Regione Campania
Ordinanza 5 ottobre 2020, n. 77
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. -Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.

Il Presidente

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l'art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
VISTO l' art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;
VISTI il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, con Legge 25 settembre 2020, n. 124 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTO il DPCM 7 agosto 2020 ;
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute 1 agosto, 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;
VISTO
il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM e sono stati approvati il nuovo allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) in sostituzione dell’allegato 15 di cui al DPCM 7 agosto 2020, il nuovo allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato), il nuovo allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) nonché l'allegato 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia) e l'allegato 22 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie);
VISTA l'Ordinanza regionale n. 75 del 29 settembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, stabilito che “(omissis) 1.3. a tutti gli esercizi commerciali (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati), dalle ore 22,00 è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonché di tenere in funzione distributori automatici. Resta consentita la somministrazione al banco, nel rispetto del distanziamento obbligatorio, nonché ai tavoli, purché nel rispetto dei Protocolli vigenti. Agli esercizi che non possano garantire dette misure è fatto obbligo di chiusura alle ore 22,00;
1.4 dalle ore 22,00 alle ore 06, 00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali, nonché nelle aree prospicienti bar ed altri locali pubblici;
1.5. resta sospesa l'attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse”;
CONSIDERATO
-che sul territorio nazionale e su quello regionale continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente significativo e pericoloso, per quanto concerne il territorio regionale della Campania, tenuto conto dell'altissima densità abitativa di diverse aree della regione;
- che, in particolare, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata del 4 ottobre 2020, un numero di nuovi contagi pari a 412, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
- che, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Unità di Crisi sulla rilevata situazione, anche alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi previsti sul territorio nel breve-medio periodo, è stata convenuta la necessità di disporre “ la chiusura dei bar o locali similari alle ore 23,00 dalla domenica al giovedì e alle 24,00 il venerdì e sabato; per i ristoranti prevedere l'ultimo ingresso dei clienti e degli avventori per asporto alle 23.00 per l'intera settimana, mentre sono consentite le consegne a domicilio, senza limiti di orario”;
VISTO
- il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 20/Report completo. Dati relativi alla settimana 21-27 settembre 2020 (aggiornati al 29 settembre 2020), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che conclude nei termini seguenti: “Conclusioni
• In Italia si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di SARSS CoVS 2 da nove settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari.
• Un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico.
• La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto nell'ambito domiciliare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico.
• Sono stati riportati i primi focolai dove la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito intra scolastico. Sebbene l'impatto di questi focolai sulla trasmissione locale del virus sia finora contenuto, rimane essenziale mantenere l'attenzione sulle misure introdotte per prevenire trasmissione intra scolastica, come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera da parte delle famiglie e il rispetto delle procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico.
• Il tracciamento dei casi e dei loro contatti e la conseguente riduzione nei tempi tra l'inizio della contagiosità e l'isolamento restano elementi fondamentali per il controllo della diffusione dell'infezione. L'aumento di focolai e di casi non associati a catene di trasmissione evidenzia l'importante e crescente impegno dei servizi territoriali (Dipartimenti di Prevenzione) per far sì che i focolai presenti siano prontamente identificati e indagati.
• È importante il rafforzamento, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici come la “app” Immuni, di questi servizi nelle attività di diagnosi e ricerca dei contatti in modo da identificare precocemente tutte le catene di trasmissione e garantire un'efficiente gestione dei casi e contatti, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari.
• Si ribadisce la necessità di rispettare i provvedimenti quarantenari e le altre misure raccomandate dalla autorità sanitarie sia per le persone che rientrano da Paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. Sebbene i servizi territoriali siano riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus, viene ripetutamente segnalato un carico di lavoro eccezionale nelle attività di tempestiva gestione dei contatti che si riflette anche sulle attività non-collegate a questa emergenza.
• Sebbene non siano ancora presenti segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali, la tendenza osservata potrebbe riflettersi a breve tempo in un maggiore impegno.
• La situazione descritta in questo report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità delle ulteriori misure di prevenzione e controllo adottate dalle Regioni/PPAA e invitano ad essere pronti all'attivazione di ulteriori interventi in caso di peggioramento.”
ed attesta, per la Regione Campania, un valore di Rt pari ad 1,19;
RAVVISATO
che, al fine di contenere il crescente rischio di sempre maggiore diffusione dei contagi, si rende indispensabile adottare le misure proposte dall'Unità di crisi regionale, salva ogni ulteriore determinazione all'esito del monitoraggio quotidiano della situazione e degli adottandi provvedimenti statali;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l' art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
SENTITO il Coordinatore dell'Unità di Crisi;
 

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.
1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii..
3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:
3.1. dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;
3.2. di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle AA.SS.LL., alle Prefetture, all'ANCI Campania, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.