Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L’ATTUAZIONE

DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
 

Ufficio III
 

Alla Direzione Generale dell’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova
SEDE
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
SEDE
Ai Sigg. Diligenti degli Uffici della DGPRAM
SEDE
Ai Sigg. Dirigenti dei Centri per la giustizia Minorile
Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI
Ai Rappresentanti delle OO.SS. Corpo di Polizia Penitenziaria

Area negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
E, p.c.                                                        Al Sig. Capo Dipartimento
Al Sig. Vice Capo Dipartimento
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid - 19. Ulteriori disposizioni.

In data 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 fino al 15 ottobre 2020.
In tale contesto, è stato emanato il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con /a scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", in vigore dal medesimo 30 luglio che ha introdotto alcune importanti modifiche degli istituti giuridici straordinari introdotti dalla normativa emergenziale come attuata dalle numerose circolari di questa Direzione generale che si sono susseguite nel tempo.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti, si osserva e dispone quanto segue.
Per quanto concerne gli istituti giuridici della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, della quarantena e della permanenza domiciliare, il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 nel disporre, all’articolo 1, l’estensione dei termini di efficacia delle disposizioni legislative connesse o correlate allo stato di emergenza indicate nell’allegato al medesimo decreto, non ha espressamente prorogato, tra le altre, le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’articolo 87 del DL 18/2020 che disciplinano rispettivamente gli istituti della temporanea dispensa dal servizio, della malattia, quarantena e permanenza fiduciaria domiciliare, la cui scadenza resta riferita al 31 luglio 2020,
Ne consegue che i suddetti istituti non sono più applicabili al personale di Polizia penitenziaria e, ai sensi dell’art. 87 comma 1 del DL 18/2020, come modificato dalla legge n. 27 del 2020, che rimane vigente, il periodo trascorso nella posizione di malattia, quarantena e permanenze fiduciaria domiciliare è equiparato al ricovero ospedaliero analogamente a quanto previsto per il personale del comparto funzioni centrali ed è computabile secondo le ordinarie disposizioni in materia di congedo straordinario, aspettativa per malattia e ricovero ospedaliero.
In generale, per quanto riguarda le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, si raccomanda di continuare ad adottare, negli ambienti di lavoro, le prescritte misure igienico - sanitarie.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
 

p. IL DIRETTORE GENERALE a.p.c.
Il Direttore Generale
Lucia Castellano