Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 ottobre 2020, n. 22991 - Infortunio sul lavoro e demansionamento


 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 21/10/2020
 

Rilevato
- che, con sentenza del 3 febbraio 2016, la Corte d'Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Alessandria, che, sulle domande proposte da A.B. nei confronti dell'ILVA S.p.A., poi, allorché il giudizio di primo grado era giunto a definizione, posta in amministrazione straordinaria, domande aventi ad oggetto la condanna della Società datrice al risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente, quest'ultimo parametrato ad una percentuale di inabilità dell'11 % a carico del quinto dito della mano destra, conseguente all'infortunio sofferta sul lavoro ascrivibile a colpa della Società medesima, al risarcimento del danno da demansionamento per essere stato assegnato all'atto del rientro al lavoro dall'infortunio a mansioni dequalificanti e al pagamento delle differenze retributive maturate per essere stato impiegato secondo modalità non implicanti il riconoscimento dell'indennità di turno, si era pronunziato nel senso dell'accoglimento di ciascuna, riformava parzialmente la predetta decisione riconoscendo il solo danno da infortunio sul lavoro rideterminato in riduzione nel quantum, fissato in euro 34.190,00 da devalutarsi sulla base degli indici Istat alla data del 7.5.2005, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale devalutato e poi annualmente rivalutato dal 7.5.2005 al saldo con deduzione dell'importo di euro 4.462,19 corrisposto dall'INAIL il 22.11.2006;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal A.B. in sede di memoria di costituzione nel giudizio di appello introdotto dalla Società nel frattempo posta in amministrazione straordinaria relativamente all'inammissibilità del ricorso in appello per carenza di ius postulandi da parte dell'originario difensore la cui procura non risultava essere stata rilasciata dal commissario straordinario nominato antecedentemente alla proposizione dell'appello, ritenendo non incidente sulla validità del mandato ad litem in precedenza conferito il mutamento medio tempore intervenuto della persona fisica investita della rappresentanza processuale della persona giuridica interessata, sussistente la sola responsabilità per infortunio della Società, alla quale, viceversa, non poteva addebitarsi alcun demansionamento per aver la Società a suo tempo tempestivamente offerto al A.B. rientrato dall'infortunio posizioni di lavoro idonee ad un'utile ricollocazione del medesimo, da questi rifiutate senza validi motivi, sicché il periodo di inattività trascorso sarebbe piuttosto imputabile allo stesso A.B. né la mancata corresponsione dell'indennità di turno non potendo considerarsi per quanto detto illegittimo l'impiego del A.B. in modalità diversa dalla turnazione, e così dovuto il solo risarcimento del danno conseguente all'infortunio come rideterminato all'esito della CTU medico legale disposta dalla stessa Corte territoriale;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre il A.B., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;
- che il ricorrente ha poi presentato memoria;
 

Considerato
- che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, comma 3 e 83 c.p.c., ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello della Società per carenza dello ius postulandi del difensore, deducendo l'erroneità del pronunciamento della Corte territoriale per aver questa posto a base della decisione di rigetto adottata un principio di diritto incongruo rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio, non essendo il caso in questione riconducibile, come ritenuto dalla Corte medesima, all'ipotesi della perdurante validità del mandato rilasciato da persona fisica munita della rappresentanza processuale della persona giuridica interessata antecedentemente all'investitura nel medesimo potere di altra persona fisica, per essere intervenuto il subentro nell'esercizio del potere di una persona fisica ad altra in anticipo rispetto al rilascio del mandato da parte del precedente rappresentante, effettuato quindi in difetto del relativo potere;
- che, per quanto la censura sollevata dal ricorrente rispetto alla motivazione in base alla quale la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per carenza dello ius postulandi del difensore debba condividersi, il motivo di impugnazione deve ritenersi comunque infondato sulla base di una diversa motivazione che il Collegio intende adottare ai sensi dell'art. 384 c.p.c., motivazione in base alla quale la validità del mandato conferito può confermarsi sia perché l'originaria procura rilasciata dagli amministratori della Società in bonis a margine della comparsa di costituzione in prime cure si estendeva ad ogni successivo stato e grado del giudizio, sia per effetto della sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio del collegio dei commissari straordinari e così del soggetto investito dell'effettiva rappresentanza della Società recante la ratifica dell'attività difensiva svolta dal precedente difensore;
- che il ricorso va, dunque, rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2020.