Legge 25 settembre 2020, n. 124
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
G.U. 28 settembre 2020, n. 240
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 settembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),"»;
al comma 3, le parole: «salvo quanto previsto al n. 32 dell'allegato medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo»;
al comma 6, alinea, le parole: «dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «da COVID-19».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33). - 1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'Allegato 1:
alla voce n. 3, la parola: «Articolo» è sostituita dalle seguenti: «L'articolo» e dopo le parole: «24 aprile 2020, n. 27» sono aggiunte le seguenti: «, è prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
alla voce n. 17, dopo le parole: «Articolo 100, comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
alla voce n. 29, dopo le parole: «Articolo 6, comma 6,» è inserita la seguente: «del»;
dopo la voce n. 30 è inserita la seguente:
«30-bis. Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica».