Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

 

Alle Direzioni Interregionale e Regionali VV.F.
Ai Comandi VV.F.
E, p.c.: All’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Alle Direzioni Centrali
 

 

Oggetto: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/64l/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117' il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.
Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.Lgs. 101/2020.
Si riporta, di seguito, uno stralcio dell’allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l’aggiornamento dei riferimenti normativi.

ATTIVITÀ

Cat. A

Cat. B

Cat. C

58

Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).
 

(Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020. n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

 

Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i
 

(Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

 

Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62

(Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

59

Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)


(Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s. m.i.)

 

 

tutti

60

Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.


(Adesso arti. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)

 

 

tutti

61

Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]
 

(Rimane invariato anche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

 

 

tutti

62

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi;
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
- attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101)

 

 

tutti


In particolare, la classificazione del nulla osta (N.O.) in categoria B prevista dal D.Lgs. 101/2020 comporta l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B, mentre il N.O. in categoria A configura l’attività 58.C dell’Allegato I del DPR 151/2011.
Data la specificità dell’argomento, si riportano, di seguito, alcune considerazioni per la classificazione di materie radioattive in N.O. di categoria B ed A e, di conseguenza, delle attività 58.B e 58.C del DPR 151/2011.
La determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, ancorché simile a quella del precedente decreto, comporta alcune differenze.
Si consideri l’aspetto relativo all’impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate.
- L’art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma 1 rimanda all’allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l’impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1, per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell’allegato I da moltiplicare per il coefficiente 10. Lo stesso allegato, al punto 1.2, recita che “Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B.".
Il D.Lgs. 230/95 rinviava, per le stesse classificazioni, all’allegato IX e poneva, quali condizioni per la classificazione in categoria A e B, la moltiplicazione dei valori di attività delle tabelle IX-1, dello stesso allegato, rispettivamente per i valori 10 e 10³.
- le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all’allegato XIV del D.Lgs. 101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.
Restano ferme le altre casistiche per il rilascio del N.O. fissate dal citato articolo 50 del D.Lgs. 101/2020.
Infine, per le sorgenti mobili di radiazioni di cui al comma 2), lettera g) dell’art. 50 può essere utile verificare le particolari disposizioni riportate al punto 6 dell’allegato XIV del D.Lgs. 101/2020.