Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 72/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020: misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, Statali e Paritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6) ed ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
L’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”)
RICHIAMATE:
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
l’ordinanza 16 ottobre 2020 n. 71 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova. Integrazioni all’ordinanza 68/2020”;
ATTESO CHE:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 prevede, all’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6): “Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
RILEVATO CHE:
l’incidenza di pazienti COVID 19 positivi presenti sul territorio regionale è in incremento ed ha superato i valori di attenzione;
in ragione anche dell’impatto sulle strutture sanitarie, si rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate per contrastare la diffusione del contagio;
si rende altresì necessario dover disporre misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, Statali e Paritarie;
RITENUTO CHE:
le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, debbano adottare con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione;
le Istituzioni Scolastiche nella loro autonomia individuino le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell’organico e del contesto organizzativo interno;
la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo costituito ai sensi del D.M. n. 22 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal d.P.C.M. 18.10.2020 già richiamato;
l’insegnamento dell’educazione fisica è assentito solo qualora lo stesso sia eseguito in forma individuale;
le misure come sopra rappresentate decorrano dal 26 ottobre 2020 ed abbiano efficacia fino al 13 novembre 2020;
RITENUTO ALTRESÌ’ CHE:
si rendano necessarie misure ulteriori su tutto il territorio della Regione Liguria finalizzate a contenere il fenomeno di diffusione del COVID 19 in considerazione delle valutazioni esperite da ALISA e sopra richiamate;
connotino le condizioni di indifferibilità ed urgenza per adottare tempestivamente le misure come di seguito indicate:
le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 5,00 alle ore 18,00;
le manifestazioni pubbliche e private sono vietate;
divieto assoluto di assembramento;
chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi consentendo dalle 5,00 alle 24:00 esclusivamente i servizi di bar e ristorazione nel pieno rispetto per tali attività delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate per contrastare la diffusione del contagio;
DATO ATTO dell’intesa con la Regione Piemonte per l’adozione del presente atto;
Sentito il Ministro della Salute;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

1) le Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione;
2) rimane fermo per gli alunni con disabilità, gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con decreto del Ministro per l’istruzione n. 80 del 7 agosto 2020;
3) le Istituzioni Scolastiche nella loro autonomia individuano le misure che riterranno più idonee, tenuto conto dell’organico e del contesto organizzativo interno;
4) la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo costituito ai sensi del D.M. n. 22 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal d.P.C.M. 18.10.2020 già richiamato;
5) l’insegnamento dell’educazione fisica è assentito solo qualora lo stesso sia eseguito in forma individuale;
6) le misure da 1 a 5 e come sopra rappresentate decorrano dal 26 ottobre 2020 ed abbiano efficacia fino al 13 novembre 2020;
7) le Attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 5,00 alle ore 18,00;
8) le manifestazioni pubbliche e private sono vietate;
9) divieto assoluto di assembramento;
10) chiusura dei centri culturali e sociali e circoli ludico ricreativi consentendo esclusivamente dalle 5,00 alle 24:00 esclusivamente i servizi di bar e ristorazione nel pieno rispetto per tali attività delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
11) le misure da 6 a 10 decorrono dalle ore 12,00 del 21 ottobre 2020.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero dell’istruzione;
al Ministero della Salute;
al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona; al Sindaco della Città Metropolitana.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all’ANCI.
Abroga l’ordinanza 16 ottobre 2020 n. 71 recante: “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova. Integrazioni all’ordinanza 68/2020”;
RACCOMANDA alle Istituzioni Scolastiche nella loro autonomia l’assoluto rispetto delle disposizioni in materia di Covid 19 negli insegnamenti che presentino condizioni di rischio più elevato (canto, strumenti a fiato, laboratorio ad uso promiscuo, etc....) con facoltà di sospensione in caso di mancato rispetto delle disposizioni medesime;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 20 ottobre 2020