MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

OGGETTO: assenze dal servizio per malattia - Procedura di verifica dell'idoneità al servizio del dipendente - Posizione di stato ricoperta dal dipendente per il periodo in cui resta in attesa della visita medica presso l'organo medico competente.

A Elenco indirizzi (in allegato)
…omissis…

In tema di procedura per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio del lavoratore, disciplinata dall'art. 55 octies, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l'art. 3, D.P.R. n. 171/2011, pervengono alla Scrivente numerosi quesiti in ordine alla posizione di stato in cui collocare il dipendente per il periodo che intercorre tra la data di avvio della suddetta procedura da parte dell'Amministrazione datoriale - su iniziativa d'ufficio o su istanza del dipendente interessato - e la data della definitiva pronuncia da parte degli organi sanitari competenti (c. d. “periodo a disposizione della Commissione Medica”).
Al fine di fare chiarezza sulla tematica, si ritiene utile effettuare una preliminare breve ricostruzione in ordine alle disposizioni normative vigenti e agli orientamenti assunti nel tempo da questa DG, fornendo i seguenti elementi di indirizzo.
Occorre, innanzi tutto, premettere che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 55 septies, comma 1, del D.lgs. 165/2001 con l'art. 4, D.P.R. 171/2011 e gli artt. 6 e 9, D.P.R. 461/2001, sono organi sanitari competenti, nell'ambito delle procedure di accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio del lavoratore, la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.), la Commissione Medica di Verifica (C.M.V.) e la Commissione Medica dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 461/2001.
Accade sovente che, a seguito dell'avvio della suddetta procedura, l'organo sanitario competente, dopo aver riconosciuto il dipendente “temporaneamente inidoneo al servizio” per uno o più periodi, alla scadenza dell'ultimo di tali periodi, continui a trattenerlo “a disposizione della C.M.” - ritenendo necessario effettuare ulteriori e più approfondite analisi, controlli e/o esami specialistici integrativi - senza riconoscere tuttavia ulteriori periodi di temporanea inidoneità, con conseguente allungamento dei tempi di attesa della visita, privi, però, di copertura certificativa.
Diviene, dunque, dirimente stabilire, in tutti questi casi, se sia in linea con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti collocare il dipendente, nel periodo in cui viene trattenuto “a disposizione della C.M.” in attesa della visita medica - periodo, vale ribadire, ascrivibile a formalismi procedurali e non già ad uno stato di incapacità lavorativa dello stesso effettivamente accertata e certificata dagli organi sanitari competenti - nella posizione di assenza per malattia, con conseguente inserimento dei giorni di attesa nel computo afferente la determinazione del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall'art. 37, comma 1, CCNL triennio 2016-2018 (c. d. periodo di comporto) e delle decurtazioni economiche previste dal successivo comma 10, lettere b), c), d) della medesima disposizione contrattuale.
La suddetta tematica si è riproposta anche a seguito dell'introduzione, con D.P.R. n. 171/2011, della nuova disciplina in materia di procedura d'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio del dipendente e della successiva abrogazione, con circolare D.G. prot. n. 0650880 del 18.12.2012, della circolare D.G. prot. n.48323 del 27.7.2005, che aveva stabilito l'obbligo per l'amministrazione di disporre comunque, al rientro in servizio, la verifica dell'idoneità psicofisica nei confronti del dipendente che si fosse assentato per un periodo di malattia superiore a 45 giorni.
Infatti, nella vigenza della circolare abrogata, la questione era stata risolta in base al pronunciamento definitivo dell'organo sanitario competente (che allora era necessario attendere), di talché: nel caso in cui la C.M. avesse giudicato il dipendente definitivamente o temporaneamente inidoneo al servizio, tale giudizio era da considerarsi esteso, in via retroattiva e assolutamente presuntiva, a tutto il periodo precedente in cui lo stesso era rimasto “a disposizione della C.M.”, periodo che, pertanto, anche in mancanza di certificazione medica, era imputato ad assenza per malattia, con conseguente suo inserimento nel computo afferente la determinazione del periodo di comporto e delle decurtazioni economiche previste dalle disposizioni contrattuali allora vigenti (CCNL 1995); nel caso in cui, al contrario, la C.M. avesse giudicato il dipendente idoneo al servizio, il periodo in parola - in via, parimenti, del tutto presuntiva - era retroattivamente imputato ad attività di servizio, anche in mancanza della prestazione lavorativa.
Oggi, alla luce dei principi fissati in materia dal D.P.R. n. 171/2011 cit., e della conseguente abrogazione della circolare D.G. prot. n. 48323 del 27.7.2005, non è più necessario ricorrere a presunzioni di sorta per risolvere la problematica, non sussistendo più alcun obbligo, a carico dell'amministrazione, di disporre comunque al rientro in servizio - o di attendere - la verifica dell'idoneità psicofisica nei confronti del dipendente assente per un periodo di malattia superiore a 45 giorni. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. cit., l'attivazione d'ufficio della procedura può avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti:
a) superamento del periodo di conservazione del posto (c. d. periodo di comporto), di cui all'art. 37 co. 1 del CCNL 2016-2018, da parte del dipendente assente per malattia;
b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che facciano fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio del lavoratore;
c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio del dipendente.
