Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 95
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19);
Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
Visto il DPCM del 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministeri del 29 luglio 2020, che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge n.83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,delle disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;
Visto il DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM del 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;
Visto il DPCM 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”, con il quale, tra l'altro, le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;
Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020;
Visto il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, e i relativi allegati;
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Ritenuto, con riferimento alle attività economiche, produttive e ricreative, per quanto non diversamente disposto con la presente ordinanza, di recepire e di applicare gli allegati dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 sopra richiamati;
Visti l'articolo 1, comma 1 del suddetto DPCM 13 ottobre, che dispone l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e l'articolo 1 comma 2, che richiama l'obbligo del mantenimento del distanziamento interpersonale;
Considerato che la Regione Toscana, con Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2”, aveva già emanato analoghe disposizioni in ordine all'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e al distanziamento interpersonale;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di una maggiore chiarezza delle disposizioni vigenti, revocare la suddetta Ordinanza n.57;
Visto l'articolo 1, comma 6, lett. n) del DPCM 13 ottobre secondo cui restano comunque sospese le attività' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
Vista l'Ordinanza n.78 del 12 agosto, relativamente alle attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati e il punto 5 dell'Ordinanza n.70 del 2 luglio 2020 relativamente a disposizioni per il ballo di coppia e il punto 3 dell'Ordinanza 65 del 10 giungo 2020 relativo sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
Visto l'articolo 1, comma 6, lett. o) del DPCM 13/10/2020 in materia di accesso ai luoghi di culto;
Vista l'Ordinanza n.79 del 19 agosto 2020 in materia di Misure per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico;
Visto l'articolo 1 comma 6, lettera nbis) introdotto dal DPCM del 18 ottobre 2020 ai sensi del quale sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza e l'articolo 1, comma 6, lettera m) del DPCM del 13 ottobre così come modificato dal DPCM del 18 ottobre che vieta le fiere e sagre di comunità e consente le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale ed internazionale previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico;
Visto il punto 3) e il punto 5) dell'Ordinanza 65 del 10 giugno 2020, relativamente a congressi, grandi eventi fieristici e sagre;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera r) del DPCM del 13 ottobre 2020 così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) n.6 del DPCM del 18 ottobre 2020 in materia di formazione professionale;
Vista l'Ordinanza n.60 del 27 maggio 2020 relativamente alla di Formazione professionale e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e l'Ordinanza n. 63 del 8 giugno 2020 in materia di percorsi di formazione e attività corsistica;
Ritenuto pertanto necessario revocare:
- l'Ordinanza 78 del 12 agosto, relativamente alle attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, il punto 5 dell'Ordinanza n.70 del 2 luglio 2020 relativamente a disposizioni per il ballo;
- il punto 3) il punto 5) dell'Ordinanza 65 relativamente grandi eventi fieristici e congressi, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e sagre, fermo restando in ordine a manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale quanto disposto dall'articolo 1, comma 6 lettera n) del DPCM del 13 ottobre così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020;
- l'Ordinanza n.79 del 19 agosto 2020 relativa alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico;
Ritenuto, altresì, opportuno revocare i punti da 10) a 15) e l'allegato 5 dell'Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 relativi alla Formazione professionale e alla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e i punti 1) e 2) dell'Ordinanza n. 63 dell' 8 giugno 2020 in materia di percorsi di formazione e attività corsistica per aggiornare tali disposizioni in coerenza con quelle del DPCm del 13 ottobre così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020 e riportarle in un unico atto, allegato 1 alla presente ordinanza;
Visto l'articolo 1, comma 6, lettera r) del DPCM del 13 ottobre 2020 così come modificata dal DPCM 18 ottobre;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 18 ottobre, ai sensi del quale l'allegato 8 del DPCM del 13 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato A ;
Considerato che le attività di cui all'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020, sezione 2, ("Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto"), rivolte ai bambini con un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi possono essere realizzate unicamente dai soggetti già autorizzati ai sensi del DPGR 41/r/2013;
Visto l'articolo 1, comma 6, lett. g) del DPCM 13 ottobre, così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020, che dispone che “lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale”;
Considerato che le linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto di cui all'allegato B dell'Ordinanza n.70 del 2 luglio 2020 sono conformi con le disposizioni di cui al sopra citato DPCM, si ritiene di confermare la vigenza delle suddette Linee guida in relazione alle attività da esso consentite;
Visto l'articolo 1, comma 6, lett. m), del DPCM 13 ottobre ai sensi del quale gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera (...);con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;
Considerato che l'Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 e l'Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 relativamente a cinema e spettacoli all'aperto e al chiuso, sono state adottate nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM del 13 ottobre;
Ritenuto, pertanto, di confermare l'Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 e l'Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 (il punto 4), per la parte relativa agli spettacoli anche con riferimento alla capienza massima degli spettacoli in luoghi chiusi;
Visto l'art. 1, comma 6, lett l), z), ee), gg), mm) del DPCM 13 ottobre, così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020;
Viste le Ordinanze n. 65 del 10 giugno 2020 e n. 70 del 2 luglio 2020 che dispongono relativamente alle attività citate nelle sopra richiamate lettere l), z), ee), gg), mm) del DPCM 13 ottobre, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
Visto, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera l) ed ee) del DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020 relativamente agli orari di apertura delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e delle attività di ristorazione;
Accertata la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica in Toscana;
Ritenuto pertanto di confermare quanto disposto dalle Ordinanze n. 65 del 10 giugno 2020 e n. 70 del 2 luglio 2020 con riferimento alle attività sopra richiamate alle lettere l), z), ee), gg), mm) del DPCM 13 ottobre, così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020, fermo restando il rispetto degli orari di apertura delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e delle attività di ristorazione stabiliti dal DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
Visto quanto sopra evidenziato e fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre 2020, si ritiene di confermare le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- Ordinanza n. 62 dell'8 giugno, in merito a tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri (compreso commercio al dettaglio, uffici, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi aperti al pubblico);
- Ordinanza n. 40 del 22 aprile 2020, in combinato disposto con la Delibera 594 del 11 maggio 2020, in materia di Cantieri Temporanei e mobili pubblici e privati;
- Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020, in materia di: Spettacolo viaggiante, Musei, Guide turistiche, alpine e ambientali;
- Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020in materia di: Villaggi turistici e campeggi, Parchi tematici e di divertimento, Stabilimenti balneari, Biblioteche e archivi;
- Ordinanza n.61 del 30 maggio 2020 in materia di: Centri estivi per bambini, da tre anni in su, e adolescenti, Spiagge libere;
- Ordinanza n.63 del 8 giugno 2020 in materia di Commercio al dettaglio su area pubblica, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, n.4) del DPCM 18 ottobre 2020 in ordine al divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità;
- Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020, come integrata e modificata dall'Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: ristorazione, attività ricettive, (comprensive di ostelli e rifugi alpini), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini (comprensive di babyparking), circoli culturali e ricreativi, servizi alla persona, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse nei limiti di orario e con le modalità previsti dal DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
- Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 in materia di Centri estivi per bambini da 0 a 3 anni;
- Ordinanza n 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: gestione impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, svolgimento di concorsi pubblici, cinema all'aperto e spettacoli dal vivo all'aperto, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco e sport di contatto;
Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
 

