Regione Lazio
Regolamento 5 ottobre 2020, n. 24
Disposizioni di attuazione della legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)
B.U.R. 6 ottobre 2020, n. 122

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a
 

il seguente regolamento:
 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 (Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), definisce:
a) le modalità e i criteri per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento degli elenchi di prenotazione telematici per il settore agricolo di cui all'articolo 3 della legge regionale 18/2019;
b) la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento nonché gli ulteriori compiti dei Centri polifunzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2019;
c) le modalità per la designazione dei rappresentanti degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e) e f) della legge regionale 18/2019;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti per la realizzazione degli interventi individuati nel programma operativo triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 18/2019;
e) i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 18/2019;
f) i criteri e le modalità per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco delle imprese agricole virtuose di cui all'articolo 10 della legge regionale 18/2019, nonché gli ulteriori requisiti che le imprese agricole devono possedere per l'iscrizione.
 

CAPO II
ELENCHI DI PRENOTAZIONE TELEMATICI PER IL SETTORE AGRICOLO

Art. 2
(Modalità di iscrizione agli elenchi di prenotazione telematici e aggiornamenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 18/2019, possono iscriversi agli elenchi di prenotazione telematici istituiti presso i Centri per l'Impiego (CPI) del territorio regionale, i lavoratori in cerca di occupazione nel settore dell'agricoltura e i datori di lavoro, ovvero gli imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, nonché le società agricole che hanno la necessità di manodopera agricola, in possesso dei seguenti requisiti:
a) per il lavoratore, documento di identità valido o regolare permesso di soggiorno anche temporaneo;
b) per il datore di lavoro, regolare iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e Artigianato territorialmente competente ad eccezione delle imprese agricole rientranti nel regime di esonero di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio).
2. L'iscrizione dei lavoratori e dei datori di lavoro negli elenchi di prenotazione telematici, d'ora in avanti elenchi di prenotazione, è effettuata, nell'ambito della piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 18/2019, tramite registrazione presso gli sportelli dedicati al collocamento in agricoltura istituiti presso i CPI, oppure tramite l'utilizzo di una specifica applicazione, denominata “Fairlabor”.
3. L'iscrizione agli elenchi di prenotazione presso gli sportelli dei CPI o tramite applicazione ai sensi del comma 2, avviene con utilizzo di sistemi informativi uniformi, con particolare riferimento alla tipologia dei dati richiesti e alle modalità di raccolta.
4. La modalità di iscrizione all'applicazione “Fairlabor” è la seguente:
a) registrazione degli utenti, con inserimento dei dati anagrafici, del documento di riconoscimento, dell'indirizzo e-mail, nell'ambito della specifica area dedicata ai lavoratori o ai datori di lavoro;
b) login degli utenti, ovvero accesso all'applicativo web o mobile, attraverso inserimento di e-mail e password dichiarate in fase di registrazione.
5. L'applicazione “Fairlabor” consente:
a) l'inserimento della domanda di lavoro per il datore di lavoro, con indicazione delle competenze ricercate e del periodo di utilizzo della manodopera richiesta;
b) l'inserimento dell'offerta di lavoro per i lavoratori, con indicazione della propria offerta di lavoro, della relativa disponibilità temporale e delle proprie competenze lavorative;
c) l'incrocio tra le domande di lavoro inserite dai datori di lavoro e le offerte di lavoro inserite dai lavoratori al fine di agevolare l'individuazione della domanda o dell'offerta di lavoro idonea alla richiesta effettuata.
6. L'aggiornamento degli elenchi di prenotazione è effettuato, con cadenza trimestrale, dai CPI competenti a seguito delle attività di gestione e di controllo dei dati ai sensi degli articoli 3 e 4. L'aggiornamento trimestrale degli elenchi di prenotazione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio.
7. L'aggiornamento dell'applicazione “Fairlabor” è effettuato con installazione automatica di nuove versioni degli applicativi in versione mobile e web.
 

