Categoria: 2008
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Tipologia: Accordo
Data firma: 15 febbraio 2008
Parti: Anaepa Confartigianato, Unione Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Marche
Fonte: CEDAM

Sommario:

 Premesso
1) Individuazione durata e formazione degli RLST
2) Contribuzione e finanziamento del sistema RLST
3) Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei RLST
 4) Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale
5) Composizione delle controversie
Note a Verbale

Accordo per la regolamentazione del sistema territoriale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel settore delle imprese artigiane e delle piccole imprese edili e affini delle Marche

Il giorno 15 febbraio 2008 presso la Cedam di Ancona, tra l’Anaepa Confartigianato, l’Unione Cna Costruzioni, la Fiae Casartigiani, la Claai, la Feneal Uil, la Filca Cisl, la Fillea Cgil

Premesso
- che l’art. 18 del D.Lgs 626/94 prevede che “nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo”;
- che l’art. 84 del CCNL del 1 Ottobre 2004 prevede l’istituzione del rappresentante territoriale per la sicurezza demandando alle Organizzazioni territoriali e/o regionali la definizione delle modalità e delle procedure per l’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs n. 626/94;
- che con l’accordo del 03/12/1997 è stato istituito nella regione Marche il rappresentante di lavoratori alla sicurezza territoriale, nonché il relativo fondo regionale di categoria riconfermato dal CCRL del 27/07/2007;
- che nella regione Marche è operativo Edilart cui sono demandati i compiti per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;

tutto ciò premesso
le parti hanno raggiunto il seguente accordo valido nel territorio regionale delle Marche per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini ricadenti nell’applicazione del CCRL edilizia del 27/7/2007

1) Individuazione durata e formazione degli RLST
Le parti concordano che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale svolge le funzioni di rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un’effettiva collaborazione con i responsabili dell’impresa volta alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza, in numero di 4 (quattro) operanti negli ambiti territoriali individuati dalle OO.SS., sono designati congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa o eletti dai lavoratori in apposite assemblee territoriali.
Nel caso di designazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, la nomina deve essere ratificata in apposite assemblee territoriali con l’invio dei relativi verbali alle Associazioni Artigiane e ad Edilart.
I soggetti designati RLST sono individuati sulla base di accertati requisiti di professionalità inerenti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro e la conoscenza delle problematiche del cantiere edile.
La durata dell’incarico è di tre anni, ferme restando le ipotesi di revoca dall’incarico o di dimissioni. Nel caso di designazione il RLST potrà essere sostituito prima della scadenza del mandato su indicazione congiunta delle OO.SS.
Il RLST decade comunque dall’incarico in caso di violazione di quanto previsto dalla presente regolamentazione.
Gli RLST dovranno partecipare ad un corso formativo di almeno 120 ore gestito ed attestato da Edilart, nonché a successivi corsi periodici di aggiornamento.

2) Contribuzione e finanziamento del sistema RLST
Il finanziamento del sistema regionale dei RLST, è così determinato:
• per le imprese aderenti alla Cedam, nell’ambito della complessiva contribuzione, attraverso una specifica quota destinata al “Fondo Regionale RLST” stabilita nella misura dello 0,05% a carico delle imprese; nello specifico, una quota (0,04%) sarà destinata all’attività dei RLST e una quota (0,01%) sarà destinata a quanto previsto alla lettera b) del comma successivo oltre ad altre attività comuni che le parti individueranno;
• per le imprese aderenti ad altra Cassa Edile, nel pagamento della quota prevista dall’Accordo interconfederale del 3/9/1996, così come modificata dall’Intesa applicativa dell’accordo interconfederale del 17 marzo 2004 sottoscritta il 14 febbraio 2006. La scadenza per il pagamento della quota è fissata al 31 marzo di ogni anno.
Il “Fondo Regionale RLST”, nell’ambito delle percentuali sopra indicate, è destinato:
a) al finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori territoriali;
b) al rimborso delle ore di permesso, di cui all’art. 84 punto 14 del CCNL del 01/10/2004, per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza aziendali.
L’amministrazione del contributo al sistema RLST viene affidata a Edilart.
A ciascuna delle OO.SS., a seguito di apposita dichiarazione, verranno rimborsati gli oneri sostenuti in relazione alla effettiva attività del RLST, secondo i criteri che saranno individuati da Edilart.
Alle imprese saranno rimborsate le ore di permesso retribuito richieste ed effettivamente utilizzate dal RLS aziendale, previa presentazione di apposita documentazione e nelle modalità che saranno individuate da Edilart.

3) Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei RLST
I rappresentanti dei lavoratori territoriali svolgeranno le proprie funzioni sulla base delle attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche nonché dal Decreto Legislativo 494/96.
In particolare i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali dovranno:
• Essere consultati preventivamente dalle imprese in ordine alla valutazione dei rischi. A tal fine le imprese soggette alla redazione del documento di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs 626/94, dovranno consentire l’esame della bozza di detto documento presso la sede aziendale o inviarla, anche tramite le Associazioni Artigiane, ai RLST;
• Essere consultati in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori. A tal fine le imprese dovranno inviare, anche tramite le Associazioni Artigiane, ai RLST l’elenco dei lavoratori designati;
• Essere consultati dai datori di lavoro preventivamente all’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 494/96;
• Ricevere dalle imprese, anche tramite le Associazioni Artigiane, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori nei cantieri, copia del piano operativo di sicurezza di cui all’ art. 2, comma 1, lettera f-ter) del D.Lgs 494/96;
• Partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all’art.11 del D.Lgs 626/94 e, nei casi di necessità, chiederne la convocazione al datore di lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs 494/96;
Tutti gli adempimenti a carico delle imprese di cui ai punti precedenti si intendono espletati con l’invio, al RLST, della documentazione con le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 84 del CCNL del 1 ottobre 2004. I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali, per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto ad accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni con le seguenti modalità:
Il RLST invia preventiva comunicazione all’impresa interessata e alle parti sociali territoriali;
• Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, l’impresa, anche tramite le Associazioni Artigiane, concorda la data per l’accesso da tenersi nei successivi 7 giorni, compatibilmente con le esigenze organizzative e/o produttive,
• I RLST muniti di tessera di riconoscimento, effettuano l’accesso in cantiere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale;
• I RLST, nell’espletamento delle proprie funzioni, acquisiscono informazioni in merito a quanto attiene la sicurezza del cantiere e hanno diritto di ricevere il documento di valutazione dei rischi e di prendere visione del registro infortuni;
• Delle visite aziendali viene redatto un apposito verbale, secondo un modello predisposto da Edilart ed approvato dalle Parti, in cui vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST. Una copia del verbale viene contestualmente rilasciata all’impresa ed una copia inviata ad Edilart.
Le visite degli RLST possono avvenire anche su richiesta dell’azienda, anche tramite le Associazioni Artigiane, su richiesta dei lavoratori o delle Organizzazioni Sindacali.
I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali sono tenuti alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita in cantiere.
Trimestralmente i RLST relazionano ad Edilart sulla attività svolta.
Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale.

4) Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Aziendale
Nel caso in cui si sia proceduto alla elezione o designazione del RLS aziendale, così come previsto dall’art. 18 del Dlg. 626/94, l’impresa è tenuta ad inviare il verbale di elezione a Edilart che provvederà alla sua formazione obbligatoria.
L’impresa è comunque tenuta al versamento del contributo stabilito al punto 2).

5) Composizione delle controversie
Ogni controversia in merito all’applicazione del presente accordo sarà sottoposta a Edilart che provvederà a formulare le opportune osservazioni alle parti sociali firmatarie del presente accordo.

Note a Verbale
I. Le Parti si danno atto che la contribuzione al “Fondo Regionale RLST” del comparto Edile, è quella espressamente richiamata al punto 2) della presente intesa, intendendosi annullate le altre disposizioni in materia previste da accordi e/o contratti tra le Parti.
II. Le Parti si danno atto che in caso intervengano normative nazionali e/o regionali che innovino la disciplina qui regolamentata, si riuniranno immediatamente per apportare le eventuali modifiche.