Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DEL PERSONALE
UFFICIO V

 

Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro
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Dipartimento del Tesoro - Ufficio di raccordo con il D.A.G.
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Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il D.A.G.
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Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze - UFFICIO VIII
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Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi
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Oggetto: Circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Indirizzi operativi per il Ministero dell'economia e delle finanze

1. Premessa
Come noto, il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore il giorno stesso per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha introdotto alcune disposizioni concernenti la gestione del rapporto di lavoro, pubblico e privato.
Nelle more del completamento dell'iter parlamentare di conversione del decreto, questa Amministrazione ha adottato il Regolamento n. 30907 del 20 marzo 2020 per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile e la circolare sulle assenze n. 32985 del 26 marzo 2020 a firma della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi.
In data 1° aprile 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha emanato la circolare n. 2 con la quale - pur nella considerazione che l'emergenza è ancora in atto e che il quadro normativo è in costante aggiornamento - ha inteso fornire “allo stato, orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici”
Il Ministro per la pubblica amministrazione concentra l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 87 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 per poi procedere all'analisi delle “ulteriori disposizioni che, affrontando fattispecie di portata più specifica e limitata, rappresentano un corollario della citata norma”.
In relazione a quanto precede e in armonia con gli orientamenti applicativi contenuti nella predetta Circolare n. 2 del 2020, con il presente atto si forniscono indirizzi operativi per il Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'applicazione delle disposizioni del decreto legge n. 18 del 2020 oggetto della Circolare medesima, ridefinendo quanto disposto dalla circolare di questo Dipartimento n. 32985 del 26 marzo 2020 che, pertanto, s'intende espressamente abrogata, e impartendo specifiche indicazioni generali, al fine di rendere omogenea, nell'ambito delle Strutture di questo Ministero, l'applicazione dell'istituto in materia di esenzione dal servizio presso questa Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

2. Le misure dell'articolo 87 del DL 18/2020 in materia di prestazione lavorativa
2.1 Il lavoro agile e le attività indifferibili da rendere in presenza/da remoto
La circolare 1° aprile 2020 n. 2 del Ministro per la pubblica amministrazione precisa che la norma recata dall'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, nell'attuale contesto emergenziale, rappresenta “lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un'ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno degli uffici pubblici e rappresenta la cornice entro la quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che - all'interno del citato decreto - affrontano istituti applicabili al personale pubblico”.
Assume, pertanto, particolare rilevanza la disposizione a mente della quale, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
Sul tema, non si ritiene di dare ulteriori indirizzi operativi, richiamando e confermando quanto già disposto nel Regolamento n. 30907 del 20 marzo 2020 per lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile presso Ministero dell'economia e delle finanze e rimettendosi alle rispettive Determine Dipartimentali in ordine all'individuazione delle attività indifferibili.