Art. 3
(Gestione e trattamento dei dati)

1. La gestione dei dati relativi alle iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti negli elenchi di prenotazione sono effettuate dai CPI competenti, su istanza dei soggetti iscritti, oppure d'ufficio a seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4. I CPI provvedono, inoltre, all'aggiornamento degli elenchi ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
2. I dati raccolti attraverso l'iscrizione agli elenchi di prenotazione e i relativi aggiornamenti, confluiscono in una banca dati costituita nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) della Regione.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di prenotazione è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. I CPI sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti nella gestione degli elenchi di prenotazione ai sensi del presente articolo.
4. Oltre al personale dei CPI, responsabile del trattamento dei dati e della gestione, del controllo e dell'aggiornamento degli elenchi di prenotazione ai sensi dell'articolo 4, può accedere alla banca dati SIL, al solo fine della consultazione degli elenchi di prenotazione, il personale in servizio presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di lavoro, previa autorizzazione del direttore.
 

Art. 4
(Controllo e monitoraggio)

1. I CPI svolgono le funzioni di controllo e monitoraggio della correttezza e veridicità dei dati inseriti negli elenchi di prenotazione nonché dell'autenticità delle utenze create in fase di registrazione all'applicazione, anche al fine dell'aggiornamento dei medesimi elenchi ai sensi dell'articolo 2.
 

Art. 5
(Cancellazione dall'elenco di prenotazione)

1. La cancellazione dall'elenco di prenotazione è disposta dal responsabile del CPI, previa autorizzazione ai sensi del comma 2, in caso di sussistenza di una delle seguenti cause:
a) rinuncia del soggetto iscritto;
b) perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2;
c) violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento;
d) accertata falsità nelle dichiarazioni e nella documentazione forniti in fase d'iscrizione all'elenco.
2. Il responsabile del CPI competente, riscontrata la sussistenza di una o più cause di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al soggetto iscritto, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche ed assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata, nonché per la presentazione di eventuali osservazioni, ad eccezione dell'ipotesi di rinuncia volontaria di cui al comma 1, lettera a), e nei casi in cui la natura della causa di cancellazione non consenta la rimozione della causa medesima.
3. Il responsabile del CPI, decorso inutilmente il temine di cui al comma 2 o qualora le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata oppure nel caso in cui la natura della causa di cancellazione non preveda l'applicazione del preavviso di cui al comma 2, comunica la sussistenza della causa di cancellazione alla direzione regionale competente in materia di lavoro tramite invio di specifica relazione.
4. La direzione competente in materia di lavoro, a seguito di esame della relazione, provvede ad autorizzare o meno la cancellazione e a darne comunicazione al responsabile del CPI, il quale procede alla cancellazione dall'elenco entro trenta giorni dal ricevimento dell'autorizzazione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora la causa di cancellazione consista nella scadenza del permesso di soggiorno e sia in corso un'istanza di rinnovo dello stesso permesso, il CPI competente, previa trasmissione da parte del lavoratore di una copia della richiesta di rinnovo, provvede alla sospensione del procedimento di cancellazione dall'elenco e, successivamente, all'annullamento del procedimento di cancellazione medesimo, in caso di emanazione del provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, oppure alla cancellazione del soggetto dall'elenco, in caso di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
 

CAPO III
CENTRI POLIFUNZIONALI

Art. 6

(Organizzazione e funzionamento)

