Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO


N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 16 ottobre 2020
 

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
A O S T A
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
S E D E

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 13 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, che introduce nuove misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, finalizzate ad affrontare l'attuale fase della pandemia.
Il d.P.C.M., come esplicitano anche taluni punti della parte narrativa, reca alcune nuove disposizioni in senso restrittivo, determinate dall'evolversi della situazione epidemiologica e dall'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale.
Ne discende che talune prescrizioni del provvedimento sono rivolte a limitare ulteriormente le occasioni di concentrazione e aggregazione di persone, tenuto conto che tali circostanze possono favorire, a causa della loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.
Le disposizioni del d.P.C.M. che recano profili innovativi vengono illustrate qui di seguito, alla luce di tale premessa, con riguardo ai diversi specifici ambiti cui sono riferite.
 
Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; di stanziamento interpersonale (art. 1, commi 1, 2 e 6, lett. e)
L'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame ripropone l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto, nei termini e con le esclusioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, nonché, al comma 2, quello di osservare una distanza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni indicate nello stesso precetto.
In proposito, nel rinviare ai chiarimenti già forniti da questo Ufficio con circolare dello scorso 10 ottobre, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. ulteriori precisazioni ai fini applicativi.
Preliminarmente, si ribadisce che il quadro regolatorio vigente, con riferimento all'obbligo di utilizzo della mascherina, esonera le attività sportive, nelle quali rientrano anche quelle svolte con finalità amatoriali, mentre assoggetta all'obbligo di utilizzo di tale dispositivo l'attività motoria.
Al riguardo, si precisa che nell'attività motoria, cui è riferito l'obbligo in questione, non vanno ricomprese alcune attività svolte all'aperto che, in ragione del loro particolare dispendio energetico, sono invece riconducibili all'attività sportiva e, quindi, parimenti esentate.
Conseguentemente, pratiche quali jogging, footing, trekking, nordic walking o altre forme di camminata sportiva, qui citate a mero titolo esemplificativo, potranno continuare a svolgersi senza utilizzo della mascherina, purché ciò avvenga in condizioni tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, come espressamente ribadito, per ogni attività sportiva, dall'art. 1, comma 6, lett. d), del nuovo d.P.C.M..
Lo stesso dicasi per i conducenti di biciclette, anche a “pedalata assistita”, per i quali ricorrono, dato l'impegno fisico richiesto dall'uso del mezzo, condizioni non dissimili.
Il comma 1, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'obbligo di utilizzo della mascherina, dà inoltre rilievo alle “caratteristiche dei luoghi” o alle “circostanze di fatto” che garantiscano “in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, fermo restando il diverso obbligo, che non conosce eccezioni, di avere sempre con sé tale dispositivo di protezione. Sicché anche l'attività motoria, al pari di ogni altro tipo di attività, purché effettuata nelle condizioni suddette, è esonerata dall'obbligo di utilizzo della mascherina.
La disposizione in commento reca, infine, la raccomandazione, che rappresenta un'indicazione prudenziale, a utilizzare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private, allorché si sia in presenza di persone non conviventi.
Tale utilizzo in ambito privato rappresenta una misura di profilassi il cui rispetto resta affidato al senso di responsabilità dei singoli, atteso il riscontrato legame fra l'aumento dei contagi e le dinamiche relazionali che si sviluppano nel contesto amicale o in quello riferito a familiari non conviventi.
 
Eventi e competizioni sportive (art.1, comma 6, lett. e)
Aspetti innovativi presenta anche la disposizione in epigrafe, relativa agli eventi e alle competizioni sportive riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.
Il principale profilo di novità sta nel fatto che, diversamente dalla precedente disciplina, quella attuale elimina la distinzione tra eventi sportivi di minore entità ed eventi di rilievo nazionale e internazionale (cfr. art. 1, comma 6, lett. e) ed f) del d.P.C.M. 7 agosto 2020), pervenendo a un'omogeneizzazione del regime regolatorio.
Infatti, indipendentemente dal tipo di evento, la presenza di pubblico è ora consentita nel rispetto di una percentuale massima di riempimento pari al 15% della capienza totale dell'impianto.
Le esigenze poste, tuttavia, dalla necessità di evitare concentrazioni di folla e, quindi, situazioni di potenziale attenuazione del rispetto della distanza interpersonale, con incremento del rischio di contagio, si correlano alla previsione secondo la quale la presenza di pubblico è ammessa, anche per gli impianti di capienza potenzialmente superiore, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per le manifestazioni sportive all'aperto, e di 200 per quelle che si svolgono in luoghi chiusi.
La presenza del pubblico nei termini suindicati è peraltro ammessa esclusivamente negli impianti sportivi che consentano specifiche modalità di attribuzione del posto a sedere (prenotazione e assegnazione preventiva) e presentino adeguati volumi e ricambi d'aria, e comunque a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni e organizzazioni sportive.
Va peraltro sottolineato, come ulteriore aspetto di novità, che la norma attribuisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di stabilire, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Inoltre, con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.
 
