Ministero per i beni e la attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
CIRCOLARE N. 39

 

Ai tutti gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica
E, p.c.
Al Capo di Gabinetto
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio”), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con circolare n. 3 del 24 luglio 2020 (all. 1), il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito indicazioni volte a garantire il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, alla luce di quanto previsto dall'art. 263 del suddetto decreto legge n. 34/2020 in materia di flessibilità del lavoro pubblico e dì lavoro agile.
La normativa succitata dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - nel rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità - adeguano l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del citato decreto-legge n. 18/2020 al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Si fa, inoltre, presente che alla data del 15 settembre 2020, cessa di avere effetto l'articolo 87, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18/2020.
La predetta circolare n. 3 del 24 luglio 2020, ferme restando eventuali ulteriori indicazioni di maggior dettaglio che saranno adottate dal Dipartimento della Funzione pubblica, pone, pertanto, l'accento sui seguenti aspetti di maggior rilievo della citata disposizione normativa:
• presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
• superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.
Le disposizioni in esame consentono quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito ad attività indifferibili ed urgenti, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, tenuto conto della dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possono essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, segnato dalla medesima norma, di applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge n. 18/2020, al cinquanta percento del personale impiegato nelle suddette attività.
D'altro canto, come evidenziato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con circolare n. 3/2020, il percorso in atto di "ripartenza" del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che, nelle singole realtà, associno il previsto ritorno alla normalità con l'esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti. Viene perciò raccomandata l'esigenza che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.
Per garantire uniformità di applicazione del dettato normativo e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, le singole amministrazioni, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici, dovranno adeguarsi al Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19" (all. 2), validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, e sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazioni e le Organizzazioni sindacali.
Infine, si precisa che il Protocollo quadro ribadisce, fra l'altro, l'esigenza che le amministrazioni si impegnino a garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro e nella promozione di canali di comunicazione e confronto continuativi con le OO.SS. e le rappresentanze sindacali, al fine di condividere informazioni e azioni relative a quanto previsto dal Protocollo medesimo.
Nel rispetto del quadro normativo sopra richiamato, i direttori/dirigenti procederanno, pertanto, a pianificare il rientro in sicurezza del personale, individuando le attività suscettibili di essere svolte in modalità agile e il personale da assegnare alle stesse, anche tenuto conto di quelle già espletate in precedenza presso questa Amministrazione.
Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e nella massima diffusione a tutto il personale.
 

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi