Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
 

Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro
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Dipartimento del Tesoro - Ufficio di raccordo con il D.A.G.
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il D.A.G.

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Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze - UFFICIO VIII
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Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

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Oggetto: Articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, e Circolare 24 luglio 2020 n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione - Prime indicazioni operative presso il Ministero dell'economia e finanze.

In relazione alla recente evoluzione del quadro normativo ed in linea con le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fornite con Circolare 24 luglio 2020, n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione, si riportano di seguito le prime indicazioni operative relative allo svolgimento dell'attività lavorativa presso questa Amministrazione e in materia di esenzione dal servizio.
Come noto, con legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stato convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'articolo 263, recante disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.
Nello specifico, “fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.
In particolare, dunque, fino al31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi:
- attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale;
- introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;
- applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ossia prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81).
Di seguito le prime indicazioni operative valide per tutto il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in considerazione del nuovo quadro normativo.

1. Flessibilità dell'orario di lavoro, articolazione giornaliera e settimanale
L'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro secondo criteri di flessibilità e distanziamento intertemporale è stata ridefinita a livello nazionale in esito al confronto svoltosi il 21 maggio 2020 e in virtù della conseguente determina prot. n. 61616 in data 11 giugno 2020 Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro. L'operatività delle disposizioni al riguardo emanate è subordinata al successivo confronto a livello di sede RSU, per l'adeguamento in sede locale di quanto definito dall'Amministrazione a livello nazionale.

2. Modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza
L'Amministrazione proseguirà e rafforzerà, ove possibile, l'avviato processo di dematerializzazione e digitalizzazione delle attività lavorative.
In particolare le Strutture che hanno un contatto diretto con l'utenza continueranno a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese, compatibilmente con quelle organizzative, di norma attraverso la gestione remotizzata degli sportelli, l'attivazione di sportelli telematici con interlocuzioni programmate con l'utenza, l'utilizzo di webform, altre eventuali soluzioni digitali innovative.

