Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO GENERALE
CIRCOLARE N.27
 

Roma, 11 maggio 2020
Alle Direzioni Generali
A tutti gli Uffici ed Istituti Centrali e periferici e dotati di autonomia speciale
E, p.c.
Al Gabinetto e agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Al Responsabile Unico del Procedimento per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati

LORO SEDI
 

OGGETTO: Prevenzione dal contagio da coronavirus - Modalità di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e indicazioni per la sorveglianza sanitaria

Si fa seguito alla circolare di questo Segretariato generale n. 23 del 28 aprire 2020, nonché a quelle precedenti riferite all'evolversi della situazione epidemiologica correlata alla diffusione del virus COVID-19, per richiamare l'attenzione dei datori di lavoro in relazione ai contenuti minimi dell'appendice al documento di valutazione dei rischi (DVR), al fine di dare attuazione al "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" (di seguito indicato Protocollo).
Il Protocollo si colloca su un binario notevolmente più ampio della prevenzione strettamente regolata dal D.Lgs. 81/2008; il suo fine primario è infatti quello di contenere il contagio sociale e, a tal fine quindi anche quello nei luoghi di lavoro. È opportuno, pertanto, che l'appendice al DVR sia corredata da una premessa, redatta unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, che
collochi correttamente le attività dei datori di lavoro nell'ambito di un'emergenza di salute pubblica, connessa ad un rischio ambientale generato e dipendente da fattori esterni al contesto lavorativo, che non espone il personale del Ministero ad un rischio aggiuntivo rispetto a quello cui è esposta la cittadinanza tutta, pur demandando ai datori di lavoro la sua gestione nell'ambito di competenza loro attribuiti, ovvero il luogo di lavoro di cui sono responsabili.
Chiarita la cornice di riferimento, al fine di adempiere alle responsabilità datoriali, è necessario mettere in campo ogni misura possibile, finalizzata ad assicurare la massima sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo la ratio del D.Lgs. 81/2008.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulla Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione del 4 maggio 2020, n. 3 (All. 1), che fornisce indicazioni circa le "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni", con particolare riferimento alle indicazioni per la fase di ripresa graduale delle attività, cosiddetta fase due, che tra le altre cose prevede che le pubbliche amministrazioni "sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS- COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico "Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 e pubblicato da INAIL".
Sarà necessario, quindi, che ogni datore di lavoro provveda ad una attenta valutazione dell'organizzazione del lavoro tenendo conto di possibili variazioni organizzative, logistiche e procedurali da mettere in atto, senza pregiudicare l'operatività degli uffici.
L'appendice al DVR, da elaborare con il supporto dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e del medico competente, dovrà tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti:
1. l'analisi specifica della sede (esame delle attività lavorative, dell'organizzazione del lavoro, del personale che opera, individuazione di situazioni di vulnerabilità, interferenza con personale esterno all'amministrazione a qualunque titolo presente, attività con apertura al pubblico etc.);
2. l'individuazione delle misure organizzative, tecniche e procedurali di prevenzione e protezione, anche in riferimento alle varie fasi lavorative quali l'ingresso/uscita e la pausa pranzo, (diversa organizzazione del lavoro, smart working, individuazione di gruppi di dipendenti funzionali alle attività e possibilmente non scambiabili, gestione dei percorsi, procedure per l'uso degli spazi comuni, indicazioni sull'uso dei dispositivi di protezione individuali, procedure di pulizia e sanificazione, procedure ed attrezzature per i controlli all'accesso, procedure per la gestione dei casi sintomatici etc.);
3. la revisione dei piani e delle procedure di emergenza, in considerazione delle effettive presenze di personale e delle squadre di primo soccorso, nonché delle eventuali variazioni dei percorsi di esodo a seguito di adeguamenti logistici che si sono resi necessari.
Si raccomanda di verificare che le appendici ai DVR eventualmente già predisposte siano esaustive e pertinenti e di apportare, ove necessario, le integrazioni alla luce di quanto sopra delineato.
