Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Prot. n. 0009310 / P
Data 12/04/2020

Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
 

Ai medici competenti
Alle associazioni di categoria
Alle associazioni sindacali
Ai Dipartimenti di Prevenzione del Friuli Venezia Giulia
 

Oggetto: Indicazioni sui test diagnostici per SARS CoV2 negli ambienti di lavoro ed indicazioni di prevenzione per il rientro al lavoro nelle attività non sanitarie

Nelle more delle indicazioni del Governo in merito alla tempistica e alle modalità della riapertura delle imprese del territorio, considerato il rilevante numero di quesiti pervenuti allo scrivente Servizio, si ritiene indispensabile fornire alcune indicazioni sulla prescrizione dei test sierologici per la determinazione degli anticorpi contro il virus SARS CoV2 nei lavoratori da parte dei medici competenti delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

1) Evidenze scientifiche sulla capacità diagnostica dei test sierologici: il Ministero della Salute ha emesso in data 03 aprile 2020 la circolare n. 0011715¹ in merito alle indicazioni sui test diagnostici, nella quale si sottolinea che al momento attuale i test sierologici “per il loro uso nell'attività diagnostica d'infezione in atto da SARS CoV-2, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità operativa”. Ovvero, al momento non sono disponibili sufficienti dati per utilizzare con sicurezza tali test per diagnosticare in un individuo la presenza di un'infezione o di uno stato di immunizzazione post-infezione. Il Ministero, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale, ritiene attualmente insostituibile per la diagnosi certa di infezione in atto il test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei. Pertanto, la positività dei test sierologici nei lavoratori ad ora non ha alcuna utilità per consentire loro l'ingresso o meno nel luogo di lavoro, in quanto non è segno di immunità all'infezione ma eventualmente di contatto con il virus SARS CoV2, assunto anche questo da prendere con cautela perché il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS CoV2 stante la possibile cross reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani. Ai lavoratori riscontrati positivi al test sierologico, infatti, dovrebbe essere eseguito sempre un successivo tampone rinofaringeo per consentire la diagnosi di infezione attuale o pregressa. Inoltre, la negatività della presenza di anticorpi non implicherebbe automaticamente l'assenza di infezione.

2) Criteri di priorità nell'esecuzione dei tamponi naso-faringei: nonostante l'incremento delle attrezzature e del personale destinato ai laboratori di microbiologia del Servizio Sanitario Regionale dall'inizio di questa pandemia, l'attività diagnostica è ancora strettamente vincolata dalle necessità di acquisire reagenti ed altri beni di consumo, non immediatamente disponibili sul mercato; pertanto, alla data attuale, l'esecuzione dei test molecolari su “tamponi” di soggetti sani quali i lavoratori non rientra tra le priorità immediate di esecuzione di tali test, che sono invece destinati al momento ai soggetti con manifestazioni cliniche di infezione respiratoria o ai sanitari che li curano, in ossequio anche a quanto stabilito dalla medesima circolare ministeriale del 3 aprile 2020 e riportato in Allegato. La diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS CoV2 va eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle regioni con le modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità: in Friuli Venezia Giulia solo i laboratori degli Ospedali di Trieste, Udine e Pordenone e dell'IRCCS Burlo Garofolo sono autorizzati all'esecuzione di tali test.
Tutto ciò considerato, si ritiene al momento indispensabile attenersi strettamente alle indicazioni ministeriali sull'utilità ai soli fini sperimentali/epidemiologici di detti test sierologici e attendere l'evoluzione delle conoscenze scientifiche disponibili sull'argomento. Pertanto, le strutture sanitarie private autorizzate nella branca specialistica di Medicina di Laboratorio attualmente non possono effettuare tali test. Sarà cura della scrivente Direzione comunicare l'avvenuta validazione dei test medesimi da parte dei competenti Organi istituzionali, nonché la predisposizione dei percorsi appropriati da garantire a livello regionale.
Si sottolinea, inoltre, che l'unico sistema di dimostrata utilità ed efficacia al fine della prevenzione del contagio al momento attuale è l'organizzazione degli ambienti di lavoro in modo tale da permettere il distanziamento dei lavoratori, la loro protezione con mascherine chirurgiche in caso fosse impossibile mantenere la distanza prescritta e il perseguimento delle buone prassi di igiene ampiamente illustrate in questi mesi dalle istituzioni e descritte nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro² del 14/03/2020.
Per facilitare il rispetto delle misure preventive sopra citate, si allegano le indicazioni per la ripresa delle attività produttive sul territorio regionale, redatte in collaborazione con l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Trieste.
Il Servizio sanitario regionale, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, garantirà il supporto necessario alla ripresa dell'attività produttiva, assicurando ogni possibile forma di assistenza ed informazione per un lavoro sicuro durante questa fase il cui il rischio da SARS-CoV-2 sarà ancora presente
Eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni saranno stabilite in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Gianna Zamaro

