Categoria: 2019
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Tipologia: Accordo
Data firma: 7 febbraio 2019
Parti: Ericsson Telecomunicazioni/Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Telecomunicazioni, RSU
Settori: Servizi, TLC, Ericsson Telecomunicazioni
Fonte: slc-cgil.it


Sommario:

 

Premessa
Principi generali
Destinatari
Modalità di accesso e di recesso
Modalità di svolgimento
Luogo di svolgimento della prestazione lavorativa
Numero massimo di giornate

 

Procedura di concessione
Orario di lavoro
Strumentazioni di lavoro
Riservatezza e privacy
Salute e sicurezza sul lavoro
Formazione specifica
Diritto alla disconnessione
Disposizioni finali


Verbale di accordo

Addì 7 febbraio 2019, in Roma, presso la Sede di Unindustria, tra la Soc. Ericsson Telecomunicazioni spa (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma, e la Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil – Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

Premesso che
dal 5 novembre al 31 dicembre 2018 l’Azienda ha condotto in via sperimentale un progetto di lavoro agile (di seguito smart working) con l’obiettivo di favorire, da un lato, la crescita della produttività e dell’efficacia lavorativa, dall’altro il miglioramento della qualità della vita del proprio personale, favorendo la conciliazione tra vita professionale e privata (work life balance), che permetta di dare un contributo fattivo alla gestione degli impatti ambientali sul territorio e, quindi, possa costituire una buona pratica di responsabilità sociale;
il quadro normativo di riferimento è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18- 23 - alla quale si fa espresso rinvio e che definisce lo smart working come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra azienda e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa - e integrato dall’articolo 1, comma 486, della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
le Parti, pertanto, intendono condividere azioni di miglioramento del contesto professionale e dell’ambiente lavorativo, anche attraverso l’introduzione di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quali la maggior autonomia si coniuga - nell’ambito di un rapporto fiduciario tra dipendente e diretto responsabile - con un maggiore orientamento verso obiettivi e risultati;
tutto ciò premesso e ritenuto, dopo ampia e approfondita discussione, le Parti hanno convenuto e concordato quanto segue.
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Principi generali
2) Ferma restando la definizione di cui al secondo alinea della premessa, lo smart working, rappresentando una mera variazione del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che si svolge all’esterno della sede aziendale, in modo non stabile e non continuativo, con il supporto di sistemi tecnologici, non modifica in alcun modo i diritti e i doveri dei dipendenti, conservandone inoltre il medesimo trattamento economico e normativo nonché il relativo assoggettamento al potere direttivo, indirizzo e controllo, insiti e alla base della prestazione di lavoro subordinato.
3) In considerazione di quanto sopra, lo smart working non determina, né potrà determinare, alcun mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro e non comporta alcun pregiudizio all’inquadramento, alla possibilità di camera, alla formazione e alla crescita professionale del dipendente.
4) Le particolari caratteristiche che connotano lo smart working non fanno variare il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5) L’accesso allo smart working non modifica il normale orario di lavoro applicato al lavoratore nella organizzazione di appartenenza, anche in modalità part-time, nel rispetto comunque dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero (8 ore) e settimanale (40 ore), derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

Destinatari
6) Possono accedere allo smart working tutti i dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a part-time.

Modalità di accesso e di recesso
7) L’accesso allo smart working avverrà esclusivamente su base volontaria, sarà instaurato fatte salve esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali e felino restando quanto previsto al punto 10), e verrà comunicato all’interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
8) È in ogni caso necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:
- la presenza fisica del dipendente presso la sede di lavoro non deve costituire una necessità organizzativa, potendo la specifica attività lavorativa svolta dall’interessato essere condotta a distanza mediante l’utilizzo abituale di mezzi telematici, senza pregiudizio per la produttività, i risultati attesi o per il lavoro dei colleghi;
- il dipendente deve assicurare il mantenimento del medesimo impegno professionale, fornendo una prestazione lavorativa in linea con quella normalmente resa presso la sede di lavoro, in modo tale che le prestazioni siano almeno equivalenti con i livelli quantitativi e qualitativi che verrebbero conseguiti se la stessa prestazione fosse svolta presso la sede aziendale;
- la sottoscrizione di uno specifico accordo individuale con l’Azienda, della durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile, sottoscritto ai sensi e nelle forme di cui all’art. 19, Legge n. 81/2017, che integrerà ad ogni effetto il contratto individuale di lavoro.
All’accordo individuale verrà allegata una specifica informativa in materia di sicurezza sul lavoro per il personale in smart working.
9) Il recesso dall’accordo individuale può avvenire, sia da parte dell’Azienda che del dipendente, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della Legge n. 81/2017.
10) Costituiscono giustificati motivi di diniego, sospensione o recesso senza preavviso da parte dell’Azienda, in deroga al punto precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la sopravvenuta adibizione del dipendente a mansioni non remotizzabili;
- modifiche organizzative, tecniche e tecnologiche che rendano impossibile la prestazione a distanza;
- eventi di business;
- training on the job;
- oggettive fasi di criticità di progetti;
nonché eventuali ulteriori esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali al momento impreviste ed imprevedibili.

Modalità di svolgimento
Luogo di svolgimento della prestazione lavorativa

11) In conformità a quanto previsto dalla legge n. 81/2017, il dipendente si impegna a scegliere spazi di lavoro adeguati allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità smart working, compatibile con l’utilizzo abituale di supporti informatici.
12) Per ragioni di riservatezza aziendale e di sicurezza, anche sotto il profilo dell’integrità fisica e della salubrità del dipendente, è fatto esplicito divieto lo svolgimento di attività lavorativa in smart working in locali che non garantiscano idoneità, sicurezza personale e informatica e riservatezza.
13) A titolo tassativo e non indicativo, può essere svolta attività lavorativa in smart working presso l’abitazione di residenza e/o domicilio, da ultimo comunicata all’Azienda, purché sussistano i requisiti tecnici di connettività, ovvero in altro luogo, che risponda ai criteri di cui ai punti 11) e 12).

Numero massimo di giornate
14) Le giornate nelle quali sarà possibile prestare attività lavorativa in smart working saranno massimo 2 a settimana, collocabili in qualsiasi giorno della stessa, per un massimo di 6 al mese. Dette giornate non sono cumulabili in caso di mancata fruizione e non sono frazionabili.
15) Fermo restando il trattamento economico e normativo in essere, per ogni giornata di smart working il dipendente avrà diritto al riconoscimento del ticket restaurant, secondo la prassi in vigore.

Procedura di concessione
16) Per usufruire di una giornata di smart working, il dipendente inoltrerà la richiesta al diretto responsabile via mail o con diversa modalità o strumentazione messa a disposizione dall’Azienda, e comunque non oltre le 48 ore antecedenti la data programmata.
17) Il diretto responsabile dispone di 24 ore per accettare o declinare la richiesta di smart working. Superata tale finestra temporale, la giornata in smart working si intenderà concessa ad ogni effetto.
18) Anche se inizialmente concessa, qualora dovessero verificarsi eccezionali esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, la giornata già concordata in smart working potrà essere revocata e/o differita secondo quanto disciplinato al punto 14).

Orario di lavoro
19) L’orario di lavoro nella giornata di smart working è quello applicato nell’unità organizzativa di appartenenza del dipendente.
20) La giornata in smart working viene equiparata a tutti gli effetti di legge e di CCNL contratto ad una giornata lavorativa di lavoro ordinario.
21) Il dipendente potrà eventualmente prestare attività lavorativa in smart working anche in orari diversamente distribuiti nell’arco della giornata rispetto al normale orario giornaliero, previa condivisione ed autorizzazione del diretto responsabile e fermo restando il rispetto del numero massimo di ore di lavoro ordinario giornaliero e settimanale.
22) Nel corso della giornata di smart working, durante l’orario di lavoro il dipendente dovrà essere contattabile dall’Azienda tramite gli strumenti messi a sua disposizione dall’Azienda stessa.
23) Nella giornata di smart working non saranno previste ore di lavoro eccedenti l’orario ordinario, se non in casi eccezionali, previa formale autorizzazione da parte dell’Azienda.
24) Le Parti si danno atto che le modalità di effettuazione della prestazione così come definite nel presente accordo consentono al dipendente il rispetto dei limiti di orario di lavoro e dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e di CCNL.

