Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
Alle Direzioni Interregionale e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
E, p.c.: All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Alle Direzioni Centrali
Oggetto: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117' il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020.
Si riporta, di seguito, uno stralcio dell’allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l’aggiornamento dei riferimenti normativi.
N° |
ATTIVITÀ |
Cat. A |
Cat. B |
Cat. C |
58 |
Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). (Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020. n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) |
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Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i (Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)
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Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62 |
59 |
Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
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tutti |
60 |
Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.
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tutti |
61 |
Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] (Rimane invariato anche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101) |
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tutti |
62 |
Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: |
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tutti |
In particolare, la classificazione del nulla osta (N.O.) in categoria B prevista dal D.Lgs. 101/2020 comporta l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B, mentre il N.O. in categoria A configura l’attività 58.C dell’Allegato I del DPR 151/2011.
Data la specificità dell’argomento, si riportano, di seguito, alcune considerazioni per la classificazione di materie radioattive in N.O. di categoria B ed A e, di conseguenza, delle attività 58.B e 58.C del DPR 151/2011.
La determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, ancorché simile a quella del precedente decreto, comporta alcune differenze.
Si consideri l’aspetto relativo all’impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate.
- L’art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma 1 rimanda all’allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l’impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1, per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell’allegato I da moltiplicare per il coefficiente 10⁶. Lo stesso allegato, al punto 1.2, recita che “Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B.".
Il D.Lgs. 230/95 rinviava, per le stesse classificazioni, all’allegato IX e poneva, quali condizioni per la classificazione in categoria A e B, la moltiplicazione dei valori di attività delle tabelle IX-1, dello stesso allegato, rispettivamente per i valori 10⁶ e 10³.
- le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all’allegato XIV del D.Lgs. 101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.
Restano ferme le altre casistiche per il rilascio del N.O. fissate dal citato articolo 50 del D.Lgs. 101/2020.
Infine, per le sorgenti mobili di radiazioni di cui al comma 2), lettera g) dell’art. 50 può essere utile verificare le particolari disposizioni riportate al punto 6 dell’allegato XIV del D.Lgs. 101/2020.