1. I Centri polifunzionali sono presidi aggregativi interculturali e di legalità istituiti nel territorio regionale dagli enti locali e/o dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, volti all'erogazione di servizi per l'inclusione sociale dei lavoratori agricoli e la crescita delle comunità agricole.
2. I Centri polifunzionali svolgono i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 18/2019, nel rispetto delle competenze attribuite ai CPI dalla normativa vigente nonché delle funzioni svolte dalla rete del lavoro agricolo di qualità di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. I Centri polifunzionali possono aderire alla suddetta rete del lavoro agricolo di qualità previa stipula di apposite convenzioni.
3. I Centri polifunzionali sono costituiti su iniziativa degli enti locali e/o degli enti del Terzo settore tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 117/2017.
4. Ai Centri polifunzionali possono, altresì, partecipare, secondo modalità e termini stabiliti nella medesima convenzione di cui al comma 3, soggetti competenti in materia di inclusione sociale dei lavoratori e, in particolare, i CPI, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, le istituzioni scolastiche, statali e non statali, relative al primo e secondo ciclo di istruzione, le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione superiore, i Centri Provinciali di Istruzione Adulti (CPIA), i Centri del Sistema di protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), i Centri di Accoglienza Straordinaria e temporanea (CAS), nonché gli altri centri per l'immigrazione previsti dalla legislazione statale vigente.
5. La convenzione di cui al comma 2 è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di lavoro e di formazione.
6. I Centri polifunzionali impiegano personale specializzato in ogni compito o attività svolti ai sensi dell'articolo 7 e garantiscono l'impiego stabile all'interno della propria struttura organizzativa di:
a) un responsabile e coordinatore della struttura in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea magistrale o di titolo accademico dichiarato equipollente o equiparato ai sensi della normativa statale vigente in materia, in:
1) psicologia;
2) sociologia;
3) scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
4) servizio sociale e politiche sociali;
b) un mediatore culturale in possesso di laurea in scienze della mediazione linguistica e culturale o di titolo accademico dichiarato equipollente o equiparato ai sensi della normativa statale vigente in materia;
c) un responsabile comunicazione e trasparenza di cui all'articolo 8, comma 3, in possesso del titolo di laurea magistrale in scienze della comunicazione o di titolo accademico dichiarato equipollente o equiparato ai sensi della normativa statale vigente in materia.
7. I Centri polifunzionali si dotano:
a) di strumenti di rendicontazione economica e sociale delle attività svolte;
b) di strumenti per garantire trasparenza e pubblicità dei compiti svolti e di un sito web dedicato, tramite il quale rendere consultabile, in particolare, lo statuto, la composizione e le finalità statutarie.
 

Art. 7
(Compiti e attività)

1. I Centri polifunzionali, oltre ai compiti individuati all'articolo 5 della legge regionale 18/2019, possono svolgere i seguenti compiti e attività:
a) mediazione interculturale e orientamento ai servizi del territorio per favorire l'inclusione sociale ed economica;
b) percorsi formativi tematici volti all'incremento delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo;
c) attività volte a favorire l'inserimento delle lavoratrici agricole nel mondo del lavoro e, in particolare, delle lavoratrici con figli minori;
d) attività informative sugli interventi volti al miglioramento delle condizioni abitative dei lavoratori agricoli stagionali previsti nell'ambito del programma operativo triennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) della legge regionale 18/2019.
2. L'accesso ai Centri polifunzionali è libero e gratuito. Per ogni utente è redatto un progetto personalizzato in cui viene definito il percorso proposto e i risultati che si intendono raggiungere, sottoscritto dal responsabile e coordinatore del CPI. Il progetto deve contenere obiettivi concreti di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale dell'utente, nonché del suo nucleo familiare ove presente.
3. In particolare, i Centri polifunzionali, nel rispetto delle competenze dei CPI e dei centri per l'immigrazione previsti dalla legislazione statale vigente, garantiscono la presa in carico, per l'individuazione di un progetto personalizzato ai sensi del comma 3, di vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, di lavoratori immigrati che operano nel mercato del lavoro sommerso o in condizioni caratterizzate da irregolarità, precarietà e fragilità, nonché di migranti in attesa di riconoscimento di un titolo di soggiorno per la permanenza in Italia.
4. Per ogni utente è redatto un progetto personalizzato in cui viene definito il percorso proposto e i risultati che si intendono raggiungere, sottoscritto dal responsabile e coordinatore del CPI. Il progetto deve contenere obiettivi concreti di miglioramento della qualità della vita e di inclusione sociale dell'utente e del suo nucleo familiare ove presente.
5. I Centri polifunzionali, nello svolgimento delle attività di orientamento e formazione professionale individuati dall'articolo 5 della legge regionale 18/2019 nonché dal presente articolo, sono soggetti alla disciplina di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche.
 

Art. 8
(Obblighi di monitoraggio e comunicazione)

1. I Centri polifunzionali garantiscono un costante monitoraggio sulla regolarità dei compiti e attività svolti e sull'efficacia dei progetti personalizzati di cui all'articolo 7.
2. I Centri polifunzionali hanno, inoltre, l'obbligo di trasmettere annualmente una relazione sui compiti e attività svolti, sui risultati ottenuti e sulle condizioni dei lavoratori nel settore agricolo, all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2019 e al Capo IV del presente regolamento, nonché alla Giunta regionale che riferisce alla commissione consiliare competente e alle strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e agricoltura.
3. Presso ciascun Centro polifunzionale è nominato un referente per la comunicazione e la trasparenza al quale è affidato il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché di curare la tenuta e la trasmissione della documentazione idonea a dimostrare il corretto svolgimento dei compiti svolti e la relativa regolarità contabile e gestionale.
 

Art. 9
(Revoca dei finanziamenti)

1. Ferme restando le specifiche ipotesi di revoca contenute nella deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18/2019, la mancata imputazione e rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento o di concessione di benefici economici in favore dei Centri polifunzionali ai sensi della legge regionale 18/2019 e del presente regolamento, costituisce causa di revoca per inadempimento.
 

CAPO IV
OSSERVATORIO REGIONALE SUL LAVORO IN AGRICOLTURA

Art. 10
(Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/2019, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro l'Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura, di seguito denominato Osservatorio, composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o da un suo delegato;
c) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di politiche del lavoro o da un suo delegato, scelto tra i componenti della commissione;
d) dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di agricoltura o da un suo delegato, scelto tra i componenti della commissione;
e) da otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designati in quota paritaria secondo le modalità individuate all'articolo 11;
f) da tre rappresentanti degli enti con sede o operanti nella Regione e iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017 e che abbiano comprovata esperienza e finalità coerenti con la legge regionale deducibili dagli impegni statutari, designati secondo le modalità individuate all'articolo 11;
g) da un rappresentante designato da Unioncamere Lazio;
h) da un rappresentante individuato dall'amministrazione di ciascuna provincia e dalla Città metropolitana di Roma capitale o da un suo delegato.
2. Ai componenti dell'Osservatorio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici;
b) non essere stati interdetti dai pubblici uffici;
c) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
d) non avere procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico;
e) non essere titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci, di imprese, società o enti privati, che abbiano rapporti contrattuali in corso con le direzioni competenti in materia di politiche del lavoro e di agricoltura o che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi di competenza delle medesime direzioni regionali;
f) non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;
g) non aver subito nell'ultimo triennio, per negligenza, ritardo o inadempimento, la formale revoca di precedenti incarichi conferiti dalla Regione;
h) non avere contenziosi in essere con la Regione.
 

Art. 11
(Modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali e dei rappresentanti degli enti del Terzo settore)

1. Le designazioni degli otto rappresentanti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 10, avvengono a seguito di formale richiesta dell'assessore competente in materia di lavoro alle otto organizzazioni sindacali e datoriali regionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, suddivise in quattro rappresentanze dei lavoratori ed in quattro rappresentanze dei datori di lavoro
2. Ciascuna delle rappresentanze di categoria, indica, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta ai sensi del comma 1, il nominativo del soggetto da designare. Qualora una o più rappresentanze di categoria non provvedano entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, l'assessore competente procede all'individuazione del rappresentante in via sostitutiva.
3. Le designazioni dei tre rappresentanti di cui alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 10, avvengono a seguito di avviso pubblico.
 

