Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
 

Prot. 0022619


IL DATORE DI LAVORO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;
VISTI gli articoli 23,24,25, 56 e 58 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la direttiva 26 marzo 1999 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato i datori di lavoro del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTA la direttiva 6 agosto 2001 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato un unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTA la direttiva 6 agosto 2002 con la quale il Ministro pro-tempore ha individuato nel Direttore dell'ufficio Amministrazione delle Risorse, l'unico datore di lavoro per il Dipartimento per le Politiche Fiscali e per gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, di cui al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 121, del 2001, in attuazione dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 di modificazione ed integrazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
VISTA la direttiva del Ministro pro-tempore della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, concernente le misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nel seguito indicato come Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive al precitato Decreto Legislativo n. 81/2008;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10 ter e 23 quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;
VISTI i Decreti Ministeriali annuali con i quali, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279, al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi viene affidata, in via continuativa, la gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 28 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTE le Linee guida n. 3 emanate dall’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - recante: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
VISTA l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze che prevede Uffici ubicati nel Palazzo demaniale di via XX Settembre, 97 ed in altri immobili con sede in Roma, nonché Uffici territoriali dislocati sul territorio nazionale;
VISTA la direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015 e s.m.i. recante l’organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro per il Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici centrali e per quelli periferici, che ha individuato il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi quale Datore di lavoro per gli uffici centrali;
VISTO, in particolare, quanto previsto all’art. 3 e all’art. 5 della direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015 sopra richiamata;
CONSIDERATA la facoltà del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, in qualità di datore di lavoro, e dei Direttori Generali, in qualità di dirigenti per la sicurezza, di poter attribuire, in virtù delle proprie prerogative istituzionali, specifiche funzioni avvalendosi dello strumento amministrativo della direttiva',
VISTA la direttiva del 14 aprile 2015 con la quale il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi pro-tempore ha emanato istruzioni di dettaglio per l'attuazione del modello di gestione della sicurezza per gli uffici centrali del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione delle nuove disposizioni di organizzazione contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 67 e nel citato Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, che hanno ridefinito alcune competenze che hanno impatti sul modello di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2018 con il quale è stato conferito al Cons. Renato Catalano l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
VISTO il Decreto in data 1° agosto 2018 con cui il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi ha delegato il Direttore della Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali le funzioni di cui all’art. 18, comma 1, lett. b), g), q), s) e t) del Decreto Legislativo n. 81/2008;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla revisione del modello di gestione della sicurezza per gli uffici centrali;
VISTI gli schemi riportati negli allegati 1,2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 

emana la seguente
DIRETTIVA
 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
(valide per tutte le sedi ed il personale ivi assegnato con esclusione di Via XX Settembre, 97 e Via dei Normanni, 5 / Via Labicana, 123)
[Cfr. ALLEGATO 1]

ART. 1 - “DIRIGENTI PER LA SICUREZZA”

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come dirigenti per la sicurezza i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa.
 

ART. 2 - “OBBLIGHI DEI DIRIGENTI PER LA SICUREZZA”

I dirigenti per la sicurezza, con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi esemplificati dall'art. 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), v), z) e bb) del Decreto Legislativo n. 81/2008', pertanto, gli stessi devono:
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
I dirigenti per la sicurezza, altresì, forniscono al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni previste dall'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.
I dirigenti per la sicurezza, per l'esercizio delle funzioni sopradistinte, possono emanare direttive ai fini dell’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito delle proprie strutture organizzative.
 

ART. 3 - “OBBLIGHI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI”

In virtù dei compiti definiti dal D.M. 17 luglio 2014, citato nelle premesse, lo svolgimento degli obblighi previsti dall'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n.81/2008 alle lettere g), g-bis), 1), e aa), sono di competenza dei dirigenti dei seguenti Uffici, ed in particolare:
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto',
aa) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
- Il dirigente dell’ufficio IX - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve, con riferimento agli obblighi di cui alla lettera l), adempiere agli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 in raccordo con 1’Ufficio X - DRIALAG -DAG.
Il residuo obbligo previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 rimane a carico del datore di lavoro:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 

ART. 4- “SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”

Ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera b), e 31 del Decreto Legislativo n. 81/2008 resta a carico del datore di lavoro l’organizzazione dei Servizi di Prevenzione e Protezione e la designazione del relativo Responsabile e degli Addetti, i cui nominativi sono segnalati a cura di ciascun dirigente per la sicurezza.
 

