Categoria: Normativa regionale
Visite: 4941

Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 48
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell’emanazione del Dpcm 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché disposizioni in materia sanitaria e ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.’’;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione", convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere misure di prevenzione del contagio da Covid-19, prorogando l’efficacia delle disposizioni assunte con le citate ordinanze del Presidente della Provincia;
RITENUTO necessario adeguare i termini di validità temporale delle misure previste dall’ordinanza di data 8 ottobre 2020 prot. 619122/1, in considerazione del fatto che il termine di validità precedentemente individuato (15 ottobre 2020) è stato adottato nelle more dell’adozione del Dpcm del 13 ottobre 2020;
RITENUTO adeguato, coerentemente con quanto previsto nel Dpcm 13 ottobre 2020, modificare la precedente ordinanza di data 8 ottobre 2020 prot. 619122/1, prorogando fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle misure dettate dall’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120, per quanto concerne il “Distanziamento interpersonale” e I’ "Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”\
RITENUTO altresì adeguato, coerentemente con quanto previsto nel Dpcm 13 ottobre 2020, modificare la precedente ordinanza di data 8 ottobre 2020 prot. 619122/1, prorogando fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. 422780/1, in merito a "Servizio di buffet’, “Impianti a fune", “Luoghi di riparo in montagna" e “Ristorazione e pubblici esercizi';
RITENUTO altresì coerente prorogare fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 502183 in merito a “Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati";
FATTO SALVO quanto ulteriormente previsto, in ordine ai termini di efficacia temporale delle misure previste dalle precedenti ordinanze, dai punti 4) 5) e 6) dell’ordinanza di data 8 ottobre 2020 prot. 619122/1;
 

Utilizzo della mascherina

CONSIDERATO opportuno in via precauzionale, in questa fase di persistenza della diffusione del virus ( anche alla luce della curva dei contagi), prevedere l’obbligo di utilizzare una protezione delle vie respiratorie anche all’aperto secondo le modalità disposte dal decreto-legge 07 ottobre 2020 n. 125, come riportate altresì dal Dpcm di data 13 ottobre 2020;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del Dpcm 13 ottobre 2020, che stabilisce tra l’altro l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad accezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei documenti/protocolli/linee guida anti-contagio, vigenti sul territorio provinciale, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali, ma con esclusione dai predetti obblighi:
a per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
CONSIDERATO che tale misura sull’utilizzo della mascherina è stata disposta, con ordinanza di data 8 ottobre 2020 prot. 619122/1, fino al 15 ottobre 2020, e che per coerenza con quanto disposto dal Dpcm 13 ottobre 2020 si rende necessario estendere tale misura fino al 13 novembre 2020, con l’ulteriore raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, qualora si sia in presenza di persone non conviventi;
CONSIDERATA altresì la necessità di mantenere l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni, limitatamente alla loro presenza sui mezzi del trasporto pubblico locale come previsto dal punto 11) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. 516106;
 

Ulteriori disposizioni introdotte dal Dpcm 13 ottobre 2020
Presenza del pubblico alle manifestazioni sportive all’aperto e in luoghi chiusi

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. e) del Dpcm 13 ottobre 2020, in relazione agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra - riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - per i quali è prevista la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;
CONSIDERATO che un numero massimo di spettatori differente rispetto a quanto previsto dal Dpcm può essere determinato dalla Provincia solamente previa intesa con il Ministro della Salute, in relazione all’andamento epidemiologico presente sul territorio;
CONSIDERATO che con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza degli impianti;
CONSIDERATO che, sentita informalmente sul punto l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è opportuno nell’attuale situazione epidemiologica, applicare anche sul territorio provinciale la previsione di cui ai punti precedenti, incidendo pertanto sulle disposizioni precedentemente adottate in materia di partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, di cui all’ordinanza del 25 agosto 2020 prot. 516106 e del 13 agosto prot. 496136;
 

Sport di contatto

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. g) del Dpcm 13 ottobre 2020 in materia di sport di contatto - sia a livello agonistico che di base -, da parte delle società professionistiche, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP); nonché in materia di sport di contatto a livello amatoriale;
VISTO il richiamo effettuato dal Dpcm 13 ottobre 2020 al Decreto del Ministro dello sport di data 13 ottobre 2020, che individua gli sport interessati da tali previsioni e dalla cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dipende l’efficacia della stessa;
 

