Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 4 novembre 2009
Validità:01.07.2009 - 30.06.2012
Parti: Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta e Fistel-Cisl, Slc Cgil, Uilcom-Uil, Ugl Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cartai, Cartotecnici
Fonte: FISTEL-CISL

Sommario:

 Premessa
Sistema delle Relazioni Industriali - Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Osservatorio nazionale
Contratto a termine
Classificazione Unica
Articolo 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Articolo 15 - Maggiorazione per lavoro a turni
Articolo 16 - Premi di risultato
Norma transitoria
Elemento di Garanzia Retributiva
Articolo 18 - Mobilità del personale
 Igiene e sicurezza del lavoro
Appalti e lavori esterni
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Articolo 20 - Disciplina del lavoro (in norme generali)
Permessi - Art. 8 Parte Operai e Art. 6 Parte Impiegati
Quadri - Trattamento economico
Byblos
Indennità di ottimizzazione organizzativa
• Tabella indennità ottimizzazione organizzativa
Tabella dei nuovi minimi retributivi

Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Cartai e Cartotecnici

Il giorno 4 novembre 2009 tra l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, l'Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta e la Slc Cgil, la Fistel Cisl, la Uilcom Uil, la Ugl Carta e Stampa

Contratto a termine
[…]
L'azienda informa annualmente le RSU. sulle assunzioni effettuate per prestazioni stagionali

Articolo 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU. Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
- il completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative;
Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 70 annue pro capite.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda.
Per i lavoratori inseriti nelle turnazioni a ciclo continuo ai quali non si applicano le casistiche di cui sopra, il principio della non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze produttive o organizzative entro il limite di 48 ore annue e 16 ore trimestrali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Ai fini contrattuali per i lavoratori turnisti il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno.
Ai sensi della legge n. 25/99 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici armi;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
[…]

Articolo 15 - Maggiorazione per lavoro a turni
[….]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa potrà essere applicata al turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).
[…]

Articolo 18 - Mobilità del personale
È consentita la mobilità del personale, nel rispetto dei valori professionali individuali e di conformità con quanto disposto dall'art. 13 della Legge 300/1970.
I criteri generali di attuazione del presente articolo verranno valutati congiuntamente e definiti con la RSU.
[…]

Igiene e sicurezza del lavoro
Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti i lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una incisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti si impegnano a definire a livello nazionale moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il settore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL.
Per quanto riguarda i RLS, le parti elaboreranno nei tempi tecnici strettamente necessari i contenuti specifici della formazione di base e degli aggiornamenti periodici nel rispetto delle quantità minime di legge e nella prospettiva di una fruibilità degli stessi, sia con la modalità tradizionale, sia con la modalità della formazione a distanza.
La formazione avverrà durante l'orario di lavoro e non potrà comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Inoltre, al fine di rendere più organico il principio della bilateralità in tema di formazione, verrà valutata, tramite una apposita commissione, la praticabilità dell'estensione dell'ambito di operatività dell'Enipg ai comparti cartario e cartotecnico.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore è anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009.
Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato di impresa di cui all'art. 10, Parte prima - Norme generali, ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo Interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno in numero di due.
Nelle aziende o unità produttive da 100 a 149 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale sopra citato, utilizza per la specifica funzione permessi retribuiti fino a 60 ore all'anno.
N.B. Il presente articolo decorre dal 1 marzo 2006.

Appalti e lavori esterni
Inserire il seguente 3° comma.
L'azienda su richiesta delle RSU fornirà una attestazione scritta che nel contratto di appalto è stata inserita la clausola di cui al comma precedente.

Articolo 20 - Disciplina del lavoro (in norme generali)
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze al dipendente potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il dipendente:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 13 salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
j) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, il dipendente verrà allontanato;
[…]
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato con preavviso il dipendente:
- che sia recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidivo nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
- che abbia introdotto nello stabilimento persone estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente:
[…]
Potrà essere licenziato senza preavviso il dipendente:
[…]
- che abbia commesso danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
[…]