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Regione Veneto
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 17 ottobre 2020, n. 141
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
B.U.R. 17 ottobre 2020, n. 155
 

Note per la trasparenza:
Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

 

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;
Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui art. 1, comma 14, dispone che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" e il cui comma 16, a seguito di modifica recata dal d.l. 125/20 non ancora convertito, stabilisce che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, il quale, tra l'altro, subordina lo svolgimento di determinate attività all'attestazione di compatibilità delle stesse con lo stato epidemiologico da parte delle Regioni e autorizza queste ultime ad adottare, anche entro determinati limiti, provvedimenti che fissano requisiti e condizioni di svolgimento differenziati e, in talune ipotesi, anche estensivi rispetto a quelle del DPCM e ciò con riguardo, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) eventi e competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra (art. 1, comma 6, lett. e);
b) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (art. 1, comma 6, lett. f);
c) attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 6, lett. l);
d) spettacoli aperti al pubblico (art. 1, comma 6, lett. m);
e) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 1, comma 6, lett. q);
f) esami di qualifica dei percorsi di leFP (art. 1, comma 6, lett. r)
g) attività di centri benessere, di centri termali (art. 1, comma 6, lett. z);
h) attività commerciali al dettaglio (art. 1, comma 6, lett. dd);
i) attività dei servizi di ristorazione (art. 1, comma 6, lett. ee);
j) attività inerenti ai servizi alla persona (art. 1, comma 6, lett. gg);
k) programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea (art. 1, comma 6, lett. ii);
l) attività degli stabilimenti balneari (art. 1, comma 6, lett. mm);
Rilevato, sulla base dei dati accertati in data 17 ottobre 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra nel territorio regionale 8326 soggetti attualmente positivi, 328 ricoverati positivi in ospedali per acuti in area non critica e 43 ricoverati positivi in terapia intensiva, in crescita, su una disponibilità di posti di terapia intensiva di 464 posti base e un totale di 825 posti di terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19, con conseguente adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio;
Rilevato che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana a 5-11 ottobre 2020
(aggiornati al 13 ottobre 2020)
- Casi totali: 32210 | Incidenza cumulativa: 656.32 per 100000
- Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 5/10-11/10: 2977 | Incidenza: 60.66 per 100000
- Rt: 1.15 (CI: 0.94-1.5) [medio 14gg]
Rilevato, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, operata sulla base del documento denominato "Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale" che sussista una situazione inquadrabile nello scenario 2 con evoluzione verso lo scenario 3 del suddetto documento e che, anche in considerazione dell'attivazione da parte delle strutture del SSR delle misure previste dal documento stesso soprattutto in rapporto a specifiche situazioni locali, ricorrano i presupposti di compatibilità tra lo svolgimento delle attività oggetto della parte dispositiva, con specifico riguardo alle seguenti attività, purché svolte in conformità all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, contenente le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell' 8 ottobre 2020:
a) attività di sale giochi e simili;
b) attività di centri benessere, di centri termali;
c) attività dei servizi di ristorazione;
d) attività inerenti ai servizi alla persona;
Ritenuto che, con riguardo ad attività diverse da quelle sopra elencate, non essendo significativamente mutate, allo stato, le condizioni sulla base delle quali sono state adottate correlate ordinanze regionali, sussistono i presupposti per ammettere lo svolgimento, nel rispetto delle pertinenti linee guida, delle attività specificate nel dispositivo della presente ordinanza;
Evidenziato che al mutamento significativo, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche, dello scenario epidemiologico, costantemente monitorato dalla competente struttura regionale, saranno adottate misure modificative rispetto a quelle di cui alla odierna ordinanza;
Visto il parere favorevole reso in data 16 ottobre 2020 da parte della Conferenza delle Regioni sul documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" che ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione;
Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
 