CAPO V
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUITI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

Art. 12
(Disposizioni generali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2019, la Giunta regionale approva il programma operativo triennale degli interventi, di seguito programma triennale, tramite il quale individua gli interventi che la Regione realizza direttamente e quelli che attua attraverso gli enti locali e/o con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
2. Il programma triennale di cui al presente articolo è formulato in coerenza con gli interventi e le azioni contenute nel Piano Nazionale triennale di contrasto al caporalato adottato in data 20 febbraio 2020 dal Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 25 quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 136/2018
 

Art. 13
(Modalità per la concessione dei contributi e premialità)

1. Le modalità di concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi individuati nel programma triennale sono individuate nei singoli avvisi pubblici predisposti dalle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e di agricoltura, nonché in coordinamento con altre strutture organizzative regionali competenti nelle ulteriori materie eventualmente coinvolte.
2. Agli avvisi per la concessione di contributi di cui al presente Capo è data la più ampia diffusione informativa, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione degli avvisi medesimi e di ogni informazione riguardante il loro contenuto essenziale, quali le modalità e i termini di presentazione delle domande, gli ambiti di intervento e i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
3. Costituisce condizione per l'erogazione dei contributi da parte delle imprese e dei lavoratori agricoli, l'iscrizione all'applicazione denominata “Fairlabor”.
4. Ferme restando le disposizioni concernenti le condizioni di accesso ai benefici economici e le cause di revoca ed esclusione individuate all'articolo 8 della legge regionale 18/2019 costituisce motivo di premialità per le imprese agricole, nell'ambito della predisposizione degli avvisi pubblici, l'iscrizione all'elenco delle imprese virtuose di cui al Capo VII del presente regolamento, nonché l'attestazione da parte dell'impresa, comprovata anche da regolamenti o usi aziendali, del rispetto di almeno due dei seguenti principi:
a) principi di trasparenza e dialogo con gli stakeholders:
1) operare secondo principi e pratiche di anticorruzione e di concorrenza leale;
2) valutare periodicamente le aspettative dei vari stakeholders (dipendenti, clienti, fornitori, comunità locale, ambiente);
3) promuovere il dialogo e il coinvolgimento degli stakeholders attraverso periodici momenti di confronto;
4) assicurare buone e corrette relazioni con la catena dei fornitori e sub¬fornitori;
5) intraprendere il percorso per ottenere il rating di legalità di cui al decreto legge 24 marzo 2012 n. 27, convertito con la legge 62/2012, per consentire trasparenza e semplificazione nei rapporti con gli stakeholders e con la pubblica amministrazione;
b) principi di tutela del benessere dei dipendenti:
1) garantire pari opportunità di trattamento tra i dipendenti uomini e donne e favorire processi di inclusione dei lavoratori;
2) garantire lo sviluppo di un contesto di lavoro sicuro e attento alle condizioni di lavoro di tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori portatori di disabilità;
3) favorire l'utilizzo dei servizi di welfare e conciliazione lavoro famiglia anche attraverso lo sviluppo di azioni di welfare aziendale, assicurando il periodico confronto, ascolto e coinvolgimento attivo dei dipendenti;
c) principi di tutela dei consumatori e dell'ambiente:
1) realizzare o utilizzare prodotti e servizi sicuri che garantiscano bassi impatti ambientale e facilità nel loro smaltimento e/o recupero;
2) realizzare attività di vendita, marketing e commercializzazione basate su comunicazioni e messaggi non fuorvianti o ingannevoli;
3) attivare servizi di comunicazione e dialogo con i consumatori nell'ambito della gestione delle informazioni e dei reclami, per il miglioramento dei prodotti e dei servizi offerti;
4) prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione;
5) migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e negli edifici e utilizzare energie rinnovabili;
6) introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera;
7) contribuire a proteggere i sistemi naturali e la biodiversità del territorio, utilizzando in modo sostenibile le risorse naturali comuni;
8) gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale;
9) introdurre, sistemi di gestione ambientale innovativi come fattori distintivi dell'impresa;
d) principi di promozione dello sviluppo locale e di promozione del patrimonio culturale del territorio:
1) contribuire a migliorare il benessere e lo sviluppo sociale ed economico del territorio sostenendo e/o partecipando ad iniziative e progetti di sviluppo locale;
2) contribuire a promuovere il patrimonio culturale, storico ed identitario del territorio e della comunità locale coinvolta;
 