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¹ http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73799&parte=1%20&serie=null
² http://www.governo.it/sites/new.govemo.it/files/protocollo condiviso 202003l4.pdf

 

ALLEGATO 1
Circolare ministeriale 03 aprile 2020 la circolare n. 0011715
Individuazione dei criteri di priorità nell'esecuzione dei test diagnostici


Ad oggi le linee di indirizzo della Circolare ministeriale in oggetto individuano, tenuto conto della limitatezza delle risorse strumentali e umane dei laboratori, due principali scenari in cui l'effettuazione del test diagnostico è prioritaria:
a) casi clinici sintomatici/paucisintomatici e loro contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici (vedi allegato 1 per i criteri di priorità in caso di sovraccarico dei laboratori), focalizzando l'identificazione dei contatti a rischio nelle 48 ore precedenti all'inizio della sintomatologia del caso positivo o clinicamente sospetto (Circolare n. 9774 del 20/03/2020).
b) operatori sanitari e assimilati a maggior rischio, sulla base di una sua definizione operata dalle aziende sanitarie, tenute ad effettuarla quali datori di lavoro

1) Criteri di priorità in caso di sovraccarico dei laboratori - criteri attinenti ai pazienti
- Pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave (SARI), al fine di fornire indicazioni sulla gestione clinica, incluso l'eventuale isolamento del caso e l'uso di appropriati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come indicato nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020;
- tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza, in considerazione del fatto che ivi risiedono i soggetti esposti al maggior rischio di sviluppare quadri gravi o fatali di COVID-19. Tale esecuzione è effettuata quale parte di un programma di controllo e prevenzione all'interno delle strutture stesse e non può essere considerata come l'unica misura di controllo dell'infezione. Sulla base delle risultanze vengono adottate misure di controllo delle infezioni adeguate e DPI appropriati per proteggere sia le persone vulnerabili che il personale dedicato all'assistenza;
- persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con comorbidità quali malattie polmonari, tumori, malattie cerebrovascolari, insufficienza cardiaca, patologie renali, patologie epatiche, ipertensione, diabete e immunosoppressione con segni di malattia acuta respiratoria, che possono richiedere ospedalizzazione e cure ad alta intensità per COVID-19; ivi incluse le persone vulnerabili, quali le persone che risiedono in residenze per anziani, dovrebbero essere particolarmente fatti oggetto di attenzione;
- primi individui sintomatici all'interno di comunità chiuse per identificare rapidamente i focolai e garantire misure di contenimento. Se la capacità di esecuzione dei test è limitata, tutti gli altri individui che presentano sintomi possono essere considerati casi probabili e isolati senza test supplementari.

2) Criteri di priorità in caso di sovraccarico dei laboratori - criteri attinenti agli operatori
- operatori sanitari esposti a maggior rischio (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i tecnici verificatori, MMg/PLS/MCA), per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale;
operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici, anche affetti da lieve sintomatologia per decidere l'eventuale sospensione dal lavoro;
operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani.

ALLEGATO 2
Indicazioni per il rientro al lavoro nelle attività non sanitarie
 

INDICAZIONI PER IL RIENTRO AL LAVORO NELLE ATTIVITA' NON SANITARIE

Suggerimenti per la pianificazione delle misure preventive al rientro al lavoro, sulla base del Protocollo Condiviso del 14 marzo 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro), delle linee guida dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali Italiani (AIIDI), della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) e delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità.


