Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

Roma, 20 marzo 2020
Ai Signori Provveditori regionali
Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
Ai Signori Comandanti dei Reparti e, p.c.
Agli Onorevoli Sottosegretari
Al Signor Capo di Gabinetto
Ai Signori Capi Dipartimento
Alle Direzioni Generali
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Segreteria generale
Alle OO.SS.
Ai R.L.S. tramite Ufficio IV- Relazioni sindacali
 

OGGETTO: Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus (Sars CoV 2).
Seguito circolare del Capo del Dipartimento 13 marzo 2020, n. 87186.

Con riferimento alla nota 13 marzo 2020, n. 87186, avente ad oggetto "ulteriori indicazioni operative per la prevenzione del contagio da coronavirus negli istituti penitenziari", alla luce dell'entrata in vigore del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, per un'omogenea interpretazione sollecitata da interlocuzione con il territorio e comunque dai rapidi mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto, appare necessaria l'adozione delle seguenti indicazioni.
§1. Con riferimento al paragrafo 1 "Misure di carattere sanitario" della suindicata circolare, nello specifico al punto relativo a "detenuti già presenti in istituto", si rappresenta che, in caso di riferita sintomatologia compatibile con SARS - COV 2, il detenuto, previa temporanea allocazione in apposito spazio di isolamento, sarà visitato dal medico ivi e non presso la camera di pernottamento. Resta inteso che gli altri eventuali detenuti, occupanti la medesima camera di pernottamento o con i quali il detenuto abbia avuto contatti, verranno sottoposti agli accertamenti e ai controlli, secondo le determinazioni che saranno prese dal medico competente.
Al punto successivo "Esecuzione tampone nasofaringeo-orofaringeo", si precisa che l'esecuzione del tampone da parte del personale medico o infermieristico dell'azienda sanitaria competente avverrà nello spazio di isolamento, ove il detenuto interessato è stato temporaneamente ospitato.
Relativamente al paragrafo 2 "Traduzioni da e verso gli istituti penitenziari", laddove viene riferito il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile all'effettuazione del tampone prima di ogni spostamento del detenuto, si chiarisce che l'attivazione di tale procedura dovrà essere sempre essere preceduta dalle valutazioni del personale medico e, comunque, rimessa al suo prudente apprezzamento rispetto alla obiettività del singolo caso. Ciò comporta che, in caso di prescrizione del tampone da parte sanitario, la traduzione non potrà aver luogo, se non dopo aver acquisito l'esito negativo dell'accertamento.
§2. Le disposizioni previste nel paragrafo 3 "Personale di Polizia Penitenziaria" vanno necessariamente aggiornate ed integrate, alla luce dell'art. 87, comma 6 e 7, del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020.
Come è noto, la Polizia Penitenziaria, a differenza delle altre forze di polizia e delle forze armate, non è dotata di un proprio ruolo medico all'interno degli organici: tale condizione rende necessario che, per ogni valutazione di carattere sanitario, il personale debba fare riferimento al medico responsabile incaricato dalla ASL territoriale ovvero dal medico competente, ai sensi del dec. l.vo 81/2008.
La disciplina offerta dal nuovo decreto legge puntualizza le possibili soluzioni da praticarsi, in caso di eventuale esposizione al rischio di contagio da parte del personale in servizio, prevedendo che esso "...può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti".
Sulla scorta della citata disposizione normativa, appare assolutamente necessario che, nei casi in cui ciascun appartenente alla Polizia Penitenziaria ritenga di aver avuto un contatto (diretto od indiretto) con un caso di Covid -19 o comunque avverta l'eventualità di una possibile esposizione a rischio contagio per sé o per gli altri, debba contattare il proprio medico di famiglia o la guardia medica che, insieme ai medici dell'ASL ovvero al medico competente ai sensi del dec. l.vo 81/2008, forniranno dettagliate informazioni ed effettueranno adeguata valutazione del rischio di esposizione, informando il direttore dell'istituto, ufficio o servizio di appartenenza, anche possibilmente in ordine alle cautele adottabili per la permanenza in servizio o meno del dipendente.
Le indicazioni offerte dal medico competente saranno tenute nella necessaria considerazione da parte dei direttori dell'istituto, ufficio o servizi, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di dispensa dal servizio, di cui all'art 87, comma 6, del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020.