CAPO VI
CAMPAGNE D'INFORMAZIONE E AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

Art. 14
(Criteri generali)

1. Le campagne di informazione e le azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 18/2019 concorrono a perseguire le finalità di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, di favorire l'emersione del lavoro irregolare nonché di promuovere la legalità e l'inclusione socio-lavorativa nel settore agricolo, favorendo la diffusione della conoscenza sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'agricoltura.
2. Le campagne di informazione e le azioni di sensibilizzazione vengono realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.
3. La realizzazione di campagne di informazione e di azioni di sensibilizzazione è garantita in modalità multilingue e comporta l'obbligo di utilizzo esclusivo di un'apposita rappresentazione grafica le cui caratteristiche sono indicate in una delibera della Giunta regionale, al fine di garantire uniformità nella comunicazione nei confronti degli utenti.
 

Art. 15
(Promozione e organizzazione)

1. La Regione promuove ed organizza campagne di informazione e azioni di sensibilizzazione in conformità alle disposizioni normative della legge regionale 18/2019 e del presente Capo, anche attraverso i CPI e i Centri polifunzionali di cui al Capo III, al fine di:
a) offrire informazioni sull'elenchi di prenotazione di cui al Capo II e divulgarne le opportunità derivanti dall'iscrizione per i lavoratori e per i datori di lavoro;
b) realizzare giornate informative o formative per i lavoratori in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche preventivi all'instaurazione del rapporto di lavoro, a norma degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche;
c) informare le imprese agricole sulle opportunità, gli incentivi e i benefici economici ad esse destinati dalla Regione, nonché sulle condizioni di accesso ai suddetti benefici in conformità con quanto previsto dall'articolo 8 della legge ragionale 18/2019;
d) sensibilizzare gli studenti e le istituzioni scolastiche ed universitarie sul fenomeno del caporalato e sulle misure di contrasto promosse in materia dalla Regione.
2. Le commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e di cooperazione internazionale, anche in conseguenza delle informazioni ricevute a seguito delle audizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge ragionale 18/2019, redigono annualmente una relazione in cui sono elaborati i dati di monitoraggio provenienti dai soggetti coinvolti nelle attività di promozione e organizzazione delle campagne informative per valutarne l'efficacia ed eventualmente formulare proposte.
 

CAPO VII
ELENCO DELLE IMPRESE AGRICOLE VIRTUOSE

Art. 16
(Requisiti e modalità di iscrizione nell'elenco dell'imprese agricole virtuose)