Nelle more delle indicazioni del Governo in merito alla tempistica e alle modalità della riapertura delle imprese del territorio, in considerazione dell'evolversi della situazione emergenziale attuale in un contesto meno critico, per la progressiva ripresa delle attività produttive si dovranno assicurare comunque il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti ed altre misure preventive.

PREMESSE
Secondo le linee guida OSHA (Occupational Safety Health Association) gli ambienti di lavoro possono essere classificati in 4 classi in relazione al rischio di infezione:
a. Molto alto per personale sanitario che esegue manovre invasive che espongono ad aerosol (terapia intensiva, ecc.) (non discusso in questo scritto)
b. Alto per personale sanitario e addetti all'assistenza alla persona (non discusso in questo scritto)
c. Medio per persone a contatto con il pubblico (addetti alle vendite, supermercati, ecc.)
d. Basso per altri lavoratori non esposti a persone/malati e che non devono lavorare a contatto ravvicinato (inferiore a 2 metri con altre persone)
Inoltre ricordiamo alcuni aspetti della trasmissione del virus:
a. Il virus si trasmette principalmente da altre persone con cui veniamo in contatto (a distanza inferiore ai 2 metri)
b. Il virus si trasmette attraverso le goccioline respiratorie che un malato o un portatore emette durante la tosse o uno sternuto. È possibile che micro goccioline persistano nell'aria ambiente per cui è necessario ventilare frequentemente gli ambienti di lavoro. Per questo motivo è necessario usare una mascherina protettiva semplice (non usare maschere con valvola).
c. È possibile che il virus presente sulle superfici venga trasportato dalle mani alla bocca, al naso e alle congiuntive, ma si ritiene che questa non sia la via principale dell'infezione. Per tale motivo è necessario disinfettare le superfici e lavarsi frequentemente le mani.
d. Le persone sintomatiche sono quelle che diffondono il virus in grande quantità, per questo è importante restare a casa anche quando sono presenti lievi sintomi a carico delle vie aeree, olfatto e gusto.

INDICAZIONI PER LE AZIENDE NON SANITARIE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE (tratto dalle Linee Guida AIDII)
Secondo la classificazione riportata precedentemente, si ipotizza che i lavoratori impiegati in attività non sanitarie e attività produttive in genere possano essere classificati come a rischio basso o medio di contagio da SARS-CoV-2.

INDICAZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I SUOI COLLABORATORI
I datori di lavoro devono considerare l'adozione di misure adeguate a ridurre la diffusione di COVID-19; queste misure possono riguardare prevalentemente il contenimento della trasmissione tra i dipendenti e il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre.

MISURE GENERALI
- Favorire per tutti i casi possibili, l'adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working) per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre il numero di accessi presso il sito Aziendale;
- Favorire inoltre l'alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro. Favorire anche orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento in spogliatoi e aree comuni del sito aziendale (aree vicino ai distributori automatici o locali mensa, ad esempio);
- Tutte le attività che comportano l'aggregazione di persone all'interno dell'Azienda devono essere vietate o sospese;
- È possibile il rilievo della temperatura corporea all'ingresso in azienda secondo le modalità previste nel Protocollo d'intesa 14 Marzo 2020;
- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie) quali:
a. lavarsi spesso le mani.
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c. evitare abbracci e strette di mano;
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f. evitare sempre e comunque l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
- Usare, se la distanza interpersonale è inferiore ad 1 metro, mascherina chirurgica o in stoffa in caso di difficoltà di reperimento delle prime (le mascherine in stoffa possono essere lavate e sterilizzate e sono un aiuto per evitare la diffusione del COVID-19 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/guidance-business-response.html In alcune realtà lavorative ove è previsto l'uso promiscuo di attrezzature /strumentazione è opportuno che tali mascherine vengano sempre indossate durante l'attività lavorativa a tutela reciproca dei lavoratori. L'AIDII suggerisce in alternativa In caso di difficoltà di approvvigionamento, come raccomandazione generale, di utilizzare mascherine costituite da tre strati di tessuto di cui di almeno due strati di tessuto non tessuto;
- Usare i DPI regolarmente previsti per l'attività lavorativa svolta (evitare facciali filtranti con valvola che permette l'espirazione, in tal caso applicare sopra una mascherina semplice);
- Mantenere per quanto possibile fisse le postazioni di lavoro;
- Trasmettere ai lavoratori (via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli ambienti di lavoro) un'informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti da adottare per evitare/limitare la trasmissione virale;
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche o alcol per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone
- Incrementare la frequenza della pulizia degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a superfici, oggetti, attrezzature e postazioni di lavoro condivisi: i coronavirus possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo, di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio;
- Si consiglia una pulizia regolare seguita da una disinfezione, usando disinfettanti specifici attivi contro i virus, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici frequentemente toccate. La decontaminazione può essere eseguita utilizzando ipoclorito di sodio allo 0,1% (diluizione 1:50 se si utilizza candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%) dopo la pulizia con un detergente neutro, sebbene non siano disponibili dati per efficacia specifica di questo approccio contro COVID-19. Si raccomanda la ventilazione dei locali e l'uso di dispositivi di protezione durante le procedure di disinfezione. Le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio possono essere pulite con un detergente neutro seguito da una soluzione acquosa di etanolo con una concentrazione di etanolo al 70%.
- Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria negli ambienti di lavoro (ventilare più volte al giorno l'ambiente di lavoro, aprendo le finestre se possibile); in caso di ambienti ventilati artificialmente effettuare una rigorosa manutenzione dei filtri seguendo le indicazioni presenti sui rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità.

