Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 ottobre 2020, n. 21302 - Indennità per inabilità temporanea assoluta e postumi permanenti del lavoratore autonomo


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 05/10/2020
 

Rilevato che

1. Con sentenza del 28.11.13, la Corte di Appello di Potenza ha respinto l'impugnazione della sentenza del 10.6.11 del tribunale di Melfi, che aveva rigettato la domanda dell'autotrasportatore P., lavoratore autonomo, verso l'INAIL, volta al pagamento della indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul lavoro dell'11.12.00 e 11.12.01.
2. In particolare, la Corte d'Appello -pur escludendo la prescrizione del diritto già ritenuta dal giudice di primo grado, per essere il relativo termine sospeso in pendenza della durata legale del procedimento amministrativo- ha constatato che il lavoratore non aveva pagato i contributi in epoca precedente agli infortuni, ma solo in epoca successiva a sanatoria, ed ha conseguentemente ritenuto -in ragione della inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e di irretroattività del pagamento dei contributi in sanatoria operato dal lavoratore- di dover respingere la domanda per scopertura assicurativa del lavoratore.

3. La corte ha altresì aggiunto che la mancata indicazione di postumi permanenti da parte dell'assistito impediva ogni accertamento medico legale.
4. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INAIL con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui replica con controricorso il P..
 

 

Considerato che

5. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n,. 3 c.p.c.- violazione della disciplina relativa alla copertura assicurativa basata sugli articoli 67 testo unico infortuni, 59 co. 19 legge 449/97, 146 co. 8 legge 388/00, 1356 e 1360 del codice civile, deducendo che per la copertura assicurativa basta la istituzione di una posizione assicurativa e che comunque il mancato pagamento dei contributi importa solo un debito e l'applicazione di sanzioni, il pagamento delle quali regolarizza in ogni caso la posizione del lavoratore.
6. Il motivo è fondato. In fatto, il ricorrente ha dedotto espressamente (e l'ente previdenziale non ha contestato) che il lavoratore aveva all'epoca degli infortuni una posizione assicurativa. Lo stesso, peraltro, prima della chiusura della pratica amministrativa da parte dell'INAIL, aveva anche regolarizzato l'omissione contributiva, provvedendo al pagamento di contributi e sanzioni.
7. In diritto, si osserva che l'esclusione della applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 59 co. 19 della legge 447 del 1997 non rileva con riferimento a lavoratori titolari di regolare posizione previdenziale. Una volta che il lavoratore sia iscritto, peraltro, il mancato pagamento dei contribuiti da parte dello stesso non esclude l'operatività della tutela assicurativa: lo stesso INAIL, con circolare 30 del 7 maggio 98, ha in proposito precisato - recependo un apposito avviso del Ministero del Lavoro- che la che la norma non modifica il diritto alla tutela assicurativa nei confronti del lavoratore autonomo, ma solo condiziona la esecutività del diritto alla regolarità contributiva con sospensione del pagamento delle prestazioni fino al momento in cui la situazione non sia stata regolarizzata e nei limiti della prescrizione.
8. Presupposti del sorgere di un diritto esigibile alle prestazioni erogate dall'INAIL sono allora, oltre che la presenza delle lavorazioni e attività protette, l'esistenza di una posizione assicurativa presso l'INAIL ed il pagamento, pur tardivo, dei contributi (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 - 01), circostanze queste tutte pacificamente ricorrenti nel caso di specie.
9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce -ex articolo 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. - la violazione degli articoli 66 lett. e) e 67 del testo unico infortuni e degli articoli 115, 416 co. 3 e 442 c.p.c, lamentando la violazione della disciplina temporale dell'indennizzabilità degli infortuni, per mancato pagamento della c.d. temporanea.
10. Anche tale motivo è fondato, atteso che requisiti per la liquidazione della prestazione erano sussistenti, essendo stati riconosciuti i giorni relativi dall'INAIL.
11. Con il terzo motivo il ricorrente deduce -ex articolo 360 co. 1 n. 4 c.p.c. - la nullità della sentenza, per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione agli articoli 115, 416 e 442, per avere la sentenza pronunciato sulla inesistenza di postumi permanenti sebbene la relativa eccezione fosse stata sollevata solo in primo grado e non più riproposta in appello nella memoria di costituzione.
12. Il motivo non è fondato in quanto da un lato non riguarda eccezione in senso stretto (rimessa in quanto tale all'esclusivo rilievo della parte) e, dall'altro lato, in quanto la sentenza ha tenuto conto della generale contestazione da parte dell'ente previdenziale della configurabilità dei requisiti per la tutela previdenziale richiesta.
13. Con il quarto motivo si lamenta -ex articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione degli articoli 13 decreto 38/2000, 2697 c.c., 115, 116, 61, 191, 132 co. 2 n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso l'accertamento dei postumi permanenti denunciati dall'assistito.
14. Il motivo è fondato, in quanto il ricorrente ha indicato diagnosi e prognosi nel dettaglio, sicché i postumi permanenti dovevano solo costituire l'oggetto di accertamento medico-legale conseguente, nella specie mancato.
15. Con ricorso incidentale condizionato l'INAIL deduce -ex articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.­ violazione degli artt. 101 e 112 testo unico infortuni, lamentandosi la mancata considerazione della integrale prescrizione delle prestazioni richieste per decorso del termine di tre anni a partire dal centocinquantesimo giorno dalla domanda amministrativa, termine nel quale si era formato il silenzio rigetto dell'Istituto. In particolare, l'INAIL riconosce la sospensione della prescrizione durante il termine per provvedere alla liquidazione delle indennità richiesta, ma ritiene che comunque la procedura amministrativa doveva essere esaurita entro 150 giorni, scaduto il quale termine iniziava a decorrere subito il termine prescrizionale.
16. Il motivo è infondato, non essendo decorso il termine triennale in questione. Infatti, da un lato, come precisato da Sez. U, Sentenza n. 11928 del 07/05/2019 (Rv. 653792 - 01), il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all'articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore; ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. Dall'altro lato, l'assistito ha dimostrato di avere, anche all'esito del procedimento amministrativo, posto vari atti idonei ad interrompere la prescrizione, così come ammesso da Cassazione Sez. U, Sentenza n. 783 del 16/11/1999 (Rv. 531144 - 01).

17. La sentenza impugnata per quanto detto deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
18. Si dà atto, quanto al ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.



P.Q.M.




La Corte accoglie i motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale, e per l'effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno anche per spese del giudizio di legittimità; rigetta il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 6 febbraio 2020.