1. All'elenco delle imprese agricole virtuose operanti nel territorio regionale, d'ora in avanti elenco, istituito dall'articolo 10 della legge ragionale 18/2019 al fine di favorire l'introduzione di principi etici nei rapporti di lavoro, di comportamenti virtuosi e socialmente responsabili, nonché per accrescere la competitività delle stesse imprese, possono iscriversi le imprese agricole, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, nonché le società agricole in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale o operativa nel territorio regionale, con un fatturato inferiore ai due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;
b) essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese presso la Camera di Commercio e Artigianato territorialmente competente, ad eccezione delle imprese agricole rientranti nel regime di esonero di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
c) essere in regola con:
1) il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
2) il rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva, verificate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
3) l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
4) l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie nonché della normativa in materia fiscale;
5) l'applicazione della normativa concernente le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
d) non essere destinatarie, anche in riferimento ai singoli rappresentanti legali, soci ed amministratori, o non avere procedimenti pendenti relativi a:
1) dichiarazioni di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
2) provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
3) giudizi penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
4) piani di emersione dell'economia sommersa di cui agli articoli 1 e 1 bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) e successive modifiche e di non essere destinatarie di sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche ;
e) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.
3. Sono iscritte di diritto all'elenco, le imprese operanti nel territorio regionale già iscritte alla rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 91/2014, previa domanda di partecipazione che attesti l'iscrizione alla suddetta rete.
4. Sono cancellate d'ufficio dall'elenco, ai sensi dell'articolo 18, le imprese che, anche in riferimento ai singoli rappresentanti legali, soci o amministratori, successivamente all'iscrizione nell'elenco, siano condannate in via definitiva per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per i delitti di di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis del codice penale.
 

Art. 17
(Costituzione e aggiornamento dell'elenco)

1. L'elenco è costituito con atto congiunto delle direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
2. L'iscrizione all'elenco ha durata annuale e può essere rinnovata dalle imprese che attestino il mantenimento dei requisiti ed il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.
3. La direzione regionale competente in materia di agricoltura aggiorna l'elenco con cadenza semestrale, in base alle richieste di iscrizione pervenute nel semestre, nonché ai rinnovi effettuati ai sensi del comma 2.
4. In caso di mancato rinnovo da parte delle imprese iscritte, le direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura provvedono all'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 18.
5. Alle imprese iscritte nell'elenco è rilasciato un certificato etico attestante il riconoscimento di impresa agricola virtuosa, anche al fine dell'accesso al sistema di premialità nella concessione di benefici economici di cui all'articolo 10, comma 2, della legge ragionale 18/2019 e dell'articolo 13 del presente regolamento.
6. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'elenco sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione e comunicate alle imprese destinatarie dei relativi provvedimenti.
 

Art. 18
(Cancellazione dall'elenco)

1. Le direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura effettuano il monitoraggio ed il controllo del rispetto da parte delle imprese iscritte nell'elenco dei requisiti e dei criteri previsti dal presente Capo.
2. Sono cause di cancellazione dall'elenco:
a) il mancato rinnovo dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 17, comma 2 o l'istanza di cancellazione del soggetto iscritto;
b) la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 16, accertata dalle strutture regionali competenti nell'ambito delle funzioni di controllo e monitoraggio ai sensi del comma 1;
c) l'accertata falsità nelle dichiarazioni e nella documentazione presentata al fine dell'iscrizione;
d) condanna in via definitiva per uno dei reati previsti all'articolo 16, comma 4.
3. Riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2, le direzioni regionali competenti in materia di lavoro e agricoltura comunicano congiuntamente l'avvio del procedimento di cancellazione al legale rappresentante dell'impresa iscritta, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 241/1990, sospendendo quest'ultima dall'iscrizione dall'elenco e dall'uso del relativo certificato etico, nonché da ogni attività connessa all'iscrizione medesima.
4. Ove consentito dalla natura della causa di cancellazione, le direzioni competenti assegnano un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni secondo quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 241/1990 ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), e nei casi in cui la natura della causa di cancellazione non consenta la rimozione della causa medesima.
5. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 4 o qualora le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata, le direzioni competenti, con atto congiunto, provvedono alla cancellazione dall'elenco dell'impresa.
6. La cancellazione dall'elenco determina la decadenza dai finanziamenti eventualmente ricevuti in base alle premialità previste per le imprese agricole virtuose ai sensi dell'articolo 13 e contestuale il ritiro del certificato etico rilasciato al momento dell'iscrizione nell'elenco.
 

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 5 Ottobre 2020

Il Presidente
Nicola Zingaretti