Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo d’intesa Covid-19
Data firma: 18 maggio 2020
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Abruzzo
Fonte: cnel.it


Protocollo d’intesa tra le parti sociali per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro del comparto artigiano regione Abruzzo

Le Parti Sociali del comparto artigiano abruzzese (Cna, Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil)
Premesso
La riapertura delle attività secondo le indicazioni delle preposte Autorità Nazionali e Regionali;
• Che il DPCM del 26 Aprile 2020 e s.m. prevedono che le imprese debbano rispettare i contenuti del Protocollo condiviso il 24 Aprile fra le Parti Sociali ed il Governo che regolamenta le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro;
• Che le O.P.G.R. Regione Abruzzo, emesse fino ad oggi e s.m., prevedono che le attività economiche, produttive o ricreative contemplate nei Protocolli di Sicurezza, possono riaprire solo se rispettano le condizioni ivi contenute;
• Che il Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 prevede:
• che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
• che a tal fine le imprese adottano un protocollo di sicurezza anti-contagio favorendo il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti in azienda e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali e territoriali;
• che, in coerenza con il sistema di relazioni sindacali in atto nel comparto Artigiano sia a livello nazionale che della Regione Abruzzo, per le piccole imprese può essere istituito un Comitato Territoriale, composto dagli Organismi Paritetici con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;
confermano la loro volontà di definire congiuntamente un percorso condiviso utile alla ripresa dell’attività lavorativa in salute e sicurezza.
Affermano altresì che, in particolare nelle imprese artigiane dove imprenditori e lavoratori si trovano a dover condividere in egual misura l’eventuale rischio di contagio, le indicazioni operative hanno lo scopo, più che altrove, di salvaguardare il rischio di contagio e al contempo la sopravvivenza delle imprese stesse. E smi
Considerato
• Il Protocollo di attuazione regionale del 30 dicembre 2011 dell’accordo applicativo del D.Lgs 81/2008 e smi del 13 settembre 2011 qui richiamati, in merito ai compiti, moli e funzioni degli RLST e dell’OPRA;
• Che per la particolarità del mondo artigiano un numero consistente di imprese non possiedono RSA e non si trovano nella condizione di poter garantire la partecipazione fattiva dei lavoratori al Comitato costituito in Azienda;
• Che nell’ambito della consolidata esperienza di bilateralità artigiana, le parti sociali ravvisano le condizioni attraverso gli organismi già costituiti ed operanti dell’OPRA e degli RLST di attuare quanto previsto dai protocolli sopracitati e di cui al DPCM 26 Aprile 2020;
Si conviene che
1) La riapertura o comunque la prosecuzione delle attività deve avvenire mettendo in atto tutte le misure utili a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, considerato che tale virus rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre attuare misure uguali per tutta la popolazione, compresa quella lavorativa, e trasversale a tutte le attività produttive. È necessario pertanto che le aziende mettano in atto misure di precauzione coerenti con le disposizioni normative e le indicazioni delle Autorità Sanitarie competenti anche in ambito produttivo; in ragione di ciò tutte le aziende predisporranno ed attueranno le misure anti contagio previste dal presente protocollo;
2) Le imprese metteranno in atto, per le attività/mansioni per le quali sia possibile, modalità di lavoro agile o a distanza per il personale che può svolgere i propri compiti lavorativi anche da remoto, senza garantire la presenza fisica in azienda;
3) Le aziende attueranno il distanziamento sociale, rispettando la distanza interpersonale tra i lavoratori e tra gli stessi e tutti gli altri soggetti che dovranno accedere ai locali dell’azienda di almeno 1 metro (o quanto indicato da successive disposizioni normative), previsto come principale misura di contenimento del contagio. Qualora il lavoro imponga di non rispettare tale distanza di sicurezza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, le aziende provvederanno a fornire al personale mascherine chirurgiche. Forniranno, inoltre, eventuali ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale quali ad esempio guanti monouso, così come individuati dal punto 6) del Protocollo condiviso di regolamentazione nazionale del 24 aprile 2020;
4) Le aziende, al fine di organizzare l’attività consentendo il rispetto del distanziamento interpersonale, potranno prevedere ad esempio turni di lavoro per evitare che nei locali aziendali siano presenti un numero eccessivo di persone, la regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita in modo da non creare assembramenti così come dell’accesso ai luoghi comuni quali bagni, spogliatoi, mense, etc;