LAVORATORI A RISCHIO
Tenere presente che alcuni dipendenti possono essere a maggior rischio di essere contagiati da COVID-19, come i lavoratori più anziani (sopra i 65 anni) e i soggetti immunodepressi. Inoltre, soggetti con patologie croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave (indice di massa corporea [BMI]> 40)) o affetti da determinate condizioni mediche di base, in particolare se non ben controllate, come insufficienza renale o epatopatia, sembrano essere a rischio più elevato per lo sviluppo di complicanze più gravi della malattia COVID-19. Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate poiché sono note per essere a rischio con grave malattia virale, tuttavia ad oggi i dati su COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio. Per i lavoratori portatori di handicap le valutazioni dovranno essere fatte caso per caso. Per le categorie di lavoratori sopra citati si prenda in considerazione l'idea di ridurre al minimo il contatto diretto o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza adeguata da altri lavoratori, clienti e visitatori, o di telelavoro, se possibile (vedi allegato 2, proposta della Società Italiana di Medicina del Lavoro e allegato 3, modello da inviare a tutti i lavoratori);
Si ritiene quindi opportuna una procedura informativa da parte del Datore di lavoro, in collaborazione con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente, che preveda l'invio di una comunicazione a tutti i lavoratori nella quale si informa che qualora questi ritengano di essere nelle condizioni indicate dalla comunicazione, consultino i loro sanitari di riferimento (Medico di Base, Specialista) ed il Medico Competente per la valutazione della situazione di eventuale maggiore suscettibilità (allegato C).
Il medico Competente, o su sua iniziativa in base alla conoscenza acquisita dai controlli sanitari periodici delle situazioni di maggiore fragilità o in base alle richieste, trasmetterà al datore di lavoro un elenco delle persone fragili nel rispetto della privacy (solo nome e cognome senza nessuna indicazione di carattere sanitario), e collaborerà con datore di lavoro e SPP per la tutela del lavoratore che potrà avvenire o mediante ulteriori misure aggiuntive di prevenzione e protezione specifiche o mediante provvedimenti di astensione dall'attività lavorativa utilizzando le eventuali misure amministrative previste dai vari DPCM.