Disposizioni in materia di feste in luoghi al chiuso e all’aperto, anche conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e feste/ritrovi presso abitazioni private

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. n) del Dpcm 13 ottobre 2020, nella parte in cui dispone in merito alle feste in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, alle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose e alle feste/ritrovi che si svolgono presso abitazioni private;
 

Viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate da istituti scolastici

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. s) del Dpcm 13 ottobre 2020, che prevede la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 

Attività di ristorazione

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. ee) del Dpcm 13 ottobre 2020, nella misura in cui prevede che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) siano consentite sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo, nel rispetto dei vigenti protocolli applicati sul territorio provinciale;
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lett. ee) del Dpcm 13 ottobre 2020 in riferimento all’attività di ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21,00 e fermo restando l’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale di un metro;
 

Disposizioni in materia sanitaria
Segnalazioni delle positività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private

VISTA la Circolare del Ministero della salute del 22 gennaio 2020, con cui è stata istituita una specifica sorveglianza epidemiologica ed è stata definita una rete di laboratori regionali con capacità diagnostiche per effettuare analisi di laboratorio per casi sospetti di infezione da SARS- CoV-2;
VISTA la Circolare del Ministero della salute di data 29 settembre 2020 relativa all’uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico;
VISTA la Circolare del Ministero della salute di data 12 ottobre 2020 relativa alle indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;
VISTO l’art. 32, co. 2, lettera a) della L.P. 23 luglio 2010, n. 16;
VISTO l’art. 3 della L.P. 5 novembre 1991, n. 23;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 che, fermo restando l’obbligo per il medico di notificare all’autorità sanitaria competente qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione, stabilisce che ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l’obbligo di notifica da parte del medico di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica;
 

Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena

VISTA la Circolare del Ministero della salute di data 12 ottobre 2020 relativa alle indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;
 

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

VISTA l’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 “Ulteriore ordinanza contingibile-urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ai sensi dell'alt 191 del D.Lgs., 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), nonché disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale”;
VISTA l’ordinanza del Presidente di data 31 luglio 2020 prot. n. 464741/1 ed in particolare il punto 3 che statuisce che “è prorogata fino al 15 ottobre 2020 l’efficacia di quelle misure o la portata di quei termini dettati con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per gli stessi sia stata prevista esplicitamente l’efficacia o la portata temporale fino alla cessazione dello stato di emergenza o fino al 31 luglio 2020; detta proroga non si applica al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.1. (“Deposito temporaneo”) dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 prot. n. 207099/1 e al termine di cui al primo paragrafo del punto 1.2. ("Operazioni di messa in riserva e deposito preliminare”) della medesima ordinanza la cui portata pertanto cessa con il 31 luglio 2020 in quanto venute meno le esigenze connesse ai medesimi termini”;
RITENUTO, in coerenza con l’ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria da ultimo disposta con delibera del Consiglio dei Ministri di data 07 ottobre 2020 - e alla luce della conseguente permanenza delle criticità, rappresentate dalle Associazioni di categoria nel corso dell’incontro avuto con l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in data 8 ottobre 2020, in cui versano i settori produttivi interessati dagli adempimenti ambientali in oggetto -, di stabilire quanto segue in relazione alla validità temporale delle misure contingibili ed urgenti disposte con l’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 in combinazione con il punto 3 dell’ordinanza del Presidente di data 31 luglio 2020:
a) prorogare fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia delle misure previste dal punto 5.1 (“Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria”), dal punto 5.2 ("Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”) dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 e dal punto 6 (“Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implichino l’assembramento di più persone per il periodo dell’efficacia dell’ordinanza”) della medesima ordinanza: ciò in quanto le modalità ivi previste di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di partecipazione pubblica ai procedimenti amministrativi si ritengono tuttora funzionali alla permanenza dello stato di emergenza sanitaria;
b) prevedere una ulteriore sospensione, dall’entrata in vigore della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2020, dei termini previsti dalla legge per il solo deposito temporaneo di rifiuti di cui al primo paragrafo del punto 1.1 dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 (in relazione al deposito temporaneo nel rispetto delle soglie volumetriche previste dal D.Lgs. 152/2006): ciò in quanto, in base a quanto riportato dalle Associazioni di categoria dei settori interessati, l’attività della filiera della raccolta di rifiuti speciali sta continuando a patire criticità e ritardi a causa dell’accumularsi dei carichi di lavoro a seguito dello sblocco delle attività produttive nel giugno 2020, con conseguente difficoltà, a carico delle imprese che avevano beneficiato della sospensione dei termini, di rispettare il limite temporale massimo previsto per il deposito temporaneo di rifiuti;
c) non prorogare l’efficacia delle misure previste o la portata di quei termini dettati dal secondo paragrafo del punto 1.1 dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 (in relazione al deposito temporaneo sopra le soglie volumetriche previste dal D.Lgs. 152/2006), dal secondo paragrafo del punto 1.2 (in relazione alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare sopra le soglie volumetriche previste dall’autorizzazione), dal punto 1.3 (in relazione alle disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio sopra le soglie volumetriche), dal punto 2 (Disposizioni in materia di adempimenti ambientali), dal punto 3 (Terre e rocce da scavo) e dal punto 4 (Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata): ciò in considerazione del fatto che, nonostante il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, gli adempimenti ivi previsti sono ritenuti, anche a seguito del confronto con le Associazioni di categoria, compatibili con l’attuale situazione delle attività produttiva interessate;
d) prevedere, con riguardo al punto 2 (Disposizioni in materia di adempimenti ambientali) dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 - che, in combinazione con il punto 3 dell’ordinanza del Presidente di data 31 luglio 2020, stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti ambientali ivi previsti, a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 ottobre 2020 -, un ulteriore termine di trenta giorni per lo svolgimento di quegli adempimenti ambientali la cui scadenza cadrebbe tra il 15 e il 30 ottobre 2020: ciò al fine di consentire alle imprese di provvedere allo svolgimento dei suddetti adempimenti in tempi che, secondo quanto riferito dalle Associazioni di categoria, siano compatibili con le gravose esigenze organizzative operative sia formali che sostanziali;
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente

ordina quanto segue

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

1) è prorogata fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1, in merito al “Distanziamento interpersonale" e all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”-,
2) è prorogata fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. . 422780/1, in merito a "Servizio di buffet”, “Impianti a fune”, “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi”;
3) è prorogata fino al 13 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 50218/1 in merito a “Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati”;
4) restano salve le disposizioni previste dai punti 4), 5) e 6) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 ottobre 2020, prot. 619122/1;
 

Utilizzo della mascherina

5) ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 e fino al giorno 13 novembre 2020, si conferma l’obbligo sull’intero territorio provinciale di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a accezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei documenti/protocolli/linee guida anti-contagio, vigenti sul territorio provinciale, previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, ricreative e sociali, ma con esclusione dai predetti obblighi:
a per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
6) si conferma altresì quanto previsto, in relazione all’obbligo di utilizzo della mascherina/dispositivo di protezione delle vie respiratorie, dal punto 11) dell’ordinanza del 25 agosto 2020 prot. 516106, in materia di trasporto pubblico locale relativamente all’obbligo per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni per il tempo necessario al compimento del viaggio;
7) si raccomanda di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi;
 

Ulteriori disposizioni introdotte dal Dpcm 13 ottobre 2020
Presenza del pubblico alle manifestazioni sportive all’aperto e in luoghi chiusi

8) è consentita la presenza del pubblico a singoli eventi sportivi, riguardanti sport individuali o di squadra, purché con una percentuale massima di riempimento degli impianti pari al 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. La presenza del pubblico è consentita unicamente in settori degli impianti sportivi in cui si possa garantire la prenotazione e l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (sia frontalmente che lateralmente), con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
9) in merito agli eventi sportivi al chiuso e a parziale modifica di quanto disposto dal punto 4) del dispositivo dell’ordinanza di data 25 agosto 2020, prot. 516106, il soggetto organizzatore/responsabile deve limitare il numero degli spettatori al 15% della capienza dell’impianto, nel rispetto, laddove il numero degli spettatori sia superiore a 200 unità, del Protocollo di sicurezza allegato (All. 3) alla medesima ordinanza del 25 agosto 2020;
10) in merito agli eventi sportivi all’aperto, a partire dal giorno di adozione della presente ordinanza e in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio provinciale, è consentita la presenza del pubblico in numero superiore a 1000 spettatori, previa intesa con il Ministro della salute e nel rispetto di quanto previsto del Protocollo di sicurezza allegato (All.3) alla medesima ordinanza del 25 agosto 2020;
 

