Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 22 ottobre 2020, n. 397
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto.legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 novembre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e, in particolare, all'articolo 1 comma 6 lettera r) che è stata così sostituita:
“r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997”.
PRESO ATTO che l'articolo 2 del medesimo decreto prevede che le predette disposizioni si applicano a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;
CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento di contagi ed un aumento del tasso di ospedalizzazione dei soggetti colpiti, come emerge dalla nota del Dipartimento della Salute AOO_005/PROT/20/10/2020/0004564;
CONSIDERATO che il Dipartimento Promozione della Salute, in ragione dell'ulteriore evoluzione epidemica in corso, ha accertato che il maggior incremento della diffusione del predetto virus è correlato al notevole aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici registrato in concomitanza con l'apertura delle scuole;
CONSIDERATO, inoltre, che l'Assessorato ai Trasporti, con nota prot. n.875/2020, ha comunicato che tale aumento è ragionevolmente collegabile alla frequenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado, in quanto i relativi studenti - in particolare i più grandi, frequentanti gli ultimi tre anni del predetto ciclo scolastico - si spostano autonomamente con i mezzi pubblici in orari coincidenti con gli orari di spostamento di tutte le categorie di lavoratori e altri utenti;
CONSIDERATO, altresì, che i tempi necessari per la riorganizzazione dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'eventuale rimodulazione degli orari di ingresso e di uscita da scuola o per l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, e conseguente rimodulazione del Trasporto pubblico locale, appaiono allo stato incompatibili con la necessità di provvedere con urgenza, come peraltro già comunicato al Ministero con nota prot. 2437/sp;
CONSIDERATO, peraltro, che l'incremento della diffusione del virus correlato al notevole aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici è riconducibile anche all'aumento delle prestazioni lavorative rese “in presenza” negli uffici pubblici e nelle aziende private;
RILEVATO che, sulla base di quanto accertato dal competente Dipartimento, al fine di evitare i continui picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti, sussistono condizioni oggettive per inasprire con decorrenza dal 26 ottobre 2020, le disposizioni emergenziali dirette a contenere la diffusione del virus, mediante la sospensione delle attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico, nelle more dell'adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell'attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e d'uscita dei medesimi alunni, da presentare nel corso della prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39 e, comunque, entro e non oltre il 13 novembre 2020, restando salve le ulteriori valutazioni che il competente Dipartimento della salute potrà effettuare alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica e all'esito dell'analisi dell'impatto delle misure attualmente vigenti per fronteggiare l'emergenza;
RILEVATO che, per i medesimi motivi, sussistono condizioni oggettive per raccomandare ai Datori di lavoro pubblici e privati (con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali) di differenziare l'orario di servizio del personale in presenza, articolandolo in fasce orarie scaglionate, nonché di utilizzare o incrementare il lavoro agile;
RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per l'adozione di ordinanza recante misure più restrittive rispetto a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 13 e 18 ottobre 2020;
Sentiti i competenti Assessori regionali alla Salute, ai Trasporti e alla Scuola emana la seguente
 

O R D I N A N Z A

Art. 1

1. Con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more dell'adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell'attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. “Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico.
2. È fortemente raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati, con esclusione del personale sanitario e socio sanitario e del personale impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali, utilizzare o incrementare il lavoro agile e differenziare l'orario di servizio del personale in presenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e con particolare attenzione ai lavoratori che utilizzano mezzi di trasporto pubblici per raggiungere la sede di lavoro, articolandolo in fasce orarie scaglionate.
La presente Ordinanza, la cui mancata osservanza comporterà le conseguenze di legge, è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 22 ottobre 2020
 

                                          Michele Emiliano