Regione Marche
Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 39
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del Tl febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID - 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19";
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore n. 147 del 06.05.2020 D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” - Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con Legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 Modifiche all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuati ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 205 del 24 giugno 2020 recante “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- Disposizioni orari aperture di vendita attività commerciali - Vendite promozionali — Eventi e competizioni sportive interesse locali — spostamenti in moto ed in autovetture private”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 208 del 27 giugno 2020 recante “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- Disposizioni relative agli sport da contatto”;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Marche n. 233 del 13 agosto 2020 recante “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni relative agli sport da contatto a seguito del DPCM 07/08/2020”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
Tenuto conto che l’obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’organizzazione mondiale della sanità;
Visto l’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;
Vista l’ordinanza 16 agosto 2020, del Ministero della salute, recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il DPCM 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Considerato l’andamento dei dati epidemiologici nella Regione Marche che registra un progressivo aumento dei nuovi casi diagnosticati;
Considerato necessario adottare ulteriori misure del contenimento della diffusione del virus Covid-19;
Considerato che la collaborazione attiva dell’utenza all’osservanza dei comportamenti virtuosi sia fondamentale per il contrasto alla diffusione dell’epidemia;
Ritenuto che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica;
Acquisita l’intesa con il Ministro della Salute;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Giovani e Sport, ID n. 21120330 del 22/10/2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, Coordinamento Sisma Attività Produttive, Coordinamento Commercio, Consumatori, Fiere e Carburanti, ID n. 21124607 del 22/10/2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità, ID n. 21127733 del 22/10/2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione formazione orientamento e servizi territoriali per la formazione, ID n. 21125010 del 22/10/2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione sottoscritta dal Dirigente del Servizio Sanità ID n. 21128523 del 22/10/2020 agli atti della Segreteria generale;
 

ORDINA

Articolo 1
Misure per il potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano con il ricorso alle misure di flessibilità organizzativa, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, per una quota non inferiore al 50% la didattica digitale integrata, in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza con l’esclusione delle classi prime e seconde di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.
Rimane fermo per gli alunni con bisogni educativi speciali, gli alunni con disabilità, gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, quanto previsto dalle “Linee guida per la didattica digitale integrata”, adottate con Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020.
La proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate saranno garantite attraverso le previste riunioni periodiche del Tavolo Regionale Operativo delle Marche costituito ai sensi del D.M. n. 39 del 26.06.2020 in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 18.10.2020.
 

Articolo 2
Misure per attività economiche

Ad integrazione di quanto già previsto nel protocollo operativo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio in sede fissa di cui alla DGR 565/2020 , per i centri commerciali e similari compreso grandi strutture di vendita, outlet, mail di cui alla legge regionale 27/2009 e al regolamento regionale 1/2015 si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza ferma restando la vigenza per le singole attività commerciali, di servizio, di somministrazione e ristorazione localizzate all’interno, delle specifiche linee guida approvate dalla regione Marche;
le attività di cui al comma 1, entro 3 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, hanno l’obbligo di adeguare il proprio protocollo di sicurezza anti contagio covid-19 alle nuove disposizioni.
 

Articolo 3
Misure anti-assembramento

Ai fini del contenimento della diffusione del Covid 19 e per evitare assembramenti di persone:
è vietato il consumo nell’arco della intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali bar, ristoranti, enoteche, pizzerie, trattorie, gelaterie, rosticcerie, chioschi, paninerie, piadinerie, automezzi e banchi attrezzati alla somministrazione, circoli ed associazioni private, distributori automatici di alimenti e bevande e di somministrazione, ecc) quando questo provoca assembramento;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico e nei mercati.
 

Articolo 4
Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio contagio

Le attività di sale bingo e sale giochi sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00 nel rispetto delle Linee guida approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 203 del 15 giugno 2020.
 

Articolo 5
Trasporto pubblico locale automobilistico regionale

Sui mezzi adibiti a trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano, nonché sui servizi sostitutivi ferroviari mediante autobus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 60% dei posti previsti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È fatta salva la possibilità di raggiungere un coefficiente di riempimento pari al 100% dei posti consentiti dalla carta di circolazione per gli autobus per cui non sono dalla stessa ammessi posti in piedi.
Ogni variazione sull’organizzazione delle entrate e delle uscite da scuola, inerente orari e quantità di studenti che abbia effetti sulla domanda potenziale di mobilità, andrà preventivamente comunicata ai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale.
Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto pubblico passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
 

Articolo 6
Altri servizi di trasporto passeggeri e trasporto privato

Per i servizi di trasporto non di linea e gli altri servizi di trasporto passeggeri, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli, solitamente destinati a taxi o NCC con max. 9 posti, e per il trasporto privato, trovano applicazione le disposizioni espressamente individuate dai provvedimenti statali.
Sono revocate le disposizioni delle precedenti ordinanze regionali inerenti il trasporto passeggeri, laddove in contrasto con le disposizioni di cui al presente atto.
 