3. Lavoro agile
Come precisato dalla citata Circolare n. 3/2020, “dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse”.
Con l'obiettivo di dare attuazione alle nuove disposizioni normative, è stato avviato tempestivamente un processo interno al Ministero di ricognizione, con il coinvolgimento di tutte le strutture, al fine di individuare le attività non svolgibili in modalità agile, anche sulla base del monitoraggio quali-quantitativo sul lavoro agile condotto nel corso del periodo emergenziale.
Sulla base della ricognizione, saranno specificate, in particolare, le attività delle strutture ministeriali non ritenute compatibili con l'esecuzione in modalità agile e pertanto definita la mappatura delle attività dell'Amministrazione che possono essere svolte in lavoro agile, individuando il personale assegnato alle stesse.
All'esito della predetta ricognizione, sarà adottata una policy interna recante disposizioni organizzative generali per l'applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 87, nell'ambito della quale saranno definiti meccanismi di rotazione che consentano un'alternanza tra modalità in presenza e in lavoro agile del personale nell'ambito delle singole unità organizzative tali da assicurare il “raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività.” (Cfr. Circolare n. 3/2020).
Per il personale che svolgerà la prestazione in modalità agile si applicheranno, dunque, le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e cioè continueranno a non essere necessari specifici accordi individuali , ed è confermato “che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87.”( Cfr. Circolare n. 3/2020).
La predetta policy organizzativa interna definirà tra l'altro meccanismi di monitoraggio volti a verificare a cadenza periodica la percentuale di lavoratori agili registrate a livello dipartimentale e degli Uffici di diretta collaborazione delle autorità Politiche nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento rispetto all'obiettivo posto dal citato articolo 263.
In ottemperanza ai protocolli in materia di sicurezza, il rispetto della percentuale del 50% di personale in servizio che svolgerà la prestazione in modalità agile sarà garantito dai responsabili di ciascuna unità organizzativa, su base giornaliera, settimanale o mensile, in considerazione delle esigenze dell'unità organizzativa di appartenenza e di quelle dei dipendenti.
In ogni caso, i responsabili di ciascuna unità organizzativa del Ministero, sono invitati a garantire - in ottemperanza ai protocolli in materia di sicurezza ed in considerazione delle esigenze organizzative della struttura, tenuto conto, ove possibile, delle motivate esigenze dei dipendenti - l'alternanza tra svolgimento della prestazione lavorativa in sede e in modalità agile, attuando, ove possibile, una rotazione che coinvolga gradualmente anche il personale che non era stato ricompreso nelle determine dei servizi indifferibili da rendere in presenza
Inoltre, i medesimi responsabili si atterranno alle seguenti istruzioni nelle more di più specifici indirizzi in ordine all'individuazione di categorie c.d. “fragili” di lavoratori da escludere dalla presenza in sede:
1. esclusione dalla presenza in sede dei dipendenti più a rischio in ragione dell'età anagrafica e/o in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Presenza di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104 del 1992;
2. esclusione dalla presenza in sede dei soggetti in stato di immunodepressione congenita o acquisita (es.: trapiantati; malattie del connettivo come LES, sclerosi sistemica, Sind. Di Sjogren, ecc.; tiroidite di Hashimoto);
3. esclusione dalla presenza in sede dei dipendenti affetti da patologie croniche o con multimorbilità (es.: diabetici ID; cardiovasculopatie ischemiche cardiache o vascolari o cerebrali; patologie polmonari; asma; BPCO; ipertensione arteriosa instabile; malattie infiammatorie croniche; sindromi da malassorbimento; malattie neuromuscolari gravi; obesità con BMI>30; insufficienza renale-surrenale cronica;malattie degli organi emopoietici;emoglobinopatie, epatopatie croniche, fibrosi cistica, soggetti con deficit delle capacità cognitive; ecc.)
4. esclusione dalla presenza in sede dei dipendenti controllati dal SSN perché risultato positivo alla effettuazione di tampone per Sars COV 2 e successivamente negativizzato dopo il periodo di quarantena previsto. Asintomatico/paucisintomatico uscito da un periodo di quarantena volontaria dopo essere stato a contatto con persone con sospetto contagio da Sars COV 2
5. esclusione dalla presenza in sede in caso di altre condizioni di fragilità (ad esempio stato di gravidanza).
Al riguardo, il dipendente che ritiene di trovarsi in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020(1), e, pertanto, ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità “agile”, è tenuto a compilare l'apposito questionario, che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal medico di medicina generale secondo le indicazioni contenute nella Procedura per la verifica della condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio” art. 83, d.l. n.34/2020.
I responsabili di ciascuna unità organizzativa, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla norma (art. 263), coerentemente con le disposizioni normative e circolari amministrative vigenti, promuoveranno, altresì, il ricorso al lavoro agile privilegiando tra i destinatari i dipendenti, che lo richiedano:
• con particolari esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, (ad esempio genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, purché lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da essi svolta);
• maggiormente esposti al contagio in considerazione del comune o della zona di residenza/domicilio, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti e dei relativi tempi di percorrenza per lo spostamento casa-lavoro e viceversa.

4. Esenzione dal Servizio
Il citato articolo 263 prevedendo la deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3 del decreto legge n. 18/2020, comporta il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio. Pertanto, conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con decorrenza dal 19 luglio 2020, “non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.”.

5. Clausola di salvaguardia e decorrenza
In linea con le disposizioni di prevenzione e contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, le predette misure sono applicabili con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, salva nuova o diversa disposizione.
In attuazione delle presenti indicazioni, ciascun Dipartimento potrà fornire eventuali istruzioni operative ulteriori, tenendo conto delle specificità organizzative di ciascuna struttura.
Al riguardo si sottolinea la necessità di garantire, in tutte le strutture ministeriali, una corretta e puntuale applicazione delle misure contenute nel “Protocollo anticontagio - Sedi MEF”.
Resta ferma l'adozione di eventuali successivi atti in linea con il Regolamento del 20 marzo 2020 prot. 30907 di questa Amministrazione qualora a livello territoriale emergesse la necessità di più stringenti misure di prevenzione della salute dei lavoratori, nelle aree destinatarie di atti adottati dalle competenti autorità governative e territoriali.

6. Disposizioni Finali
Per quanto non innovato dalle presenti prime indicazioni operative restano ferme le disposizioni adottate e le indicazioni fornite nel periodo di emergenza epidemidiologica da Covid- 19.
 

LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria VACCARO

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(1) “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”