Strumentazioni di lavoro
25) Per lo smart working il dipendente si avvarrà della stessa strumentazione già precedentemente fornitagli in comodato d’uso ex articoli 1803 e ss. del Codice Civile per lo svolgimento della normale attività lavorativa presso la sede di riferimento e, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, della Legge n. 81/2017, è responsabile della loro sicurezza e del buon funzionamento.
26) Il dipendente dovrà utilizzare con diligenza gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, impegnandosi a non manometterle e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi, con l’obbligo altresì di applicare correttamente le direttive aziendali in materia di sicurezza.
27) In ottemperanza ed in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, durante l’attività svolta in smart working il dipendente è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quelle delle altre persone in prossimità del luogo in cui si svolge la prestazione conformemente all’informativa ricevuta sui rischi legati all’attività lavorativa ed alle istruzioni ricevute relativamente all’utilizzo dei mezzi e degli strumenti di lavoro.
28) Considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede di cui allo smart working disciplinato dal presente Accordo, il Dipendente si impegna ad utilizzare la connessione di proprietà personale (fissa, wi-fì, wireless), garantendone prioritariamente la sussistenza dei requisiti tecnici allo scopo di mantenere il medesimo livello quali-quantitativo di prestazione e di risultati che avrebbe conseguito presso la sede aziendale. In assenza di dette condizioni la Società potrà recedere dall’accordo individuale con effetto immediato. Non sono previsti rimborsi né compensazioni a fronte dei costi di connessione e per eventuali maggiori consumi energetici e/o altri disagi.
29) In caso di sopravvenuti impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working, il dipendente è tenuto a segnalare tempestivamente all’Azienda tale criticità. Laddove non fosse possibile trovare una soluzione da remoto, il dipendente ed il responsabile concorderanno le modalità più consone, ivi compreso l’eventuale rientro presso la sede aziendale di appartenenza.

Riservatezza e privacy
30) Il dipendente si impegna, conformemente alle specifiche disposizioni di legge, di CCNL ed aziendali vigenti, alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali. Lo stesso è, inoltre, responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’utilizzo degli strumenti in dotazione ed è tenuto, pertanto, a mettere in atto tutte le disposizioni e le informazioni ricevute al fine di evitare perdita e diffusioni dei dati stessi, a maggio ragione che detti dati vengono trattati in ambienti esterni all’abituale sede di lavoro aziendale.
31) Premesso quanto previsto al punto 29) il dipendente è tenuto a garantire il pieno rispetto delle normative del GDPR (General Data Protection Regulation) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, anche al di fuori della propria postazione lavorativa.

Salute e sicurezza sul lavoro
32) L’Azienda fornirà al dipendente una informativa sui rischi generici e sui rischi specifici connessi alla effettuazione dell’attività in smart working preventivamente all’avvio della prestazione lavorativa con tale modalità.
33) Restano confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extra-professionali già in vigore.

Formazione specifica
34) Sarà cura dell’Azienda somministrare preventivamente all’avvio dello smart working una specifica formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità tecniche e di svolgimento della prestazione con tale modalità, anche con specifico riferimento alle tematiche di seguito elencate:
- prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- gestione delle emergenze;
- gestione degli infortuni;
- corretto utilizzo delle dotazioni tecnologiche;
- protezione dei dati aziendali, custodia e riservatezza.

Diritto alla disconnessione
35) Relativamente al diritto alla disconnessione, al dipendente in smart working non verrà richiesta l’effettuazione della prestazione lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, salvo particolari ed eccezionali esigenze aziendali per le quali, in ogni caso, verrà riconosciuto lo specifico trattamento economico.
36) Al di fuori dell'orario normale di lavoro, il dipendente in smart working potrà disattivare le strumentazioni ed i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Disposizioni finali
Entro e non oltre il quarto trimestre dell’anno in corso, le Parti si incontreranno per monitorare l’efficacia del presente accordo e valutare l’eventuale introduzione di elementi modificativi e/o aggiuntivi della disciplina qui prevista, tenuto anche conto delle specifiche esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali e di eventuali variazioni legislative.
Le Parti infine convengono che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e di CCNL in materia di orario di lavoro