Articolo 7
Attività sportive

L’attività svolta presso le palestre è consentita nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento e nel rispetto delle Linee Guida settoriali di cui all’allegato 9 al DPCM 07 agosto 2020 e delle integrazioni alle stesse di cui all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
 

Articolo 8
Regole di distanziamento

Si raccomanda la stretta osservanza alle disposizioni contenute nelle norme di cui all’art. l, comma 8 DL 33/2020, art. 1, comma 1 DPCM 13/10/2020, art. 1, comma 2 DPCM 13/10/2020.
 

Articolo 9
Sanzioni

Ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020, modificato in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 3, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 400,00, ove non già previsto dalla normativa statale.
All'irrogazione della sanzione si provvede ai sensi dell'art. 3 della L.R. 33/1998.
 

Articolo 10
Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 ottobre 2020, sino a tutto il 15 novembre incluso.
Le disposizioni di cui all’articolo 5, decorrono dalla mezzanotte del quarto giorno successivo alla comunicazione da parte dell’ufficio Scolastico Regionale, dell’avvenuta applicazione delle disposizioni sulla didattica digitale integrata di cui alla presente ordinanza.
La disposizione di cui all’art. 1 della presente ordinanza deve necessariamente essere attuata entro le ore 00:00 del 24 ottobre 2020.
La presente ordinanza potrà essere modificata e/o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt).
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’istruzione, al Ministro delle Attività produttive, ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani, al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Confederazioni Industriali, Artigianali Commercianti, Associazione dei Consumatori, Associazioni Cooperative, Associazioni di categoria, Associazioni datoriali, Sindacati, Anci Marche, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, Camera di Commercio delle Marche.

Ancona, 22 ottobre 2020
 

Allegato 1
Misure integrative per la prevenzione del contagio da covid-19 per i Centri Commerciali e similari (come Grande distribuzione, Open mail, Outlet).

 

Nella Regione Marche continua ad essere consentita l’apertura al pubblico in tutti i o-iorni della settimana, dei centri commerciali, e similari come Grande distribuzione, Open mail, Outlet (di seguito definiti solo come centri commerciali) e di tutti gli esercizi commerciali, artigianali , servizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei centri commerciali e similari devono rispettare le linee guida ed i protocolli di sicurezza approvati ed in vigore nella regione Marche e le misure specifiche adottate per il proprio settore in tema di sicurezza sanitaria.
Relativamente al commercio in sede fissa si fa riferimento all’obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella DGR 565/2020 e successive integrazioni.
Nello specifico per quanto riguarda i centri commerciali si riportano le disposizioni previste nel protocollo di cui alla sopracitata dgr ulteriormente integrate:
Le disposizioni ivi contenute si applicano in quanto compatibili a tutte le attività che sono localizzate all’interno di un centro commerciale o similare.
Di norma tutti gli aspetti gestionali comuni del centro commerciale sono demandati ad un organismo di gestione che ha ad oggetto la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della struttura stessa ( come ad esempio la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni, la comunicazione unitaria verso l’esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzioni), nonché la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrici dei vari servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso. Ne consegue che detti organismi di gestione sono all’uopo demandati, alla gestione legata all’emergenza COVID_ 19.

PARCHEGGI
Segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Particolare attenzione verrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche multilingue ai clienti consumatori.

INGRESSI/USCITE
Organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita. Al fine di evitare assembramenti di persone i varchi di accesso agli spazi commerciali devono essere organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta
Eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open mall e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta. L’ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.
Al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, queste porte "temporaneamente chiuse" per gli ingressi non saranno bloccate così da poter essere utilizzate in caso di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata.
Filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati
Conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della soglia massima "autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti.
Nel rispetto del diritto della privacy, possibilità di visualizzare, spesso attraverso monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti.

CLIENTI

Obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all’interno del centro commerciale e/o degli open mali e/o degli outlet, in questo caso non sarà permesso l’ingresso. I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza nel centro commerciale, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo (es. ristorazione, trattamenti estetici al viso).
È fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni del centro commerciale al di fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida/protocolli di sicurezza regionale somministrazione di alimenti e bevande .
i clienti devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scanner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l’ingresso nella struttura commerciale e/o degli open mali e/o degli outlet.

PERCORSI ESTERNI
Installazione in prossimità dei varchi di accesso di percorsi obbligati con segnaletica a pavimento per garantire le distanze di sicurezza (minimo 1 Mt.) in caso di code in ingresso.
Esposizione obbligatoria sui percorsi di ingresso di segnaletiche che spieghino ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento da tenere all’interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni verranno riportate all’ingresso di ogni punto vendita interno.
Ingresso fornitori e corrieri si applicano quanto già previsto nel protocollo di cui alla dgr sopracitata sul commercio in sede fissa . Tuttavia l’ingresso sarà ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanziamento sociale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci saranno vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre automatiche). Il personale dei corrieri verrà invitato a restare nel veicolo sino al suo turno di scarico.

PERCORSI INTERNI
Verranno laddove necessario, definiti dei percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l’ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza.
Ogni punto vendita rispetterà le regole di accesso previste nel presente protocollo al fine di evitare code ed assembramenti e rispettare la distanza interpersonale. Anche per questi esercizi può essere prevista l’utilizzo di apposita segnaletica, individuati gli spazi di attesa, garantendo la distanza interpersonale.
Verrà predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza adottate e il comportamento da tenere
Trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno che ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare

SERVIZI IGIENICI - ASCENSORI - RAMPE E SCALE MOBILI - CHIOSCHI
Sarà fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
Ove possibile, gli ascensori saranno dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
Le rampe e le scale mobili saranno dotati di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
I chioschi saranno gestiti dall’operatore garantendo il rispetto delle normative relative alla sanificazione e distanziamento sociale
Nel rispetto del protocollo di cui alla citata dgr 565/2020 Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani. Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso

DISTANZIAMENTO SOCIALE NELLE PARTI COMUNI
Per garantire il distanziamento sociale all’interno degli spazi comuni, sarà predisposto un accurato piano di comunicazione agli ingressi e all’interno su canali fisici e digitali per informare i clienti.
Il personale di sicurezza preposto aiuterà i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.
I singoli retailer informeranno con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.
Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.) al fine di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro sia negli spazi comuni mentre nei negozi si applica quanto previsto nella DGR 565/202°. In ogni caso deve essere garantito il conteggio dei flussi in entrata e in uscita assicurando il rispetto della soglia massima "autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti nel centro

SANIFICAZIONE
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore.
L’azienda garantisce la pulizia e la sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento) sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, sia nei locali di vendita.

DISPOSIZIONI GENERALI
Ogni centro commerciale deve regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 10 mq di SLP. In ogni caso, occorre prevedere una superficie minima di 10m2 a persona (con riferimento alla SLP - superficie lorda di pavimento.
Nei soli centri commerciali all’aperto con superficie superiore a 5.500 mq, le presenze dovranno essere non superiori al rapporto di 1 persona ogni 8 mq di SLP.
Gestori, lavoratori titolari non devono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita del centro commerciale, presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
Tutti i lavoratori del centro commerciale, compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività e secondo le disposizioni del centro commerciale.
Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
L’accesso ai centri commerciali da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti è consentito esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno del centro commerciale.
 

Allegato 2

Integrazioni alle Linee Guida settoriali di cui all’allegato 9 al DPCM 07 agosto 2020
 

Le seguenti prescrizioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale):
Predisporre una adeguata informazione ai clienti su tutte le misure di prevenzione da adottare, sia attraverso i propri profili social, sia apposita infografica da affiggere nelle aree comuni e negli spogliatori, sia attraverso apposite comunicazioni elettroniche agli stessi clienti.
Il personale dovrà essere formato per erogare una adeguata informazione ai clienti su tutte le misure di prevenzione da adottare.
Il personale dovrà vigilare circa la corretta applicazione delle presenti linee guida, sensibilizzando gli eventuali fruitori che non dovessero attenervisi e, sollecitando agli stessi la necessità di applicarle.
Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso a lavoratori e utenti in caso di temperatura > 37,5 °C, invitando tali persone a contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale.
L’accesso dei clienti è consentito se gli stessi utilizzano mascherine chirurgiche (o analoghe consentite) le quali dovranno essere indossate in ogni spazio comune, tranne durante lo svolgimento dell’attività motoria/sporti va.
Il personale a supporto dei clienti dovrà essere dotato di mascherina chirurgica (o analoghe consentite) le quali dovranno essere indossate in ogni spazio comune, tranne durante lo svolgimento dell’attività motoria/sportiva
Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi, se del caso presidiando l’accesso agli spogliatoi, o contingentando gli ingressi, al fine di evitare un eccessivo numero di persone all’interno degli stessi.
Ogni singolo praticante, prima e dopo l'utilizzo, provvede alla disinfezione della macchina o degli attrezzi usati, utilizzando gli idonei prodotti per la disinfezione messi a disposizione dal titolare in quantità adeguata, in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi.
Predisporre specifici raccoglitori delle salviette utilizzate per la disinfezione nelle aree comuni.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; impedendo l'uso promiscuo degli armadietti e mettendo a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.