Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

 

Roma, data protocollo
 

Ai Prefetti della Repubblica
    LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la provincia di
    BOLZANO
Al Commissario del Governo per la provincia di
    TRENTO

 

OGGETTO: integrazione al "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19". Ulteriori disposizioni in materia di lavoro agile.

Il 2 ottobre u.s. è stato sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. il "Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 - Integrazione", che si allega, contenente disposizioni finalizzate ad aggiornare ed implementare il Protocollo del 28 maggio 2020, adottate alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle prescrizioni normative frattanto, intervenute, nella prospettiva dì dover corrispondere alle esigenze di rientro in sicurezza dei dipendenti e dì riavvio delle attività produttive, attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale.
Il documento, nel definire una serie di regole preordinate a tutelare la salute e la sicurezza del personale dipendente, contempla alcune importanti disposizioni in materia di lavoro agile - che si intendono di seguito richiamare - fornendo altresì ulteriori indicazioni operative alle quali codesti Uffici dovranno attenersi nell'organizzazione delle attività e dei servizi dì competenza.
Il lavoro agile con modalità semplificate e, dunque, anche in mancanza degli accordi individuali e in deroga agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dovrà essere applicato, fino al 31 dicembre 2020, al 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte anche da remoto, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. E' necessario, pertanto, un'accurata verifica del lavoro agile da parte dei dirigenti degli uffici - anche attraverso report periodici delle attività svolte e dei risultati conseguiti - al fine di adottare, ove necessario, ogni intervento idoneo a garantire la regolare erogazione dei servizi all'utenza.
Nella prospettiva di coniugare l'applicazione dello smart working con l'esigenza di assicurare la massima efficienza nell'adempimento delle funzioni e dei compiti affidati all'Amministrazione, i responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche dovranno aggiornare la mappatura delle attività "smartizzabili", avendo cura, altresì, di assicurare lo svolgimento in presenza delle seguenti attività: segreteria organismi responsabili di vertice delle articolazioni centrali e periferiche; ufficio cifra e segreteria di sicurezza; servizi a diretto contatto con l'utenza che non possono essere svolti in via telematica; servizi ausiliari e di anticamera e di manovalanza. In caso di eventi di carattere straordinario e non programmabili, potranno essere ampliate le attività da svolgere in presenza per il settore interessato e per l'intera durata dell'evento.
I dirigenti degli uffici dovranno poi curare la ricognizione del personale impiegato nelle attività individuate nella mappatura e programmare le attività delle unità organizzative applicando modalità alternate di lavoro in presenza e da remoto, in modo da consentire l'accesso allo smart working, a rotazione, al 50% del personale impiegato in attività "smartizzabili", definendo il calendario delle giornate di lavoro agile e le fasce di contattabilità.
Il dipendente ha facoltà di chiedere al dirigente di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente in presenza, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza previste dalla normativa, dai protocolli e dal Documento di Valutazione del Rischio. Allo stesso modo, il personale, che in una prima fase ha scelto il lavoro in presenza, può chiedere di essere ammesso al lavoro agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità, accertata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto allo svolgimento delle prestazioni in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Alle stesse condizioni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni dì cui all' articolo 3, comma 3, della citata legge, ovvero una persona immunodepressa.
Il lavoro agile si applica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, al dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Nel caso in cui la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente, può astenersi dal lavoro per tutto o parte de! periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Per tali periodi di congedo è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
Nella scelta del luogo ove svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ciascun dipendente deve attenersi alle prescrizioni contenute nell'informativa concernente i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, rinvenibile sulla rete intranet di questo Dipartimento all'indirizzo:

http://intrapersciv.interno.it/documenti/lavoroagile/progetto_lavoro_agile_2020/schema_bando_e_allegati/8._informativa_sulla_sicurezza_dei_luoghi_di_lavoro.pdf
L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nella citata informativa.
Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di smart working non sono configurabili né prestazioni straordinarie, né prestazioni notturne o festive e il dipendente non ha diritto all'erogazione di buoni pasto.
Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente ed è tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate.
Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal decreto ministeriale 8 agosto 2016 recante il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.

Allegato Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria da “COVID-19” Integrazione 2 ottobre 2020