Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 ottobre 2020, n. 22393 - Rendita e danno biologico. Coefficiente applicabile
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 15/10/2020
Rilevato che
1. con sentenza in data 2 settembre 2014, la Corte di Appello di Cagliari ha riformato la sentenza di primo grado e ha condannato l'lnail all'adeguamento della rendita goduta dall'attuale ricorrente, per l'infortunio sul lavoro occorso in data 27 agosto 2007, rapportandola ad un danno biologico del settantuno per cento, già conglobato il danno biologico per la malattia professionale denunciata il 12 maggio 2005, con l'ulteriore quota di rendita relativa al coefficiente 0,9 e con decorrenza dal 16 giugno 2009;
2. la Corte di merito, ritenuta vincolante la tabella dei coefficienti approvata con d.m. 12 luglio 2000, ha disatteso il contrario avviso dell'ausiliare officiato in giudizio che aveva ritenuto applicabile alla percentuale di danno biologico il coefficiente della fascia superiore;
3. con ordinanza del 17 settembre 2015, la Corte territoriale, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale nel dispositivo della sentenza ora impugnata, tenuto conto del passaggio motivazionale in ordine alla complessiva percentuale dell'85 per cento in considerazione del riconoscimento, dall'INAIL, dal 1° marzo 2011, di un ulteriore danno biologico complessivo del 18 per cento per altre due malattie professionali, è stata disposta la correzione del dispositivo integrandolo con il riconoscimento del danno biologico dell'ottantacinque per cento dal 1° marzo 2011;
4. avverso tale sentenza C.F. ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese l'INAIL con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
Considerato che
5. con il motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b) e 3 del d.lgs. n.38 del 2000 e della tabella dei coefficienti ali. n.6 del d.m. 12 luglio 2000, il ricorrente censura la sentenza per non avere riconosciuto, per la liquidazione della rendita, incontestati gli elaborati peritali di primo e secondo grado, il maggior coefficiente pari a 1 della superiore fascia D per il grado di menomazione dall' 86% al 100%, in luogo di quello inferiore attribuito pari a 0,9 previsto nella fascia C per la rendita dal 71% al 85%; assume che ad ogni fascia indicata nelle tabelle (A,B,C,D) corrisponde un determinato coefficiente in relazione alla percentuale di danno biologico attribuito, ma è anche vero che le stesse tabelle, nelle ultime righe, consentono, con motivato parere medico legale, sia in sede di prima valutazione sia in sede di revisione, di attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore e, nella specie, entrambi gli ausiliari nominati nei gradi di merito hanno con motivato parere attribuito il maggior coefficiente pari a 1 della fascia superiore D (che opera automaticamente per il grado di menomazione dall'86 per cento al 100 per cento) invece che quello inferiore pari a 0,9 previsto nella fascia C per le rendite dal 71 per cento all'85 per cento, erroneamente ritenendo che la norma impedisse l'attribuzione di un coefficiente maggiore;
6. si sostiene che la tabella consente che per una percentuale di invalidità dell'85 per cento (riconosciuta dal CTU) si possa attribuire il coefficiente 1 (previsto dall'86 percento al 100 per cento) anziché il coefficiente 0,9, con motivato parere medico-legale, reso in tal senso dall'ausiliare officiato in giudizio;
7. il ricorso è da accogliere;
8. nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il giudice - e per esso il consulente tecnico di ufficio - deve far riferimento al d.m. 12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (v., fra le altre, Cass. n. 13574 del 2014 e Cass. n. 14920 del 2017);
9. la Tabella contiene la predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; è possibile, al fine di personalizzare l'indennizzo, che tale predeterminazione venga superata, mediante l'attribuzione di un coefficiente previsto per una fascia superiore, e ciò richiede un'adeguata motivazione medico-legale;
10. la Corte territoriale dà implicitamente atto, nella sentenza impugnata, delle valutazioni dell'ausiliare officiato in giudizio ulteriori rispetto a quelle che hanno indotto a stimare la percentuale nell'85 per cento e il motivato parere medico-legale finalizzato ad applicare il coefficiente 1 è stato apprezzato dalla Corte di merito che, tuttavia, ha ritenuto di essere vincolata in senso contrario - per quel che attiene al coefficiente applicabile - sul presupposto della «rilevanza esterna vincolante» (così nella sentenza impugnata) della tabella;
11. tale ratio decidendi è solo parzialmente esatta perché la stessa tabella dei coefficienti da utilizzare, descritta la tipologia di menomazioni classificate per gradi di menomazione e previsti i relativi coefficienti alle le lettere A,B,C,D, reca, infine, disposizione generale che recita: «È consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto per una fascia di grado superiore»;
12. la Corte di merito, posta la percentuale di menomazione dell'85 per cento, ha pertanto erroneamente ritenuto di essere vincolata ad applicare il coefficiente 0,9 anziché il coefficiente 1, mentre - all'evidenza - la tabella non vincola quanto alla possibilità di riconoscere, con motivato parere medico-legale, il coefficiente previsto per una fascia di grado superiore rispetto alla percentuale accertata;
13. va pertanto cassata, in parte qua, la sentenza impugnata e per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, affinché valuti se, ferma restando la percentuale dell'85 per cento, nel caso di specie si possa, previo motivato apprezzamento di merito, applicare il coefficiente 1 anziché il coefficiente 0,9;
14. alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 7 luglio 2020