INDICAZIONI PER LA RIPRESA DEL LAVORO
1. È necessaria la modifica dell'organizzazione del lavoro in modo da rispettare i criteri del distanziamento sociale, della disinfezione sistematica delle superfici e della ventilazione dei locali, come sopra riportato;
2. Il lavoratore in quarantena non deve rientrare in azienda se non dopo l'esecuzione di tampone per la ricerca del virus ed in condizioni di completo benessere, producendo idonea certificazione in accordo con le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
3. Il lavoratore che ha avuto contatto con conviventi o amici COVID-19 positivi, qualora non sottoposto a tampone, non deve rientrare in azienda, se non dopo 14 giorni di totale benessere seguendo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale;
4. In caso di comparsa di sintomi respiratori quali tosse, fatica respiratoria, mal di gola, perdita del gusto e dell'olfatto, febbre, diarrea è necessario evitare di andare al lavoro e contattare il proprio medico curante e al rientro al lavoro darne comunicazione al medico competente. L'astensione dal lavoro è necessaria anche in caso di sintomi lievi senza febbre.
5. L'utilizzo dei DPI segue in linea generale le indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale della sanità e dell'ISS. Il Protocollo Nazionale prevede, che qualora un determinato lavoro imponga di lavorare, senza altre possibili soluzioni organizzative, a distanza interpersonale di un metro, deve essere sempre previsto l'uso delle mascherine chirurgiche come precedentemente indicato (art.16 D.L.18 del 17 marzo 2020);
6. Per attività lavorative con rispetto della distanza di sicurezza, non si prevede l'obbligo di indossare la mascherina. È stato suggerito comunque un uso più estensivo della mascherina protettiva: si possono utilizzare quelle suggerite per la popolazione generale (stoffa lavabile e riutilizzabile) se non disponibili quelle chirurgiche.
7. È necessario fornire informazioni sulle corrette modalità di uso delle mascherine.
8. È suggerito l'uso di un questionario da far compilare al lavoratore sul proprio stato di salute (allegato A). Questo verrà conservato a cura del medico competente.
Riassumendo, la prevenzione si basa su questi 3 passaggi:
1. CONTROLLI AMBIENTALI
• Assicurare adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro aprendo le finestre o aumentando i ricambi d'aria (ponendo attenzione alla pulizia dei sistemi aeraulici nei locali in modo proporzionale all'indice di affollamento).
• Pulire e disinfettare gli ambienti di lavoro

2. PROCEDURE ORGANIZZATIVE
• Evitare attività lavorative a contatto stretto (garantire almeno un metro tra gli operatori) e in caso contrario usare maschera protettiva
• Avvisare i lavoratori sulle modalità di prevenzione e le corrette misure da adottare
• Programmare entrata e uscita ad orari scaglionati per evitare la presenza di troppe persone
• Garantire il distanziamento delle persone nelle aree di potenziale assembramento
• Favorire ove possibile lo smart working
• Evitare che persone malate entrino nei locali di lavoro, è possibile misurare la temperatura all'ingresso e allontanare i lavoratori che presentano >37.5° C (tale attività può essere svolta dagli addetti al Primo Soccorso Aziendale con uso di dispositivi di protezione)

3. USO DI MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE
• In caso di attività a basso rischio (vedi pag. 1) in ambienti con adeguata ventilazione e distanza superiore ai 2 metri non è necessario l'uso della maschera protettiva. Questa comunque viene raccomandata come riportato nei punti precedenti e sempre in caso di distanza interpersonale di meno di un metro e in caso di sternuti o tosse. Si invitano comunque i lavoratori con sintomi respiratori a restare a casa.
• I mezzi di protezione previsti per la mansione vanno utilizzati come di consueto. In caso di facciali filtranti dotati di valvola espiratoria utilizzare una mascherina soprastante in caso di attività qualora non si possa rispettare la distanza di almeno un metro con altri lavoratori.
Il Protocollo condiviso del 14.03.2020 prevede la creazione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anticontagio Covid-19, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. È opportuno che sia composto quantomeno dal datore di Lavoro (o suo delegato), dal RSPP (o ASPP) e dal Medico Competente. È appropriato che la sua costituzione ed il suo programma operativo siano formalizzati in un documento portato a conoscenza di tutti i lavoratori.

TEST DIAGNOSTICI PER L'USO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Ad oggi ci sono due tipi di test che vengono utilizzati per la valutazione dello stato di malattia: uno è la ricerca del virus nel tampone e l'altro sono la ricerca delle IgG e IgM verso il virus, segno di una risposta immunitaria in atto.
Il tampone evidenzia una sensibilità del 36% se eseguito durante i primi 3 giorni di malattia (su 100 malati 36 risultano positivi e gli altri negativi). Tuttavia circa 2,5% dei soggetti potrebbero essere portatori.
La ricerca degli anticorpi IgM e IgG è uno strumento promettente, tuttavia al momento sono necessari studi specifici per capirne la validità come screening, pertanto la sua prescrizione da parte del medico competente nell'ambito del protocollo sanitario e di rischio non è suffragata da indirizzi scientifici (come previsto dall'art. 25 co.
1 lettera b del D. Lgs. 81/08 “Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati) e va quindi evitata.
Entrambi i test potranno essere applicati in condizioni specifiche e nell'ambito di una ricerca epidemiologica che si conta possa essere attivata nella nostra Regione da parte degli enti pubblici e comunque in modo coordinato con il Dipartimento di Prevenzione.
Eventuali integrazioni o modifiche delle presenti indicazioni saranno stabilite in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

TRIESTE 10 aprile 2020

Allegato A - Questionario per il rientro al lavoro
Allegato B - Parere della Società Italiana di Medicina del Lavoro per la gestione degli ipersuscettibili al lavoro
Allegato C - Bozza di informazione per i soggetti “suscettibili” (da trasmettere da parte del datore di lavoro a tutti lavoratori)


Bibliografia
Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 - OSHA www.osha.gov > Publications > OSHA3990 https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ (accessed 8 April, 2020)
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell'emergenza Covid-19 Rev.01 e Utilizzo Mascherine https://www.aidii.it/ (accessed 8 April, 2020)
Accordo Stato Regioni. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 14 marzo 2020 https://www.fim- cisl.it/2020/03/14/protocollo-condiviso-di-regolamentazione-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento- della-diffusione-del-virus-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/
Società Italiana di Medicina del Lavoro. Indicazioni-operative-per-i-medici-competenti-che-operano-nelle- medie-piccole-e-micro-imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili https://www.siml.it/post/indicazioni-operative-per-i-medici-competenti-che-operano-nelle-medie-piccole-e- micro-imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili
Regione Friuli Venezia Giulia COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Edizione del 5 marzo 2010 http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/promozione-salute- prevenzione/FOGLIA 100/
Regione Veneto Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari Versione 09 del 26.03.2020 World Health Organization, Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), 27 February 2020, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215
Rapporto Istituto Superiore di Sanità (ISS). Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. N. 5/2020 https://www.iss.it

Allegato A) QUESTIONARIO DA UTILIZZARE PER IL RIENTRO AL LAVORO
Io sottoscritto Nome………………………………….. Cognome………………………………….. nato il ………………………………….. A e residente in via………………………………….. a…………………………………..
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
-di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2
-di non avere famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19
-di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19
-di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti
-di aver compreso che non devo recarmi al lavoro in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente aziendale.
In fede
Luogo e data …………………………………..
firma leggibile…………………………………..
In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Acconsento alla compilazione [ ]                                     Non Acconsento [ ]
Data                                                                               Firma

Allegato B) Estratto del documento della Società Italiana di Medicina del Lavoro per il rientro al lavoro
https://www.siml.it/post/indicazioni-operative-per-i-medici-competenti-che-operano-nelle-medie-piccole-e- micro-imprese-in-relazione-allidentificazione-dei-soggetti-ipersuscettibili

“Il DdL (datore di lavoro) in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC (medico competente), invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte attiva nel segnalare tale stato al MC.
Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità.
Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità. Va chiarito che può essere accettata a tal fine unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati.
In entrambi i casi, ove il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è facoltà del MC fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.
Resta inteso il ruolo primario dei Medici di Medicina Generale (MMG) nel supportare tale percorso valutativo, ove siano nelle condizioni concrete di collaborare, anche in virtù della loro facoltà di assegnare alle condizioni in argomento specifici codici diagnostici. Nel caso il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del MC.”

Allegato C) Bozza di informazione per i soggetti “suscettibili” (da trasmettere da parte del datore di lavoro a tutti lavoratori)
Si ritiene utile informare i lavoratori portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali) e/o di patologie che possono alterare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o che assumono farmaci in grado di ridurre le difese immunitarie), della necessità di una scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali ed ampiamente diffusi, nonché di consultare lo specialista si riferimento o il medico curante, per ricevere indicazioni circa la opportunità di astenersi dal lavoro, ossia dal frequentare aree che determinano la presenza di una maggiore concentrazione di persone e quindi un potenziale maggior rischio respiratorio che non può escludere al momento il Coronavirus.
È necessario che tali lavoratori contattino il Medico Competente al fine di una valutazione congiunta tra Specialista e Medico Competente stesso.