5) Le aziende daranno indicazione scritta ai lavoratori di lavarsi frequentemente le mani, assicurando all’interni dei bagni quantità sufficienti e sempre disponibili di sapone liquido e salviette, per asciugarsi e renderanno disponibili soluzioni idroalcoliche per la disinfezione;
6) Le aziende provvederanno alla pulizia giornaliera, indicativamente a fine turno, e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago secondo le indicazioni previste dalle Autorità Competenti;
7) L’ingresso di personale esterno quali fornitori, corrieri etc. nei locali aziendali dovrà essere per lo più scoraggiato e, laddove non possibile evitarlo, dovrà tenere conto delle regole di distanziamento interpersonale. Il personale esterno all’azienda non potrà accedere alle aree comuni, quali bagni, spogliatoi, etc;
8) Ai fini del rispetto di quanto indicato al c.2 del punto 13 del Protocollo del 24 Aprile 2020, per le imprese artigiane della regione Abruzzo aderenti al sistema bilaterale, è costituito il Comitato Territoriale Regionale Abruzzo (d’ora in poi Comitato Territoriale) con sede presso l’OPRA, composto dai rappresentanti delle Parti sociali dei Bacini territoriali, dagli RLST e dall’OPRA Abruzzo;
9) La finalità del Comitato Territoriale sarà utile per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo Anticontagio del 24 aprile recepito del DPCM 26 aprile 2020 nonché per sostenere le imprese nell’adozione di adeguate misure di protezione dei lavoratori dal rischio contagio da virus Covid 19;
10) Le parti sociali, esclusivamente per le finalità di cui c. 1 del punto 13 del protocollo 24 aprile 2020, potranno estendere la partecipazione al suddetto Comitato Territoriale delle autorità sanitarie locali e di altri soggetti Istituzionali competenti al contenimento del contagio Covid-19;
11) Che l’impresa che non costituisce il Comitato Aziendale previsto al c. 1 del punto 13 del protocollo 24 aprile 2020, se aderente alla bilateralità, assolve alla costituzione del Comitato aziendale attraverso il ricorso al Comitato Territoriale Regionale Abruzzo indicando nel protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio il Comitato Territoriale e l’RLST di riferimento;
12) Le imprese artigiane abruzzesi, aderenti al sistema territoriale di rappresentanza sulla sicurezza alla data del 23 febbraio 2020, adempiano alla consultazione preventiva del RLST prevista dal citato Protocollo del 24 aprile 2020 con l’invio al Comitato Territoriale presso l’OPRA via email o PEC, anche per il tramite dell’Associazione di rappresentanza, cui conferiscono il mandato, del protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio (Allegato 1);
13) Il perfezionamento di cui al punto precedente, realizza il formale assolvimento degli obblighi di consultazione preventiva a carico del datore di lavoro, fatta ovviamente salva l’eventuale valutazione negativa da parte del Comitato Territoriale rispetto al merito del Documento;
14) In caso di valutazione positiva, il Comitato Territoriale rilascia specifica dichiarazione (Allegato 2) che, per il periodo prescrittivo Covid-19, configura a tutti gli effetti formale appendice al Documento dì Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale;
15) L’impresa che costituisce il Comitato aziendale previsto al punto 13 - primo comma - del Protocollo del 24 Aprile 2020, garantirà la partecipazione del RLST e del Rappresentante Sindacale di Bacino;
16) Gli RLST avranno il compito di contribuire alla diffusione delle indicazioni presso i lavoratori e le aziende. Gli RLST, dopo la data individuata dalle Parti Sociali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione di emergenza, riprenderanno le visite delle aziende nel rispetto del presente protocollo;
Tra le misure di precauzione condivise con il Protocollo di regolamentazione nazionale del 24 aprile 2020 dalle Parti Sociali vi è anche l’informazione dei lavoratori e di chiunque altro entri in azienda. Tale misura costituisce anch’essa una base fondamentale di riferimento per il contrasto e contenimento del contagio, le cui specifiche sono di seguito elencate:
a) Le misure di contrasto e di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, implementate dalle eventuali ulteriori disposizioni introdotte dalle Autorità Competenti, dovranno essere comunicate ai lavoratori anche attraverso comunicazione cartacea da espone nei luoghi di lavoro, avendo contezza che questi abbiano compreso le informazioni e siano consapevoli che i comportamenti indicati costituiscono il fondamento per la propria e altrui salute e sicurezza;
b) In particolare le informazioni riguardano:
• l’informazione dei lavoratori e di chiunque altro entri in azienda sul corretto utilizzo dei DPI e delle distanze di sicurezza per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, contattando il proprio medico di famiglia;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, anche successivamente all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, rientro in Italia dall’estero o contatto con persone positive al virus nei cui confronti l’Autorità Sanitaria abbia emanato un provvedimento di quarantena;
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Pescara, 18 maggio 2020