Categoria: Cassazione civile
Visite: 4382

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 ottobre 2020, n. 21587 - Infortunio mortale. Ricorso dell'Inail per la maggior somma dovuta a seguito di incremento  in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CINQUE GUGLIELMO
Data pubblicazione: 07/10/2020
 

Rilevato che


1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1119 del 2013, ha confermato la pronuncia n. 382/07 con la quale, in accoglimento della domanda dell'INAIL, F.T. era stato ritenuto responsabile nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio assicurato A.Q., da cui ne era derivata la morte, ed era stato condannato al pagamento, in favore dell'Istituto, dell'importo di euro 250.247,58, quali somme da questo corrisposte agli eredi, di cui appunto aveva chiesto la ripetizione.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria.
3. F.T. non ha svolto attività difensiva.
4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
 

Considerato che


1. Con l'unico motivo l'INAIL denunzia la violazione degli artt. 1916 cod. civ. e 116 DPR n. 1124 del 1965 nonché la violazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5 cpc, per omessa pronuncia, da parte dei giudici di seconde cure, sulla richiesta di pagamento, avanzata da esso istituto, della maggior somma dovuta a seguito di incremento determinato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita: richiesta avanzata processualmente con la comparsa di costituzione in appello e reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni con una quantificazione di euro 429.852,80 a fronte di quella già riconosciuta in primo grado.
2. Il motivo è fondato.
3. Giova precisare che costituisce vizio di omessa pronuncia l'omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un'eccezione di parte o su un'istanza che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all'inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.1995 n. 2085; Cass. 23.3.2017 n. 7472).
4. Ciò premesso, in grado dì appello, sia nella comparsa di costituzione che all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'INAIL ha dedotto che il credito, da euro 250.247,58 come riconosciuto dal Tribunale di Paola, si era incrementato in conseguenza delle variazioni quantitative delle prestazioni intervenute per effetto di un provvedimento sopravvenuto di rivalutazione della rendita, arrivando all'importo di euro 429.852,80; inoltre, ha specificato che tale istanza, ai fini del suo riconoscimento, non costituiva domanda nuova e non richiedeva la proposizione di appello incidentale, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità in tal senso.
5. I giudici di seconde cure, su tale istanza, non si sono pronunciati. Hanno ribadito, infatti, il diritto dell'INAIL in merito all'an e hanno confermato la decisione di primo grado relativamente al quantum senza, però, nulla specificare sul punto, così omettendo ogni determinazione sulla richiesta dell'Istituto per la intervenuta variazione in aumento dell'importo richiesto in surroga.
6. E', pertanto, ravvisabile la denunziata violazione di cui all'art. 112 cpc, preliminare all'esame delle altre violazioni di legge oggetto della censura.
7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
8. La sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all'accertamento della fondatezza della richiesta dell'INAIL sopra precisata, provvedendo, altresì, alla determinazione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
 

PQM
 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale dell'8 gennaio 2020.