ART. 5 - "PREPOSTI"

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come preposti i Dirigenti non generali a capo di un ufficio e i funzionari responsabili di sedi distaccate in assenza di dirigente non generale in loco.
L'individuazione e la nomina dei preposti, nel caso di sedi distaccate, in assenza di funzionari responsabili, è obbligo del dirigente per la sicurezza dal quale dipende funzionalmente la sede.
 

ART. 6 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I preposti, sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n.81/2008, pertanto, gli stessi devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 3 7.
 

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/2008, è obbligo non delegabile del datore di lavoro e viene svolta in collaborazione con il dirigente per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; la valutazione porta alla elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n.81/2008.
 

ART. 8 - INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E OBBLIGHI DI CUI ALL 'ART. 18, comma 1, lett. q) e t)

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura nonché agli obblighi derivanti dall’art. 18, comma 1, lett. q) e t) del Decreto Legislativo n.81/2008 sono inoltrate tempestivamente, a cura del dirigente per la sicurezza o della persona da questi officiata per la funzione, anche avvalendosi del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato presso la sede, al competente Ufficio V della Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e disporrà, contestualmente, l’adozione di ogni necessaria misura transitoria per garantire le condizioni di sicurezza per il personale.
Nel caso di Uffici aventi sede in immobili per i quali gli interventi strutturali e di manutenzione risultano a carico di altre amministrazioni trova applicazione l'art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008; pertanto, il dirigente per la sicurezza è tenuto a richiedere la realizzazione degli interventi all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, disponendo l’adozione di ogni necessaria misura transitoria.
Per quanto attiene alle procedure di emergenza ed evacuazione dai luoghi di lavoro, il dirigente per la sicurezza provvederà a coordinare le procedure del proprio ufficio con il Piano di emergenza generale della struttura ospitante.
 

Capo II
DISPOSIZIONI VALIDE PER LA SEDE DI VIA XX SETTEMBRE, 97
[Cfr. ALLEGATO 2]


ART. 9 - "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come dirigenti per la sicurezza i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa.
È individuato come dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento per il Palazzo delle Finanze, il Direttore generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.
 

ART. 10 - OBBLIGHI DEI "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

I dirigenti per la sicurezza, con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi esemplificati dall'art. 18, comma 1, lettere c), d), e), f), n) e bb) del Decreto Legislativo n. 81/2008:
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento è incaricato di ottemperare, con riferimento all'intera sede di Via XX Settembre, 97, agli obblighi previsti dall'art, 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 di cui alle lettere b), h), i), m), o) p), q), t) e z):
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Per quanto concerne l'obbligo di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), la designazione, da parte del dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, avverrà sulla base dei nominativi indicati dai dirigenti per la sicurezza responsabili delle strutture presso le quali i lavoratori prestano servizio.
Per quanto concerne l’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lett. p), l’elaborazione del documento avverrà in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base dei dati e delle informazioni fomiti direttamente dal competente Ufficio VI della Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento, altresì, fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni previste dall'art.18, comma 2, del Decreto Legislativo n.81/2008 sulla base delle indicazioni fomite dai dirigenti per la sicurezza.
I dirigenti per la sicurezza e il dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, per l'esercizio delle funzioni sopradistinte, possono emanare direttive ai fini dell’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito delle proprie strutture organizzative.
 

ART. 11 - “OBBLIGHI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI”

In virtù dei compiti definiti dal D.M. 17 luglio 2014, citato nelle premesse, lo svolgimento degli obblighi previsti dall'art.18, comma 1, del Decreto Legislativo n.81/2008 alle lettere g), g-bis), I), r), s), e aa), sono di competenza dei seguenti Uffici, ed in particolare:
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste da programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
- Il dirigente dell’ufficio VII - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
r) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Il dirigente dell’ufficio IX - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve, con riferimento agli obblighi di cui alla lettera l), adempiere agli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.81/2008 in raccordo con l’Ufficio X - DRIALAG -DAG.
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento è incaricato di ottemperare, con riferimento all'intera sede di Via XX Settembre, 97, agli obblighi previsti dall'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n.81/2008 di cui alle lettere b), h), i), m), o) p), q), t) e z):
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Per quanto concerne l'obbligo di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), la designazione, da parte del dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, avverrà sulla base dei nominativi indicati dai dirigenti per la sicurezza responsabili delle strutture presso le quali i lavoratori prestano servizio.
Per quanto concerne l’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lett. p), l’elaborazione del documento avverrà in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base dei dati e delle informazioni fomiti direttamente dal competente Ufficio VI della Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento, altresì, fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni previste dall'art.18, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla base delle indicazioni fomite dai dirigenti per la sicurezza.
I dirigenti per la sicurezza e il dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, per l'esercizio delle funzioni sopradistinte, possono emanare direttive ai fini dell’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito delle proprie strutture organizzative.
 