Tale periodo di assenza è equiparato agli effetti economici e previdenziali al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostituiva di mensa ove presta e non è computabile nel limite dell'art. 37, 3 comma, DPR10 gennaio 1957 n 3.
In caso di verificate eccezionali esigenze di servizio, a seguito delle quali la forza disponibile risulti insufficiente e possano essere compromesse attività irrinunciabili ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture penitenziarie, sarà cura della direzione dell'istituto, ufficio o servizio informare immediatamente i competenti uffici del Provveditorato che, di concerto con la Direzione generale del personale e delle risorse, adotteranno ogni possibile intervento di supporto.
Sarà cura dei Provveditori e dei Direttori, ciascuno per il loro livello di competenza, condividere tale impostazione con le Autorità sanitarie competenti.
Per quanto non previsto dalla presente circolare sull'argomento di cui tratta, si fa rinvio alla Circolare esplicativa 20 marzo 2020 n° 94745 del Direttore generale del personale e delle risorse.
§3. È noto a tutti il diffuso problema in ogni ambito professionale relativo all'esiguità delle scorte di dispositivi di protezione individuale (DPI) e, tra questi, in particolare di mascherine.
A tal proposito questo Dipartimento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, sta già impiegando il massimo sforzo e impegno in un costante e quotidiano contatto con la Protezione Civile e l'istituto Superiore di Sanità, al fine di agevolare al massimo la produzione delle mascherine negli istituti penitenziari, utilizzando il lavoro dei detenuti che, in questo momento particolare, possono avere anche occasioni di autosostentamento.
Una volta definita la procedura e raggiunti i requisiti previsti dalla normativa, la Direzione generale del personale e delle risorse, di concerto con i Provveditorati, stabilirà un programma di distribuzione delle mascherine, utile a gestire e soddisfare i fabbisogni del personale.
Resta fermo che i Direttori e i Comandanti dovranno favorire l'utilizzo delle mascherine da parte del personale di Polizia Penitenziaria che opera nelle sezioni detentive a contatto con la popolazione detenuta.
§4. L'impegno di questo Dipartimento è finalizzato, inoltre, all'individuazione di tutte le soluzioni possibili, anche tecnologiche, per facilitare i contatti tra la popolazione detenuta ed i familiari.
Per tale ragione è stata consolidata con HM un'importante partnership che consentirà di mettere a disposizione degli istituti penitenziari 1600 apparati mobili utilizzabili per le telefonate e per le videochiamate tra i ristretti e i loro familiari.
§5. Con nota 9 marzo 2020, n. 81121, della Direzione generale dei detenuti e del trattamento si è disposto, in via eccezionale e limitatamente alla durata dell'emergenza in atto, che i detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza possano effettuare colloqui a distanza mediante apparati e collegamenti di cui dispone l'amministrazione (es. Skype) e effettuare colloqui telefonici, anche attraverso gli apparati mobili indicati al paragrafo precedente, con contatto su altre utenze mobili, purché intestate a soggetti già autorizzati e che hanno fruito di precedenti colloqui telefonici.
Sempre con riferimento ai detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza, nel caso in cui non sia possibile garantire idoneo locale per effettuare l'isolamento sanitario prescritto dal medico competente e l'urgenza del caso non consenta l'immediata attivazione dei competenti uffici della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, i Provveditori procederanno alla conseguente movimentazione all'interno del proprio distretto, dandone tempestiva comunicazione.
§6. Nel rappresentare che la Direzione generale dei detenuti e del trattamento sta valutando l'eventualità di adottare mirata direttiva per disciplinare la ricezione e l'invio dei pacchi da parte dei detenuti, allo stato si chiede ai Direttori di predisporre tutte le necessarie iniziative di competenza, al fine di favorire la possibilità per i familiari di effettuare anche bonifici online in favore dei detenuti.

Si coglie l'occasione per rinnovare i più alti sentimenti di gratitudine per il prezioso lavoro che le SS.LL. insieme ai direttori, ai comandanti e al personale di tutti i comparti stanno svolgendo in questo momento così difficile per il Paese e per l'Amministrazione penitenziaria.