Sport di contatto

11) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dalla tabella allegata al decreto del Ministro dello Sport di data 13 ottobre 2020 ed eventuali successive modifiche, è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
12) sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come individuati dalla tabella allegata al decreto del Ministro per lo Sport di data 13 ottobre 2020 ed eventuali successive modifiche, aventi carattere amatoriale;
 

Disposizioni in materia di feste in luoghi al chiuso e all’aperto, anche conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e feste/ritrovi presso abitazioni private

13) di disporre quanto segue:
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto (si chiarisce che resta salva la possibilità di organizzare sagre e fiere locali nel rispetto dell’apposito protocollo di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1);
le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione di massimo 30 persone, nel rispetto dei protocolli/linee guida vigenti;
- con riguardo alle abitazioni private, si raccomanda di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6 (si chiarisce che il numero massimo di 6 persone da poter ricevere è ulteriore rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare convivente nell’abitazione privata);
 

Viaggi di istruzione, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate da istituti scolastici

14) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;
 

Attività di ristorazione

15) le attività dei servizi di ristorazione (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21,00 in assenza di consumo al tavolo;
16) la ristorazione con asporto è consentita, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21,00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 

Disposizioni in materia sanitaria
Segnalazioni delle positività riscontrate da professionisti operanti in ambito sanitario attivi sia all’interno che all’esterno di strutture sanitarie private

17) si raccomanda a tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all’esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, di prendere contatto, mediante il seguente indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitaria per acquisire le credenziali di accesso al sistema informativo di segnalazione, al fine di trasmettere le positività riscontrate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
 

Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena

18) si rinvia a quanto disposto in materia dalla circolare del Ministero della Salute di data 12 ottobre 2020 e sue eventuali successive modifiche;
 

Ulteriori disposizioni in materia ambientale

19) di prorogare fino al 31 gennaio 2021 l’efficacia delle misure previste dal punto 5.1 (“Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria”), dal punto 5.2 (“Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti”) dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 e dal punto 6 (“Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implichino l’assembramento di più persone per il periodo dell’efficacia dell’ordinanza”) della medesima ordinanza;
20) di prevedere un’ulteriore sospensione, dall’entrata in vigore della presente ordinanza e fino al 31 dicembre 2020, dei termini previsti dalla legge per il solo deposito temporaneo di rifiuti di cui al primo paragrafo del punto 1.1 dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 (in relazione al deposito temporaneo nel rispetto delle soglie volumetriche previste dal D.Lgs. 152/2006);
21) di non prorogare l’efficacia delle misure previste o la portata di quei termini dettati dal secondo paragrafo del punto 1.1 dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 (in relazione al deposito temporaneo sopra le soglie volumetriche previste dal D.Lgs. 152/2006), dal secondo paragrafo del punto 1.2 (in relazione alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare sopra le soglie volumetriche previste dall’autorizzazione), dal punto 1.3 (in relazione alle disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio sopra le soglie volumetriche), dal punto 2 (Disposizioni in materia di adempimenti ambientali), dal punto 3 (Terre e rocce da scavo) e dal punto 4 (Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata);
22) di prevedere, con riguardo al punto 2 (Disposizioni in materia di adempimenti ambientali) dell’ordinanza del Presidente di data 10 aprile 2020 - che, in combinazione con il punto 3 dell’ordinanza del Presidente di data 31 luglio 2020, stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti ambientali ivi previsti, a partire dal 23 febbraio 2020 fino al 15 ottobre 2020 -, un ulteriore termine di trenta giorni per lo svolgimento di quegli adempimenti ambientali la cui scadenza cadrebbe tra il 15 e il 30 ottobre 2020;
 

Disposizioni finali

23) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020 qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.