ordina

A) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ' ECONOMICHE E SOCIALI
È autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:
a) ristorazione;
b) attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge);
c) attività ricettive;
d) servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico;
h) piscine;
i) palestre;
j) manutenzione del verde;
k) musei, archivi e biblioteche;
l) attività fisica all'aperto;
m) noleggio veicoli e altre attrezzature;
n) informatori scientifici del farmaco;
o) aree giochi per bambini;
p) circoli culturali e ricreativi;
q) formazione professionale;
r) cinema e spettacoli dal vivo;
s) parchi tematici e di divertimento;
t) sagre e fiere locali;
u) strutture termali e centri benessere;
v) professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche;
w) congressi e grandi eventi fieristici;
x) sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi al chiuso si svolgono, nel rispetto della scheda "Cinema e spettacoli dal vivo" delle suddette linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13.10.2020, alla presenza di spettatori nel limite massimo consentito dalla dimensione dello spazio stesso, in modo tale che sia assicurato il distanziamento interpersonale degli spettatori di almeno un metro in ogni direzione e purché sia possibile la collocazione degli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi, e comunque non oltre il tetto massimo di 700 spettatori.
Resta confermato il limite di 1000 spettatori e le relative condizioni di svolgimento stabilito dal DPCM 13.10.2020 per gli spettacoli all'aperto.
Gli eventi e le competizioni di qualsiasi livello riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), escluse le gare e attività degli sport di contatto vietate in base all'art. 1, comma 6, lett. g), DPCM 13.10.2020 e del decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, si svolgono alla presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento dell'impianto sportivo del 15% rispetto alla capienza totale autorizzata e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto, e, per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, nei limiti del 15% della capienza dell'impianto autorizzata e in ogni caso non oltre il numero massimo di 700 spettatori distanziati per almeno un metro in ogni direzione, fatta salva l'osservanza delle linee guida di cui all'allegato 1) della presente ordinanza. La presenza di spettatori è subordinata alla possibilità di collocare gli stessi su posti a sedere preassegnati e tracciabili, con esclusione della presenza in piedi.
Le sopra riportate disposizioni relative agli spettacoli e agli eventi sportivi hanno efficacia fino al 2 novembre 2020.

B) MISURE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA
Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizioni diverse statali.

C) MISURE RIGUARDANTI I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
1) Le Aziende Ulss mettono a disposizione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta i test antigenici rapidi per il tramite delle Aziende ULSS, secondo indicazioni definite a livello aziendale sulle modalità di ritiro/consegna;
2) le Aziende ULSS garantiscono una disponibilità iniziale di 50 test antigenici rapidi per ogni Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta, riaggiornando le disponibilità successive in relazione al numero di assistiti in carico ed all'evoluzione del quadro epidemiologico;
3) i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta potranno utilizzare a loro discrezione i test in questione, durante l'attività ambulatoriale o domiciliare, a favore della popolazione assistita; sarà cura dell'Azienda ULSS informare adeguatamente la popolazione rispetto ai Medici curanti che offrono il servizio;
4) Le Aziende Ulss mettono a disposizione delle sedi di Continuità Assistenziale i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo, per l'utilizzo a discrezione del Medico di Continuità Assistenziale;
5) In caso di esito positivo, questo va confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico curante comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, ne dà comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;
6) Si applicano le disposizioni del documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in Sanità Pubblica" oggetto del parere favorevole del 16.10.2020 della Conferenza delle Regioni, il quale ridefinisce l'utilizzo dei test diagnostici (tampone molecolare/rapido) in riferimento ai differenti gruppi target di popolazione.

D) ACCESSO ALLE RESIDENZE SOCIO-SANITARIE ASSISTENZIALI
L'accesso da parte di visitatori è ammesso nel rispetto delle disposizioni della direzione di ciascuna struttura e previa sottoposizione del visitatore a test periodico. La Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, potrà adottare circolari applicative.

E) DISPOSIZIONI FINALI
Fatto salvo il diverso termine fissato nella lettera A), la presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 13 novembre 2020.
Le disposizioni potranno essere modificate e revocate integralmente a fronte di mutamenti epidemiologici e normativi.
Sono fatti salvi i comportamenti conformi alle previsioni della presente ordinanza e successivi alla scadenza delle precedenti ordinanze regionali.
Per quanto non regolato dalla presente ordinanza valgono le disposizioni di legge e del DPCM 13.10.2020.
Le modifiche alle linee guida o la rettifica di errori materiali saranno efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
Le disposizioni attuative e specificative delle previsioni della presente ordinanza adottate dalle strutture regionali sono efficaci dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.
Il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile-Unità Organizzativa Polizia Locale.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Luca Zaia