


Art. 3 - Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno definiti in successivi Accordi attuativi, da stipularsi nel rispetto del presente Protocollo d'intesa, che disciplineranno i reciproci rapporti tra le Parti, per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
 

Art. 4 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo Attuativo dovrà prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti , gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell'Accordo Attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, secondo quanto riportato in un “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- gli oneri economici per interventi formativi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, se svolte in presenza, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori, nonché organizzazione delle iniziative in modalità telematica, nel rispetto delle normative vigenti;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida di cui agli articoli successivi;
- Gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati;
- la durata dell'Accordo che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.


Art. 5 - Obblighi delle parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali derivanti dal presente Protocollo d'Intesa in logica di paritaria partecipazione.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
Nell'ambito di successivi Accordi attuativi del presente Protocollo d'Intesa verranno definite le attività operative propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi declinati dal precedente articolo 2, nonché le eventuali risorse economiche destinate a tali fini, in logica di paritaria partecipazione.


Art. 6 - Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una parte, potrà essere utilizzato dall'altra parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art.6 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.
 

Art.7 - Tutela dell'immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, decade automaticamente decorsi tre anni dalla predetta data.
 

Art. 9 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa con comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A.R. .
In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10 - Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Palermo.
 

Art. 11 - Consenso al trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e in conformità al regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679.
 

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto, siglato con firma autografa dai presidenti di E.BI.TE.N. Sicilia e SISTEMA IMPRESA SICILIA e firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dal Direttore regionale INAIL Sicilia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Palermo, 23 settembre 2020


fonte: inail.it