Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 29 settembre 2020, n. 730
Modifica dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4
B.U.R. 1° ottobre 2020, n. 40
La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le regole della fase 2 sono state stabilite nell'Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell'andamento epidemiologico.
L'Allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 679 dell'8 settembre 2020.
In considerazione dell'andamento del contagio e della necessità di introdurre misure di sicurezza per alcune attività e di correggere delle incongruenze testuali derivanti dai precedenti aggiornamenti, si ritiene opportuno modificare alcuni punti del testo.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
l'approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO
Allegato
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 679 dell'08.09.2020.
II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate
È aggiunto al paragrafo “II. Misure specifiche per le attività economiche e le altre attività qui menzionate” dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, il seguente comma 6:
“Al fine di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica, nei casi in cui vi sia una violazione delle misure di sicurezza di cui al capo I, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può impedire con efficacia immediata l'accesso all'edificio scolastico o allontanare le alunne e gli alunni dall'edificio scolastico.”
II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Il comma 7 del paragrafo “II.B Misure specifiche per gli esercizi ricettivi” dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito:
“Alle piscine all'aperto e a quelle coperte si applicano le misure di cui al capo II.J. Agli spogliatoi e alle docce si applicano le misure di cui al capo II.I, punto 4 ad eccezione dell'ultimo punto.”
II.J Misure specifiche per piscine all'aperto, piscine coperte e laghi balneabili
I commi 4 e 9 del paragrafo “II.J Misure specifiche per piscine all'aperto, piscine coperte e laghi balneabili” dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, sono così sostituiti:
“4. L'uso di spogliatoi e docce anche in luoghi chiusi è ammesso nel rispetto delle misure di cui al capo II.I, punto 4.”
“9. Per eventuali saune e aree benessere annesse valgono le misure di cui al capo II.N.“
II.L Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
È aggiunto al paragrafo “II.L Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni” dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, il seguente comma 9:
“È consentito, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo I, lo svolgimento di cortei e sfilate nell'ambito di eventi organizzati.
La partecipazione di cori e bande a cortei e sfilate avviene nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al capo II.G.”
III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali
Il comma 7 del paragrafo “III. Rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali” dell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, è così sostituito:
“Agli eventi sportivi e alle competizioni sportive si applicano le disposizioni e i protocolli nazionali di sicurezza.
È consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, che non superino il numero massimo di 500 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza del pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare l'assegnazione dei posti con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo di una protezione delle vie respiratorie di cui al capo I del presente allegato; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino i predetti limiti di pubblico, l'organizzatore produce uno specifico protocollo di sicurezza, che il Presidente della Provincia sottopone all'Azienda Sanitaria per un parere preventivo.”