Sport di contatto (art. 1, comma 6, lett.g)
Per effetto della disposizione in epigrafe, lo svolgimento degli sport di contatto - individuati con decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, anch'esso pubblicato sulla G.U., S.G. n. 253 dello stesso giorno - è consentito unicamente da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - delle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Ricadono, invece, in una generale previsione di divieto tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse (quindi anche le sedute di allenamento) ai predetti sport di contatto aventi carattere amatoriale.
 
Spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m)
In tema di spettacoli aperti al pubblico - per cui continua ad applicarsi il limite di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli in luogo chiuso - si segnala, quale profilo innovativo, la previsione recata nella parte finale della disposizione in commento che, con riguardo alla facoltà delle Regioni e delle Province autonome di fissare un diverso numero massimo di spettatori, ricorrendo le condizioni previste dalla norma, stabilisce che occorra acquisire l'intesa con il Ministro della Salute.
Sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.
 
Feste (art. 1, comma 6, lett. n)
La disposizione di cui trattasi, nel confermare la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, aggiunge il divieto di svolgimento di feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto. Si precisa che nell'ambito del divieto rientrano i luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché i luoghi privati, con esclusione del proprio domicilio o dimora.
Il divieto introdotto origina dal fatto che le dinamiche relazionali che normalmente caratterizzano le occasioni di festeggiamento, comportanti concentrazione e
aggregazione di persone non conviventi, possono incidere sul rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale, con concreto aggravamento del rischio di contagio.
La stessa disposizione consente, in via di eccezione, che possano tenersi feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Tra le cerimonie civili vanno sicuramente ascritte, a titolo esemplificativo, i matrimoni e le unioni civili, mentre le cerimonie religiose comprendono, sempre a titolo di esempio, quelle contemplate dalle confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del d.P.C.M. in esame.
Trattandosi di un precetto che non prevede un regime transitorio, ne consegue che eventuali feste conseguenti a cerimonie civili o religiose programmate prima dell'entrata in vigore del medesimo d.P.C.M.per un numero di partecipanti superiore a 30, dovranno tenersi nel rispetto del numero massimo ora consentito.
Un'ulteriore misura, sia pure di carattere non prescrittivo e con finalità prudenziali, è stata introdotta con riferimento alle abitazioni private per le quali è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.
 
Viaggi d'istruzione e altre iniziative didattiche (art. 1, comma 6, lett. s)
Ancora nell'ottica della limitazione delle occasioni di aggregazione, potenziali fonti di diffusione del contagio, il d.P.C.M. stabilisce la sospensione, con talune specifiche eccezioni, dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
 
Servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee)
Il d.P.C.M. in commento introduce alcune limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo che esse sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di tale modalità di consumazione.
Per quanto riguarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno sottolineare che la loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole, contenuto margine temporale per completare la consumazione. In proposito, si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare le associazioni di categoria affinché il servizio di consumazione ai tavoli, onde sia rispettato il suddetto limite orario, venga effettuato il più possibile privilegiando “l'accesso tramite prenotazione”, in conformità, peraltro, a una specifica previsione del protocollo di settore, di cui all'allegato 9 al d.P.C.M. in esame.
Mentre per la ristorazione con la consegna a domicilio non vi è alcun profilo innovativo da segnalare, per la ristorazione con asporto il provvedimento stabilisce che la consumazione non possa avvenire sul posto o “nelle adiacenze” dei relativi esercizi dopo le ore 21, ferma restando la distanza interpersonale di almeno un metro.
L'espressione “nelle adiacenze” risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi nelle fasce orarie serali o notturne e, non indicando una precisa distanza metrica, comporta innanzitutto una valutazione della sussistenza o meno di possibili assembramenti, peraltro vietati in ogni contesto.
Resta fermo che la ristorazione d'asporto, al pari di quella con consegna a domicilio, è sempre consentita senza limiti di orario.

* * * *

Il richiamato d.P.C.M., all'art. 3, conferma le disposizioni già in vigore in materia di misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, mentre, agli artt. 4, 5 e 6 regolamenta, introducendo limitate novità, gli spostamenti da e per l'estero, individuando altresì, all'art. 7, gli obblighi a carico dei vettori e degli armatori correlati a tali spostamenti.
Inoltre, l'art. 11 ribadisce quanto già previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di disporre l'intensificazione dei servizi e delle attività finalizzate ad assicurare il rigoroso rispetto di dette misure.
Si torna a sottolineare, infine, che le raccomandazioni contenute nelle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 1, e all'art. 1, comma 6, lett.n) del decreto in esame rivestono carattere di esortazione e non integrano precetti vincolanti, cui sia correlata l'applicazione di sanzioni per comportamenti difformi.
Si precisa che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 7 agosto 2020, come prorogato dal d.P.C.M 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020, restando salvi i diversi termini previsti da singole disposizioni del decreto stesso.
Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si ringrazia per l'attenzione.
 

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi