Responsabilità per la morte di un operaio incaricato del montaggio di una pensilina senza alcuna guida tecnica che precipitava a terra dall'altezza di circa 6 metri per cedimento della struttura in conglomerato cementizio prefabbricato, difforme rispetto al progetto e non sorretta da attrezzature di puntellamento.

Il committente ed il datore di lavoro della vittima vengono accusati di omicidio colposo - La Corte d'Appello conferma la condanna del costruttore-datore di lavoro ma, a differenza del Tribunale, assolve il committente per non aver commesso il fatto e ritiene il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.

Ricorrono per Cassazione sia il datore di lavoro, sia le parti civili - Rigetto del ricorso di T.A..; annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative alla responsabilità di I.G. ed al concorso di colpa del lavoratore A.R.

Innanzitutto la Corte afferma che: "La complessità dell'opera richiedeva che costruttore e committente affidassero la progettazione a tecnico qualificato che studiasse altresì le fasi di montaggio.
Era pure necessario vigilare che l'opera venisse eseguita sotto la direzione di un tecnico esperto; e che in ogni caso fossero previste opere di puntellamento o altre che ponessero in sicurezza la lavorazione in atto. Nessuna di tali cautele risulta adottata sicchè si configura con tutta evidenza la responsabilità del T. nella veste di titolare dell'impresa costruttrice dei prefabbricati e datore di lavoro della vittima."

Continua poi affermando che "E' invece fondato il ricorso delle parti civili.
3.1.1 Per ciò che attiene al ritenuto concorso di colpa del lavoratore la pronunzia è sostanzialmente priva di motivazione.
Essa, infatti, disattende senza adeguato supporto argomentativo le estese, plausibili valutazioni compiute dal primo giudice. Questi, come si è accennato, ha evidenziato la particolare complessità e rischiosità della fase di montaggio di opere con parti che dovevano essere assemblate in una situazione di difficile equilibrio statico;
ed ha aggiunto che la vittima era (alla luce delle acquisizioni probatorie al riguardo) un semplice lavoratore che non poteva avere alcuna idea delle sofisticate procedure tecniche che avrebbero dovuto presiedere a tale fase della lavorazione. La Corte d'appello ignora completamente questi argomenti ed assume apoditticamente l'esistenza di colpa del lavoratore: non si spiega però, come possa farsi carico ad un operaio di valutare e gestire il rischio in questione in assenza delle conoscenze tecniche che, al contrario, ad avviso del Tribunale, avrebbero richiesto la presenza di un professionista particolarmente qualificato. "

"E' pure fondata e di decisivo rilievo la deduzione che evidenzia l'erroneità dell'apprezzamento in ordine all'assenza di obblighi cautelari del committente per ciò che attiene ai manufatti prefabbricati. La Corte d'appello enuncia laconicamente il suo assunto e non lo motiva in alcun modo.

Esso d'altra parte è erroneo.
Da un lato la L. n. 1086 del 1971, art. 13, individua quale destinatario degli obblighi di cui si discute anche il committente; e dall'altro la cit. L., art. 1, chiarisce che la disciplina si estende a tutti i manufatti in conglomerato cementizio armato o precompresso nonchè a quelli con elementi metallici strutturali."

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) T.A. N. IL (OMISSIS)- imputato;
2) A.G. N. IL (OMISSIS) - p. civile;
3) G.R. N. IL (OMISSIS) - p. civile;
avverso SENTENZA del 23/11/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. DI PAOLA per l'imputato, che ha chiesto lo accoglimento del ricorso.
 
 
FattoDiritto

1. Il Tribunale ha affermato la responsabilità di T.A. e I.G. in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Catania che ha assolto lo I. per non aver commesso il fatto e, ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%, ha rideterminato la pena nei confronti del T., concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante.
L'addebito loro mosso è quello di aver cagionato in cooperazione colposa la morte del lavoratore A.R. il quale, incaricato del montaggio di una pensilina senza alcuna guida tecnica, precipitava a terra dall'altezza di circa 6 metri per cedimento della struttura in conglomerato cementizio prefabbricato, difforme rispetto al progetto e non sorretta da attrezzature di puntellamento - L'assunto accusatorio è stato fatto proprio dal Tribunale.
La pronunzia d'appello, invece, evidenzia che l'unico obbligo dello I. era quello della nomina di un direttore dei lavori, ma solo per l'esecuzione delle fondazioni ed il completamento delle strutture e non anche per la posa in opera degli elementi prefabbricati.
Costui non era destinatario della norma di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 13, che riguarda il conglomerato cementizio e non anche gli elementi prefabbricati.
Di qui la pronunzia assolutoria nei suoi confronti.
Quanto al T. si osserva che costui, nella veste di datore di lavoro e costruttore, ha sollecitato la prosecuzione dell'attività lavorativa anche oltre l'orario previsto nonostante i rischi di scarsa visibilità e di errore determinato dalla stanchezza ed ha affidato il montaggio della pensilina ad un operaio privo di adeguata preparazione tecnica il quale ha ritenuto erroneamente, per ragioni di celerità, di poter eseguire la posa in opera dei fabbricati senza ricorrere alla attrezzatura di puntellamento disponibile nel cantiere.
Infine, ritenuto il concorso di colpa della vittima, è stata ridotta la pena.
Nessuna statuizione è stata adottata in ordine all'entità del danno da risarcire.

2. Ricorrono per cassazione il T. e le parti civili.
 
2.1.1 L'imputato lamenta vizio della motivazione giacchè gli è stata attribuita la condotta di sollecitazione alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'orario previsto, che è stata pacificamente posta in essere dal coimputato, come risulta manifestamente dal capo d'imputazione oltre che dalle acquisizioni probatorie.
Tale essenziale errore vulnera alla radice la decisione.
Pure censurabile è l'altro argomento addotto dalla Corte d'appello che riguarda la pretesa scarsa capacità tecnica della vittima, mentre costui era un capocantiere esperto che lavorava da molti anni alle dipendenze del T..
Sotto tale profilo dagli atti del processo si traggono elementi di segno perfettamente contrario a quanto assunto erroneamente dalla Corte d'appello.

2.1.2 Si lamenta altresì che erroneamente è stata esclusa la responsabilità del coimputato sul presupposto che le opere in cemento armato prefabbricato siano escluse dalla disciplina di cui alla L. 1086 del 1971, mentre in realtà si riferisce anche ai conglomerati in cemento prefabbricato oppure compresso.

2.1.3 Si deduce, infine, che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto il concorso di colpa, della vittima, si è limitata a ridurre la pena senza procedere alla correlativa modifica delle statuizioni civili conseguenti all'accoglimento dell'appello. Una pronunzia in tal senso era imposta tanto più che le statuizioni civili erano state oggetto di specifica impugnazione.
 
2.2 Le parti civili lamentano che la Corte d'appello, disattendendo la ponderata ed argomentata valutazione compiuta dal primo giudice, abbia ritenuto il concorso di colpa della vittima nella misura del 30% senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

2.2.1. Esse impugnano altresì la pronunzia assolutoria nei confronti dello I..
Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il committente non sia tenuto al rispetto della normativa relativa alle opere in conglomerato cementizio con riferimento alla fase di montaggio di elementi prefabbricati; e che l'onere di nominare un direttore di cantiere non riguardi anche l'attività di montaggio delle opere prefabbricate.
Tale erronea enunciazione si pone in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il committente è la figura cardine del sistema di prevenzione nell'ambito della sicurezza dei cantieri. Tale responsabilità si evince dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3.
Nè una conclusione di segno contrario può trarsi dalla disciplina di cui alla L. n. 1086 del 1971, che al contrario di quanto ritenuto erroneamente dalla Corte d'appello, menziona espressamente il committente come responsabile dell'omissione e delle irregolarità nella realizzazione delle opere.
La Corte d'appello, si assume ancora, stravolge il dato probatorio rilevabile dalla stessa imputazione e dalle deposizioni testimoniali, attribuendo al datore di lavoro T. l'iniziativa di sollecitare la prosecuzione del lavoro nonostante i rischi dovuti alla scarsa visibilità ed alla stanchezza; mentre è pacifico che costui neppure era presente in cantiere e che a sollecitare il prosieguo dell'attività lavorativa è stato proprio lo I..

2.3 La difesa di I. ha presentato una memoria.
 
3. Il ricorso di T. è infondato.
 
3.1 Quanto alla responsabilità del T. la pronunzia d'appello si coniuga con quella del Tribunale che ha diffusamente esaminato gli aspetti fattuali e normativi della vicenda in esame.
Essa evidenzia in particolare che la complessa struttura, costituita da diversi pannelli in cemento armato, presentava notevoli difficoltà nella fase di montaggio.
Il ribaltamento delle travi e dei pannelli sovrastanti derivò da errato posizionamento di un componente e, a monte, dalla scelta di procedere all'impianto di quella particolare struttura senza alcuna opera provvisionale.
Non occorreva molto per prevedere che una trave a bilancia potesse appunto sbilanciarsi a causa del sovraccarico su uno dei due bracci.
La complessità dell'opera richiedeva che costruttore e committente affidassero la progettazione a tecnico qualificato che studiasse altresì le fasi di montaggio.
Era pure necessario vigilare che l'opera venisse eseguita sotto la direzione di un tecnico esperto; e che in ogni caso fossero previste opere di puntellamento o altre che ponessero in sicurezza la lavorazione in atto.
Nessuna di tali cautele risulta adottata sicchè si configura con tutta evidenza la responsabilità del T. nella veste di titolare dell'impresa costruttrice dei prefabbricati e datore di lavoro della vittima.
La Corte d'appello non confuta tale valutazione del caso ma vi aggiungere, ad abundantiam, alcune considerazioni sull'assenza di preparazione tecnica da parte della vittima. In tale complessivo contesto, l'errore in fatto circa la presenza nel cantiere dell'imputato, reso evidente dal tenore della sentenza di primo grado non confutata sul punto, è privo di qualunque rilievo dell'economia della sentenza.

3.2 Le censure che colpiscono la pronunzia assolutoria nei confronti del coimputato sono inammissibili per carenza di interesse; essendosi in presenza di autonome concorrenti responsabilità.

3.3 La questione afferente al concorso di colpa del lavoratore è parimenti radicalmente priva di pregio, alla luce delle considerazioni che saranno espresse nel prosieguo a proposito del contrapposto gravame prospettato sulla medesima questione dalle parti civili.
3.1 E' invece fondato il ricorso delle parti civili.
3.1.1 Per ciò che attiene al ritenuto concorso di colpa del lavoratore la pronunzia è sostanzialmente priva di motivazione.
Essa, infatti, disattende senza adeguato supporto argomentativo le estese, plausibili valutazioni compiute dal primo giudice. Questi, come si è accennato, ha evidenziato la particolare complessità e rischiosità della fase di montaggio di opere con parti che dovevano essere assemblate in una situazione di difficile equilibrio statico;
ed ha aggiunto che la vittima era (alla luce delle acquisizioni probatorie al riguardo) un semplice lavoratore che non poteva avere alcuna idea delle sofisticate procedure tecniche che avrebbero dovuto presiedere a tale fase della lavorazione. La Corte d'appello ignora completamente questi argomenti ed assume apoditticamente l'esistenza di colpa del lavoratore: non si spiega però, come possa farsi carico ad un operaio di valutare e gestire il rischio in questione in assenza delle conoscenze tecniche che, al contrario, ad avviso del Tribunale, avrebbero richiesto la presenza di un professionista particolarmente qualificato.

3.2 Per ciò che attiene alla responsabilità dello I., per quanto sopra esposto, sono fondate, ma di non decisivo rilievo, le censure che evidenziano l'erronea attribuzione al T. dell'impulso alla prosecuzione dei lavori oltre l'orario.
E' pure fondata e di decisivo rilievo la deduzione che evidenzia l'erroneità dell'apprezzamento in ordine all'assenza di obblighi cautelari del committente per ciò che attiene ai manufatti prefabbricati. La Corte d'appello enuncia laconicamente il suo assunto e non lo motiva in alcun modo.
Esso d'altra parte è erroneo.
Da un lato la L. n. 1086 del 1971, art. 13, individua quale destinatario degli obblighi di cui si discute anche il committente; e dall'altro la cit. L., art. 1, chiarisce che la disciplina si estende a tutti i manufatti in conglomerato cementizio armato o precompresso nonchè a quelli con elementi metallici strutturali.
Tale disciplina, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, attiene a tutte le opere che assolvano una funzione statica; anche se prefabbricate (Così ad es. Sez. 6^, 28/4/1988, Rv. 178549).
Tale assunto, del resto, trova agevole spiegazione se si pensa, appunto, al ruolo statico comunque svolto da tali manufatti, che richiede l'adozione di particolari cautela al fine di garantirne la sicurezza, anche nella fase della loro posa in opera.
La memoria presentata dallo I. prospetta che si sia in presenza di un contratto di fornitura" e non di appalto; ma tale deduzione tenta di introdurre nella presente sede la riconsiderazione del merito, visto che la questione è stata diffusamente esaminata, con riguardo alle pertinenti coordinate fattuali, dal primo giudice.
L'accoglimento del ricorso delle parti civili implica l'annullamento della sentenza d'appello per ciò che attiene alla posizione dello I. ed al concorso di colpa del lavoratore.
li rigetto del ricorso determina, per T., la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso di T.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili relative alla responsabilità di I.G. ed al concorso di colpa del lavoratore A.R., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009