Ne deriva che - decorso il periodo di temporanea inidoneità al servizio, anche superiore a 45 giorni, che sia riconosciuto dal medico di base con certificato telematico nell'ambito dell'ordinaria visita medica o con verbale della competente C. M. nell'ambito delle procedure di accertamento dell'idoneità psicofisica - il dipendente può riprendere servizio, senza necessità, ai fini dell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, di ulteriori verifiche e/o accertamenti in ordine alla sua idoneità psicofisica (cfr. § 11 “Abrogazioni” della circolare D.G. prot. n. 0650880 del 18.12.2012).
Pertanto, in conseguenza delle modifiche introdotte dal D.P.R. n. 171/2011 cit., l'intervallo di tempo che intercorre tra il periodo di attesa della visita medica di idoneità al servizio e la pronuncia da parte della Commissione Medica competente (“periodo a disposizione della C. M”), non costituisce autonoma causa di sospensione del rapporto di lavoro, ma rientra - e trova adeguata regolamentazione - nella disposizione generale prevista dall'art. 37 del CCNL 2016-2018, in applicazione della quale il suddetto periodo può essere imputato giuridicamente ad assenza per malattia soltanto ed esclusivamente a condizione che sussista idonea certificazione sanitaria (certificato medico o verbale della C. M.) attestante la temporanea incapacità al lavoro del dipendente, con conseguente inserimento, in tal caso, dei relativi giorni nel computo della determinazione del periodo di comporto e delle decurtazioni economiche previste dall'art. 37, comma 10, lett. b, c, d), del CCNL cit.
Al di fuori della suddetta ipotesi, e cioè in difetto di certificazione sanitaria attestante la temporanea incapacità al lavoro, il dipendente, per tutto il periodo di attesa della visita medica, deve considerarsi idoneo al servizio ed è, di conseguenza, tenuto a prestare attività lavorativa almeno sino al giudizio dell'organo sanitario competente, dal cui esito definitivo (idoneità, oppure temporanea inidoneità) dipende la posizione di stato in cui il dipendente sarà collocato per il successivo periodo, salvo sia giudicato permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio.
Occorre, peraltro, far presente che, per tutto il suddetto periodo di attesa della visita medica per l'accertamento dell'idoneità, l'Ente/Amministrazione datoriale dispone anche della possibilità di avvalersi dell'istituto della sospensione cautelare dal servizio del lavoratore - indipendentemente dalla circostanza che la procedura di accertamento sia stata avviata d'ufficio oppure ad istanza del dipendente interessato - purché ricorra almeno una delle condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lett. a), b), del D.P.R. n. 171/2011 e, cioè, sussistano disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti o condizioni fisiche tali da far presumere, rispettivamente, l'inidoneità psichica o fisica al servizio del dipendente stesso, e sempreché le suddette circostanze comportino un pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
Vale precisare, sul punto, che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, D.P.R. n. 171/2011, il periodo di sospensione cautelare dal servizio è escluso dal computo per la determinazione del periodo di comporto per malattia e al dipendente è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi; detto periodo, inoltre, è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio e nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'Amministrazione provvederà alla restituzione delle somme eventualmente decurtate (art. 6, comma 7, ultimo capoverso, D.P.R. cit.).
Pertanto, in caso di avvio della procedura di verifica dell'idoneità psicofisica al servizio del lavoratore ai sensi dell'art.3, D.P.R. n. 171/2011, per tutto il periodo di attesa della visita medica di idoneità al servizio presso la Commissione Medica competente, il dipendente è da considerarsi idoneo al servizio e, di conseguenza, è tenuto a prestare attività lavorativa quantomeno sino al giudizio della competente Commissione Medica, salvi, i casi in cui, in ordine al medesimo periodo:
• sussista idonea certificazione sanitaria (certificato medico o verbale della C.M. competente) attestante la temporanea incapacità al lavoro del dipendente: in tal caso, i relativi giorni dovranno essere inseriti nel calcolo delle assenze dal servizio per malattia, ai fini della determinazione del periodo di comporto e delle decurtazioni economiche previste dall'art. 37, comma 10, lett. b), c), d), del CCNL 2016-2018;
• l'Ente/Amministrazione di appartenenza disponga la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sino alla data della visita medica: in tal caso, i relativi giorni sono esclusi dal computo per la determinazione del periodo di comporto e al dipendente è riconosciuta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.
In conclusione, tale impostazione, tesa a non far gravare sul computo delle assenze per malattia del dipendente i periodi di attesa della visita medica di idoneità al servizio privi di copertura certificativa, costituisce una forma di garanzia e di tutela del lavoratore, preservandolo dal duplice pregiudizio - cui, diversamente, andrebbe incontro - sia in ordine all'interesse a che le sue assenze per malattia non superino il limite del periodo massimo di conservazione del posto previsto dal contratto (18 mesi nel triennio, ai sensi dell'art. 37, comma 1, CCNL 2016-2018), con il correlato rischio di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 5, CCNL cit., quanto in ordine al trattamento economico a lui spettante in conseguenza dell'applicazione delle decurtazioni stipendiali previste dalle vigenti disposizioni contrattuali (art.37, comma 10, CCNL cit.), specie se si consideri che tali decurtazioni assumono carattere di progressività proprio in ragione del corrispondente aumento dei giorni di assenza per malattia.
Quanto sopra, per la più ampia diffusione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO