Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, 26 ottobre 2020, n. 92
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Presidente della Regione

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI
• il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7 settembre 2020 recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI altresì
• il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
• il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel surriferito DPCM del 24 ottobre 2020 si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020;
VISTO il Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 con oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione delle direttiva (UE)2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale si stabilisce, tra gli altri, che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020 che contempla la possibilità per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale;
PRESO ATTO dell'andamento epidemico regionale che, pur in presenza di una percentuale di casi confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un trend in netta crescita in tutti i territori provinciali evidenziando pertanto una situazione di criticità per la quale appare necessario rafforzare fortemente le misure di prevenzione, adottando provvedimenti specifici volti a porre limitazioni agli spostamenti degli studenti connessi alla frequenza delle lezioni in quanto la mobilità connessa allo svolgimento delle stesse si riverbera sul trasporto pubblico;
PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dal Gruppo Tecnico Scientifico Regionale nella seduta del 23 ottobre 2020, condivise con l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Abruzzo, ovvero che l'attenuazione del rischio di diffusione del virus si possa attuare ricorrendo per le scuole secondarie di secondo grado e per un 3
periodo di 4 settimane alla didattica digitale a distanza, come anche prevista dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sopra richiamato;
PRESO ATTO della analoga valutazione verbalizzata in esito alla riunione del CREA del 23 ottobre 2020;
DATO ATTO altresì che in base all'evoluzione dello scenario epidemico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. di disporre il recepimento delle disposizioni contenute nel riferito DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. 265 del 25.10.2020;
2. di abrogare/modificare tutte le disposizioni contenute nelle OPGR precedentemente emanate in contrasto con le disposizioni ivi contemplate;
3. di dare mandato ai Dipartimenti regionali competenti in materia di emanare apposite circolari esplicative, laddove necessario;
4. di disporre a decorrere dal 28 ottobre 2020 sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020 la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado in presenza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse, con ricorso alla didattica digitale a distanza e prevedendo che la didattica in presenza continui ad essere effettuata a vantaggio degli alunni a vario titolo portatori di disabilità ovvero in ragione di riconosciuta condizione di necessità;
5. di disporre a decorrere dal 28 ottobre 2020 ,sino al termine di vigenza del riferito DPCM del 24 ottobre 2020, la sospensione delle attività di formazione delle Università che dovranno svolgersi con modalità a distanza, rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione . Sono esclusi dalla formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti;
6. di rinviare a successivi ed eventuali altri provvedimenti l'introduzione di misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dal riferito DPCM così come contemplato per le regioni dall'art.1 del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125 in base anche all'evolversi dello scenario epidemico regionale;
7. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale, all'Ufficio Scolastico Regionale;
8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.