L'attività dei datori di lavoro dovrà tenere in conto un'azione esaustiva di formazione ed informazione dei lavoratori e, in generale, di chi abbia accesso alla sede. L'informazione dovrà riguardare sia i rischi del contagio, sia le procedure predisposte per il suo contenimento e potrà essere veicolata con i mezzi ritenuti più efficaci (segnaletica, cartellonistica, depliants, etc.).
Per dare il massimo supporto a tutti gli istituti, nell'ambito dei servizi per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati, di cui alla circolare della Direzione Generale Organizzazione del 28 giugno 2018, n. 233, sarà predisposto un video-tutorial di informazione, che sarà inviato ad ogni datore di lavoro per la successiva diramazione al rispettivo personale.
Per i lavoratori impiegati nelle portinerie e presso gli uffici passi, per i componenti delle squadre di emergenza e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà effettuata, nell'ambito dei servizi per la governance dei sistemi di prevenzione integrata, una attività informativa da remoto, al fine di garantire la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel citato Protocollo, che affronterà i seguenti temi:
• gestione ingresso/uscita di lavoratori e visitatori;
• gestione degli spazi comuni;
• gestione degli spostamenti interni;
• aspetti igienici;
• corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Sarà inoltre organizzata, nell'ambito dei summenzionati servizi di governance anche una formazione specifica, in modalità da remoto, a favore dei datori di lavoro.
Si ricorda che, al fine di garantire un sostegno costante ai datori di lavoro, è già attivo il numero verde 800612110, ad uso esclusivo degli stessi, al quale si potrà fare riferimento per richiedere informazioni specifiche che non possono essere corrisposte nell'ambito del rapporto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o con il medico competente.
Una particolare attenzione andrà posta inoltre al ruolo della sorveglianza sanitaria.
La circolare del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 14915 del 29 aprile 2020 (All. 2), fornisce indicazioni sulla differibilità della sorveglianza sanitaria ordinaria, sul ruolo dei medici competenti, anche in riferimento all'identificazione delle situazioni di fragilità, e sul ruolo dei lavoratori quali componenti attive del sistema di salute e sicurezza.
Al riguardo la Direzione Generale Organizzazione, per quanto di competenza, è invitata a comunicare agli istituti e agli uffici indicazioni finalizzate ad uniformare le procedure previste per gestire le situazioni di fragilità ed il reintegro di eventuali particolari situazioni.
La sorveglianza sanitaria del Medico Competente dovrà, pertanto, essere estesa ai seguenti aspetti:
• individuazione e gestione, per l'intera durata dello stato di emergenza e nelle sole ipotesi di mancato intervento del medico di medicina generale, dei cosiddetti lavoratori "fragili", ossia di coloro che, per motivi sanitari individuali, hanno una maggior suscettibilità all'infezione o un rischio più elevato di complicanze;
• effettuazione della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter, del D.Lgs. 81/2008) a favore di lavoratori risultati positivi al COVD-19 e guariti.
In proposito si richiama l'attenzione sulla necessità che l'attività di sorveglianza sanitaria venga svolta presso idonea sistemazione logistica con presenza di ambienti di sufficienti dimensioni, aerati, periodicamente sanificati, e con la messa a disposizione di idonei DPI e sarà cura del R.T.I., affidatario dei servizi per la Governance dei sistemi di prevenzione integrati, provvedere allo smaltimento di eventuali rifiuti sanitari prodotti. L'idoneità dei locali è valutata dal medico competente e dal Coordinamento Sanitario previsto nell'ambito dei servizi relativi di governance dei sistemi di prevenzione integrati.
Per una maggiore efficienza e efficacia degli adempimenti, qualora i locali messi a disposizione dall'Amministrazione per l'effettuazione delle visite e degli accertamenti sanitari previsti non risultassero idonei, il Coordinamento Sanitario, prima citato, garantirà la disponibilità di ambulatori e studi medici ubicati nella città sede del datore di lavoro dell'istituto interessato.
Eventuali oneri per spese di missione saranno sostenuti da parte delle direzioni generali competenti, in deroga ai limiti di spesa.
Si confida nella scrupolosa osservanza dei contenuti della presente circolare e nella massima diffusione a tutto il personale.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi
 

Direttiva 4 maggio 2020, n. 3 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni
Ministero della Salute, circ. 29 aprile 2020, prot. n. 14915 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.