ART. 11 - “OBBLIGHI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI”

In virtù dei compiti definiti dal D.M. 17 luglio 2014, citato nelle premesse, lo svolgimento degli obblighi previsti dall'art.18, comma 1, del Decreto Legislativo n.81/2008 alle lettere g), g-bis), I), r), s), e aa), sono di competenza dei seguenti Uffici, ed in particolare:
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste da programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
- Il dirigente dell’ufficio VII - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
r) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- Il dirigente dell’ufficio IX - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve, con riferimento agli obblighi di cui alla lettera Z), adempiere agli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.81/2008 in raccordo con l’Ufficio X - DRIALAG -DAG.
I rimanenti obblighi previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a) e v) del Decreto Legislativo n.81/2008 restano a carico del datore di lavoro:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35.
 

ART. 12 - "PREPOSTI"

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come preposti i Dirigenti non generali a capo di un ufficio.
 

ART. 13 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I preposti sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2008; pertanto, gli stessi devono;
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 7.
 

ART. 14 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/2008, è obbligo non delegabile del datore di lavoro e viene svolta in collaborazione con il dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, con i dirigenti per la sicurezza, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente; la valutazione porta alla elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
 

ART. 15- INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura saranno inoltrate all'"Area monitoraggio servizi", costituita presso l'Ufficio X - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale.
La gestione degli interventi manutentivi, in termini di programmazione, affidamento ed esecuzione, sarà di competenza dell’ufficio VI - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale.
 

Capo III
DISPOSIZIONI VALIDE PER LA SEDE DI VIA DEI NORMANNI, 5 / VIA LABICANA, 123

[Cfr. ALLEGATO 3]


ART. 16 - "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 2) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come dirigenti per la sicurezza i Dirigenti generali a capo di struttura organizzativa, il Direttore della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e il Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
E individuato come dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento per l'intera sede il Dirigente generale designato dal Direttore generale delle finanze.
 

ART. 17 - OBBLIGHI DEI "DIRIGENTI PER LA SICUREZZA"

I dirigenti per la sicurezza, con riferimento alle strutture da questi organizzate e dirette, sono incaricati di ottemperare agli obblighi esemplificati dall'art. 18, comma 1, lettere c), d), e), f), n) e bb) del Decreto Legislativo n. 81/2008; i dirigenti per la sicurezza delle CC.TT. dovranno ottemperare, inoltre, agli obblighi previsti dalle lettere r) ed s):
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
fi) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
r) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;(1)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;(1)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento è incaricato di ottemperare, con riferimento all'intera sede di Via dei Normanni, 5 / Via Labicana, 123, agli obblighi previsti dall'art. 18 del Decreto Legislativo n.81/2008 di cui alle lettere b), h), i), m), o), p), q), t), v) e z); inoltre, per le sole strutture del Dipartimento delle finanze, anche agli obblighi previsti dalle lettere r) e s):
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un ’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:(2)
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;(2)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
v) convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;(3)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
Il dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento, altresì, fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni previste dall'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo n.81/2008 sulla base delle indicazioni fomite dai dirigenti per la sicurezza.
I dirigenti per la sicurezza e il dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, per l'esercizio delle funzioni sopradistinte, possono emanare direttive ai fini dell’attribuzione di specifiche funzioni nell’ambito delle proprie strutture organizzative.

___

(1) obbligo operante per i soli "dirigenti per la sicurezza" delle CC.TT.

(2) per le strutture
(3) per l’intera sede

 

ART. 18 - “OBBLIGHI A CARICO DI ALTRI SOGGETTI”

In virtù dei compiti definiti dal D.M. 17 luglio 2014, citato nelle premesse, lo svolgimento degli obblighi previsti dall'art.18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 alle lettere g), g-bis), I), e aa), sono di competenza dei seguenti Uffici, ed in particolare:
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione per Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g) inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste da programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
- Il dirigente dell’ufficio IX - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve:
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.
- Il dirigente dell’ufficio X - Direzione del Personale - Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, deve, con riferimento agli obblighi di cui alla lettera l), adempiere agli obblighi di formazione previsti dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.81/2008 in raccordo con l’Uffìcio X - DRIALAG -DAG.
II residuo obbligo previsto dall'art.18, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n.81/2008 rimane a carico del datore di lavoro:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 

ART. 19 - "PREPOSTI”

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 punto 3) della Direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015, sono individuati come preposti i Dirigenti non generali a capo di un ufficio.
 

ART. 20 - OBBLIGHI DEI "PREPOSTI"

I preposti sono incaricati di ottemperare a quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n.81/2008; pertanto, gli stessi devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
 

ART. 21 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, come previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/2008, è obbligo non delegabile del datore di lavoro e viene svolta in collaborazione con il dirigente per la sicurezza con funzioni di coordinamento, con i dirigenti per la sicurezza, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente; la valutazione porta alla elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR), unico per l'intero edificio, redatto ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n.81/2008.
 

ART. 22 - INTERVENTI MANUTENTIVI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Le segnalazioni relative alla necessità di interventi manutentivi di qualunque natura saranno inoltrate tempestivamente alla "unità tecnica", costituita presso la sede, a cura dei dirigenti per la sicurezza delle CC.TT. (ciascuno per la struttura di propria competenza) e del dirigente per la sicurezza con funzione di coordinamento per le aree di pertinenza del Dipartimento delle finanze e per le aree comuni dell'immobile.
Successivamente l'unità tecnica, esaminate le segnalazioni ricevute anche avvalendosi del supporto del servizio di prevenzione e protezione, inoltrerà le richieste per gli interventi manutentivi al competente Ufficio V - DRIALAG del Dipartimento dell'Amministrazione generale e disporrà, contestualmente, l’adozione di ogni necessaria misura transitoria per garantire le condizioni di sicurezza per il personale.
 

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTI E RAPPORTI CON STRUTTURE TERZE


ART. 23 - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Nel caso di affidamenti di lavori, servizi o forniture, gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza per il personale dell’impresa appaltatrice è a carico del datore di lavoro dell’impresa stessa che assicura, inoltre, il rispetto delle misure di coordinamento, cooperazione e prevenzione previste nel documento di cui all’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n.81/2008.
I compiti dell’Amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono di competenza delle figure coinvolte negli affidamenti come previsti dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dalle linee guida dell’ANAC n. 3 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.
 

ART. 24 - LOCALI OCCUPATI DA TERZI

I locali utilizzati ad uso esclusivo da terzi, a seguito di concessioni o altro atto amministrativo, nell’ambito di immobili gestiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono esclusi dalla competenza del datore di lavoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La valutazione dei rischi, con conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo n.81/2008, il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione delle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi all’interno di detti locali, così come ogni adempimento inerente eventuali affidamenti di servizi, lavori e forniture, sono a carico del datore di lavoro della struttura ospitata che deve dare adeguata informativa del rispetto delle disposizioni in materia al datore di lavoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il datore di lavoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede a promuovere il coordinamento per la gestione delle interferenze e le procedure di emergenza nei confronti delle strutture ospitate mediante opportune comunicazioni in collaborazione con i dirigenti per la sicurezza, i dirigenti per la sicurezza con funzioni di coordinamento e con i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
 

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 25 - CAPI DIPARTIMENTO

Il Direttore Generale del Tesoro, il Ragioniere Generale dello Stato e il Direttore Generale delle Finanze, con riferimento alle rispettive strutture dipartimentali facenti parte degli uffici centrali, cooperano all’attuazione delle misure generali di tutela curando il coordinamento in merito al rispetto degli obblighi e delle disposizioni organizzative previste dalla presente Direttiva del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
 

ART. 26 - ABROGAZIONI

Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Direttiva del 14 aprile 2015 e il Decreto di delega di funzioni in data 1° agosto 2018, richiamati nelle premesse.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti richiamati nel Decreto Legislativo n.81/2008 inerenti alla materia di tutela della salute della sicurezza durante il lavoro ivi previsti.


Roma, 4 marzo 2019

ALLEGATI