2.2. Linee di indirizzo per l'applicazione dell'istituto dell'esenzione dal servizio ai sensi art. 87, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020
L' art. 87, comma 3,del decreto legge n. 18 del 2020 recita testualmente : “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Dalla lettura della norma si evince che l'esenzione dal servizio del personale delle pubbliche amministrazioni è subordinato a:
- l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo 87. In proposito, per il Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative della predetta norma sono dettate dal Regolamento n. 30907 del 20 marzo 2020;
- l'utilizzazione preventiva per il singolo dipendente delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
- l'adozione di un provvedimento motivato dell'Amministrazione;
Inoltre, è specificato con riferimento al trattamento giuridico ed economico del periodo di esenzione, che tale periodo è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge, senza l'erogazione del buono pasto.
Il Ministro per la pubblica amministrazione pubblica con la circolare n. 2 del 1°aprile 2020 ha precisato che:
1) è possibile prevedere, come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente solo dopo aver verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo articolo (lavoro agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti);
2) il periodo di esenzione è equiparato al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l'istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell'erogazione del trattamento accessorio;
3) la decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare;
4) il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti;
5) ogni Amministrazione pubblica, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assume determinazioni al riguardo, escludendo in ogni modo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell'autorizzazione, senza specificare se il procedimento debba iniziare su istanza di parte o su impulso d'ufficio;
6) si rimette alla valutazione di ogni Amministrazione pubblica la determinazione in ordine a quale articolazione organizzativa debba disporre l'esenzione;
7) a livello di struttura ministeriale, appare opportuno individuare regole omogenee - da definirsi a cura del capo del personale ovvero a cura di altra figura di vertice amministrativo - che possono anche poi essere oggetto di attuazione da parte delle varie articolazioni organizzative;
8) che con riferimento ad alcune figure professionali, quali dirigenti e titolari di posizioni organizzative, che svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, appare estremamente difficile ipotizzare il ricorso all'esenzione dal servizio, considerato che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile.
9) per ferie pregresse si intendono quelle relative all'anno 2019 o precedenti.
Alla luce di quanto precede si formulano in tema di esenzione dal servizio dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 87, comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 le seguenti indicazioni rivolte alle Strutture del Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo.
I titolari degli Uffici dirigenziali non generali del Ministero avranno cura di compiere una preventiva ricognizione individuando i dipendenti facenti capo ai rispettivi uffici che non svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile ponendo in essere tutte le attività necessarie affinché i predetti dipendenti siano messi in grado di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche senza il ricorso a strumenti informatici, ove non necessari, secondo quanto previsto dal Regolamento a firma della Capo Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi n. 30907 del 20 marzo 2020.
Per ogni dipendente per il quale non sia stato possibile ricorrere alla modalità agile di svolgimento della prestazione, il dirigente predispone un documento istruttorio che dia conto delle motivazioni del mancato ricorso al lavoro agile da parte del dipendente, sottoponendolo al medesimo per presa visione nelle forme compatibili con lo stato di emergenza in atto, e, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 87, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, lo trasmette al superiore gerarchico unitamente ad una richiesta di esenzione dal servizio riferita al medesimo dipendente che specificamente dia conto altresì nelle motivazioni:
- della non adibizione del dipendente a prestazioni lavorative indifferibili da effettuare necessariamente in presenza e dell'assenza di effetti negativi dell'esenzione sull'attività che l'ufficio è chiamato ad espletare;
- dell'impossibilità di ricorrere da parte del dipendente a giornate di formazione a distanza o di autoformazione, definite dal dirigente in relazione al profilo, alle mansioni e i compiti affidati;
- dell'impossibilità per il dipendente di utilizzare le ferie pregresse relative all'anno 2019 o agli anni precedenti, gli istituti del congedo, della banca ore, della rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
Se il dipendente è in servizio presso una Commissione tributaria non dirigenziale, il direttore della medesima inoltra l'istanza motivata di esenzione, seguendo la procedura sopra riportata, al dirigente della Commissione tributaria regionale di riferimento, il quale, dando evidenza del proprio assenso, la trasmette alla Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento Finanze.
Le richieste motivate, sono trasmesse in via gerarchica, dando evidenza dell'assenso dei dirigenti generali all'esenzione, ai Capi dei Dipartimenti, i quali, considerate le motivazioni dell'esenzione di ciascun dipendente, ed esclusa, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lett. e), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, la possibilità di adottare atti per l'utilizzazione del dipendente nell'ambito del rispettivo Dipartimento che consentano lo svolgimento da parte del medesimo in via ordinaria della prestazione lavorativa in modalità agile, la trasmettono alla Direzione del personale del Dipartimento per l'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
La Direzione del personale verifica la rispondenza della richiesta alle presenti linee guida alla normativa vigente nonché alle disposizioni interne di questo Ministero ai fini dell'adozione da parte del Dipartimento per l'amministrazione generale, del personale e dei servizi del provvedimento di esenzione dal servizio del dipendente.
Le richieste motivate di esenzione dal servizio, corredate dal documento istruttorio che dia conto delle motivazioni del mancato ricorso al lavoro agile da parte del dipendente e assentite in via gerarchica, sono trasmesse, da parte degli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi e degli Uffici di staff del medesimo Dipartimento, nonché dell'Ufficio di Gabinetto con riferimento ai dipendenti in servizio presso gli Uffici di diretta Collaborazione delle Autorità Politiche, alla Direzione del Personale per gli adempimenti sopra riferiti.
Si ritiene che per i dirigenti e per i titolari delle posizioni organizzative, i quali svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, non sia possibile ipotizzare l'applicazione dell'istituto dell'esenzione dal servizio, considerato che le relative attività appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile.

3. Articolo 24 del d.l. 18/2020 - permessi ex lege n. 104 del 1992
Si riporta di seguito quanto già indicato sul tema dalla Circolare n. 32985 del 26 marzo 2020, armonizzato con quanto previsto nella Circolare n. 2 del 1° aprile 2020.
L'articolo 24 prevede che il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia incrementato di ulteriori 12 giorni complessivi per il bimestre di marzo e aprile 2020.
Com'è noto, la circolare INPS n. 1281 del 20 marzo 2020, ha specificato che gli ulteriori 12 giorni:
- sono anche frazionabili ad ore;
- possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese;
- sono riferiti a ciascun assistito.
La circolare n. 2 del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha dettato ulteriori orientamenti applicativi in linea con quanto previsto già nella citata suindicata INPS. Al riguardo, in attesa di chiarimenti definitivi in ordine alla copertura finanziaria della disposizione di cui all'art. 24 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, questo Dipartimento, che con propria circolare n. 32985 del 26 marzo 2020 -in conformità a quanto emerso dalla consultazione della relazione tecnica al provvedimento legislativo - aveva dato indicazioni nel senso della riferibilità degli ulteriori 12 giorni al singolo dipendente beneficiario, alla luce di quanto ora previsto dalla citata circolare n 2 del 1° aprile 2020 prende atto che, allo stato, i 12 giorni di permesso ulteriori sono stati considerati come riferiti a ciascun assistito.
Infine, si specifica che sono autorizzati a fruire di tale estensione sia coloro che assistono familiari che coloro che utilizzano i predetti permessi per sé stessi.
Pertanto a partire dal 17 marzo e per tutto il mese di aprile sono in corso di rilascio sul sistema SPRING, per coloro che sono già autorizzati a fruirne, due nuove causali, a giorni ed a ore.
Al riguardo, fermo restando il riconoscimento, alla base della normativa di cui alla legge n. 104/92, delle esigenze di cura e di assistenza, si richiama l'attenzione sulle disposizioni impartite dal Governo e dalle Autorità locali in ordine ai limiti imposti alla circolazione delle persone per ragioni di sicurezza sanitaria e le ragioni di effettiva necessità degli spostamenti in tutto il territorio nazionale.
Resta inteso, alla luce delle disposizioni contrattuali in materia, che la necessità di usufruire dei benefici della legge n. 104/92 deve essere programmata da parte del richiedente fino ai sopra riferiti limiti consentiti, in coerenza con le ferie già autorizzate e con l'espletamento del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.
Rimane, pertanto, valida la disposizione di fruire, per il personale delle Aree, le ferie residue maturate riferite all'anno 2019, nonché le ore a credito eventualmente disponibili e convertibili in riposo compensativo entro il 30 aprile 2020, salvo motivate e comprovate esigenze organizzative.

4. Articolo 25 del d.l. 18/2020 - congedi.
Le disposizioni contenute nell'articolo in oggetto sono state già considerate nella Circolare sulle assenze n. 32985 del 26 marzo 2020, che di seguito si riportano.
L'art. 25 stabilisce che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire di uno specifico congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La fruizione del congedo citato è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Inoltre, il congedo e l'indennità in questione non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (ad esempio congedo parentale retribuito al 100%).
Pertanto:
a) per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 (figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario (non retribuito o retribuito al 30%) di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dei predetti servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono convertiti nel congedo di cui trattasi con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
b) Per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale non si applica il limite di età.
c) Per i figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, i dipendenti hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di genitori affidatari.
La circolare n. 2 del 2020 precisa che il lavoro agile di un genitore legittima la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell'altro genitore, “in considerazione della circostanza che lo smart working non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un modo diverso di svolgere l'attività professionale, con ciò determinando un'incompatibilità con la cura dei figli. Le condizioni legittimanti il permesso escludono solo le previsioni nelle quali l'altro genitore è beneficiario di uno strumento di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa”.
Stante quanto sopra, si comunica che sono in corso di rilascio nel sistema di gestione delle presenze le causali necessarie.

5. Articolo 26 del d.l. 18/2020 - ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti.
L'articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 stabilisce che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Viene, quindi, riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro, fino al 30 aprile 2020, alle seguenti categorie di dipendenti privati e pubblici:
a) disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992; b) immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
In tali casi, l'assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente in fase di conversione. Si segnala che - nonostante la rubrica dell'articolo 26 faccia riferimento esclusivamente ai lavoratori privati - il comma 2 dello stesso è applicabile anche ai lavoratori pubblici.
Fermo restando pertanto il trattamento per grave patologia (RGPA) per coloro che già ne usufruiscono, per i restanti casi è in corso di rilascio, per gestire le fattispecie di cui alla norma in argomento, una specifica causale, assimilata a malattia con ricovero, alla quale sarà associato lo stesso trattamento giuridico.

6. Assenza in sorveglianza attiva (PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA)
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti in servizio presso questa Amministrazione, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Si intende per sorveglianza attiva il monitoraggio da parte dell'Autorità sanitaria competente per l'emergenza sanitaria in argomento. In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia attenendosi alle disposizioni impartite dall'Inps con circolare interna n. 716 del 25 febbraio 2020 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo è già operativa la specifica causale ISDO ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
Lo stesso codice ISDO potrà essere utilizzato in caso di assenza dovuta a infezione Covid-19.

7. Assenze per disposizioni della Pubblica Autorità
E' stata creata un'apposita causale ADPA, il cui trattamento giuridico è parificato alla presenza in servizio senza erogazione del buono pasto ai sensi del predetto articolo 19 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in tutti i casi in cui una Pubblica autorità, nazionale o locale, dispone il divieto di ingresso e uscita dai territori senza alcuna possibile deroga (allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 e seguenti disposizioni inerenti, ad es, il Comune di Medicina BO, di Fondi LT ecc)
I presenti indirizzi operativi sono pubblicati sul sito intranet del Ministero. La pubblicazione ha anche valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
 

LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria VACCARO