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
1) di revocare la vigenza dell'Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2”;
2) di revocare l'Ordinanza 78 del 12 agosto 2020, il punto 5 (Disposizioni per il ballo) dell'Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 e il punto 3 dell'ordinanza 65 del 10 giugno 2020 relativamente alle attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
3) di revocare il punto 3) e il punto 5 dell'Ordinanza 65 del 10 giugno 2020, relativamente a congressi, grandi eventi fieristici e sagre, fermo restando in ordine a manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale quanto disposto dall'articolo 1, comma 6 lettera n) del DPCM del 13 ottobre così come modificato dal DPCM del 18 ottobre 2020;
4) di revocare l'Ordinanza n. 79 del 19 agosto 2020 in materia di misure per la partecipazione alle celebrazioni liturgiche di culto cattolico;
5) di revocare i punti da 10) a 15) e l'allegato 5 dell'Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 in materia di Formazione professionale e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
6) di revocare i punti 1) e 2) dell'Ordinanza n. 63 del 8 giugno 2020 in materia di percorsi di formazione e attività corsistica;
7) di confermare, fermo restando l'articolo 1, comma 1 del DPCM 13 ottobre 2020, tenuto conto della situazione epidemiologica in Toscana:
-L'Ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020, in merito a tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari e i cantieri (compreso commercio al dettaglio, uffici, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi aperti al pubblico);
-L'Ordinanza n. 40 del 22 aprile 2020, in combinato disposto con la Delibera 594 del 11 maggio 2020, in materia di Cantieri Temporanei e mobili pubblici e privati;
-L'Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020, in materia di: Spettacolo viaggiante, Musei, Guide turistiche, alpine e ambientali;
-L'Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 in materia di: Villaggi turistici e campeggi, Parchi tematici e di divertimento, Stabilimenti balneari, Biblioteche e archivi;
-L'Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 in materia di: Centri estivi per bambini, da tre anni in su, e adolescenti, spiagge libere;
-L'Ordinanza n.63 del 8 giugno 2020 in materia di Commercio al dettaglio su area pubblica fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, n. 4) del DPCM 18 ottobre 2020 in ordine al divieto di svolgimento di sagre e fiere di comunità;
-L'Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020, come integrata e modificata dall'Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: ristorazione, attività ricettive (comprensive di ostelli e rifugi alpini), piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini (comprensive di babyparking), circoli culturali e ricreativi, servizi alla persona, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse nei limiti di orario e con le modalità previsti dal DPCM 13 ottobre 2020, così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020;
-L'Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 in materia di Centri estivi per bambini da 0 a 3 anni;
-L'Ordinanza n 70 del 2 luglio 2020 relativamente alle seguenti attività: gestione impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, svolgimento di concorsi pubblici, cinema all'aperto e spettacoli dal vivo all'aperto, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco e sport di contatto secondo quanto disposto dal DPCM 18 ottobre 2020;
-l'Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 (punto 4), per la parte relativa agli spettacoli in luoghi chiusi con riferimento alla capienza massima;
8) di approvare l'allegato 1 “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
9) di prevedere che le attività di cui all'allegato A al DPCM del 18 ottobre 2020, sezione 2, ("Attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto"), rivolte ai bambini con un'età compresa tra i 3 e i 36 mesi possono essere realizzate unicamente dai soggetti già autorizzati ai sensi del DPGR 41/r/2013;
10) di recepire il DPCM del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i relativi Allegati fatto salvo quanto disposto ai punti precedenti e dalle ordinanze sopra confermate.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza entra in vigore il 25 ottobre 2020, ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- alle Aziende ed Enti del SSR.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
 

Il Presidente                      

Allegato 1

Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica.
 

Le presenti Linee guida regionali si pongono in continuità, integrandole, con le indicazioni di livello nazionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione dell'8 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 convertito dalla legge 74/2020, e allegate al dpcm 13 ottobre 2020.
Fermo restando che le attività formative possono essere svolte in modalità a distanza secondo le indicazioni previste a livello nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelle applicabili nella fase di emergenza epidemiologica, è consentita la realizzazione in presenza di tutte le attività formative nel rispetto delle presenti linee guida.
Per i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale (Iefp), in coerenza con quanto previsto dal dpcm 13 ottobre così come modificato dal dpcm 18 ottobre 2020, è consentito alle istituzioni scolastiche e agli organismi formativi di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando, sulla base delle indicazioni del Settore regionale competente, il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti linee guida si applicano alle attività formative erogate dai soggetti pubblici e privati realizzate nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
• percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
• percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
• percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
• percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.
• percorsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
• formazione in medicine complementari per medici chirurghi e odontoiatri, veterinari e farmacisti per le parti compatibili con la loro attività;
• l'attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., per le parti compatibili con la loro attività.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
■ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
■ Rendere disponibili soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
■ Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine
di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
■ Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppi promiscui.
■ Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
■ Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da osservare la distanza raccomandata di 1,80 metri o comunque da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Per le attività di laboratorio e per la realizzazione delle prove pratiche, i docenti e le persone che affiancano o esaminano l'allievo devono utilizzare una visiera trasparente se non riescono a mantenere la distanza minima di un metro.
■ Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti e alla fine di ogni sessione di esame, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
■ Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
■ Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
■ Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
■ Il calendario di convocazione dei candidati all'esame finale deve essere cadenzato temporalmente,
in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova.
■ La presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione di esame deve essere limitata al massimo. Per la prova orale, può esserci un solo accompagnatore per candidato. Per alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame. Per disabilità particolari, può essere valutato caso per caso, anche l'esame a distanza. Lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi di classe diversi.
■ Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula, componenti della commissione di esame ecc.) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie secondo quanto sotto riportato per i percorsi Iefp e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) si applicano anche le seguenti misure di prevenzione:
a) al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
b) nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
c) la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.