Valle d'Aosta
       
      Delib.G.R. 10-7-2009 n. 1892     
Abrogazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della L.R. n. 31/2001, e successive modificazioni, (Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale) approvati con Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 132, e approvazione di nuovi criteri e modalità, a decorrere dal 15 luglio 2009, data di entrata in vigore della L.R. n. 12/2009.
      Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 18 agosto 2009, n. 33.


Premessa
Articolo unico
Allegato - Criteri e modalità per la concessione contributi -
1. - Soggetti
beneficiari
2. Cumulabilità
3. Presentazione delle domande
4. Procedimenti
5. Controlli
6. Erogazione dei contributi
7. Intensità di aiuto
8. Criteri generali di ammissibilità dei costi
9. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 9 - sistemi di gestione per la
qualità
10. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 12 - sistemi di gestione
ambientale
11. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 15 - sistemi di gestione per
la sicurezza
12. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 17-bis - sistemi di gestione
della responsabilità sociale



Delib.G.R. 10 luglio 2009, n. 1892 (1).
Abrogazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti
dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della L.R. n. 31/2001, e successive
modificazioni, (Interventi a sostegno delle piccole e medie imprese per
iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della
responsabilità sociale) approvati con Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 132, e
approvazione di nuovi criteri e modalità, a decorrere dal 15 luglio 2009, data
di entrata in vigore della L.R. n. 12/2009.



(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 18 agosto 2009, n. 33.
 

La Giunta regionale

a) richiamata la legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 28, e dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31, recante «Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale.
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11»;
b) considerato che il comma 3 dell’art. 7 della legge dispone che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri applicativi della stessa;
c) richiamata la propria Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 132, concernente l’approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni;
d) considerato che risulta necessario modificare i criteri applicativi della L.R. n. 31/2001 per adeguarli al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
e) richiamato l’articolo 36 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, in vigore dal 15 luglio 2009, che recepisce le novità introdotte dal regolamento CE di cui al punto precedente;
f) ritenuto pertanto di abrogare i criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni, attualmente in vigore e di approvare nuovi criteri e modalità, a decorrere dal 15 luglio 2009;
g) richiamata la Delib.G.R. 30 dicembre 2008, n. 3830 concernente l’approvazione
del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
h) visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal direttore della Direzione assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale nell’ambito dell’Assessorato attività produttive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, Ennio PASTORETad unanimità di voti favorevoli

Delibera

1. di abrogare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni, approvati con la Delib.G.R. 25 gennaio 2008, n. 132;
2. di approvare nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31, e successive modificazioni, nel testo allegato alla presente deliberazione, con decorrenza 15 luglio 2009 (data di entrata in vigore della
legge regionale 26 maggio 2009, n. 12);
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.



Allegato

Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 9, 12, 15 e 17-bis

1. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi di cui alla L.R. n. 31/2001 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d’Aosta e che operano in Valle d’Aosta nei settori dell’industria, dell’artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.
Non possono essere concessi contributi a favore di imprese:
• che svolgono attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
• che sono attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
• che sono attive nel settore della produzione primaria dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato;
• che sono attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato nei seguenti casi:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari;
• che sono attive nei settori carbonifero, dell’industria siderurgica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;
• che sono in difficoltà.
È ammessa a contributo la sola attività svolta in Valle d’Aosta.

1.1. Definizione di piccola e media impresa
Secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 214, del 9 agosto 2008, cui si rimanda e di cui di seguito, per comodità, si riporta un estratto delle disposizioni, sono considerate:
• piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
• medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Ai fini del presente articolo, i dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso.
Nel caso di imprese di nuova costituzione, i dati sono oggetto di una stima in buona fede.
Il numero di effettivi dell’impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA), cioè al numero di persone occupate a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: dai dipendenti, dalle persone che lavorano per l’impresa in posizione subordinata e per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa, dai proprietari gestori, dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti e gli studenti con contratti di formazione non rientrano negli effettivi.
Per le imprese autonome i dati vengono dedotti dai conti dell’impresa.
Si definiscono imprese autonome quelle che non sono identificabili come imprese associate o collegate.
Per le imprese associate o collegate i dati sono determinati sulla base deiconti consolidati, aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l’impresa è associata situate immediatamente a monte e a valle e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali è collegata, con le modalità descritte nell’allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008.
Si definiscono imprese associate tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tali per cui un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme ad altre imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle). Un’impresa si definisce autonoma anche se viene superata la soglia del 25% se sono presenti le seguenti categorie di investitori:
• società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
• università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
• investitori istituzionali;
• enti locali autonomi aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e
meno di 5.000 abitanti.
Si definiscono imprese collegate quelle per cui:
• un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa;
• un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
• un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o di una clausola dello statuto di quest’ultima;
• un’impresa, azionista o socia di un’altra impresa, controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto di un’altra.
Si presume che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui all’ottavo capoverso non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese si considerano collegate anche quando sussiste una delle relazioni indicate nel presente articolo tramite una o più imprese o tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto esercitando le loro attività o parte delle loro attività nello stesso mercato o su mercati contigui.
Un’impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da organismi collettivi pubblici o enti pubblici, salvo i casi sopra riportati.



2. Cumulabilità
Gli aiuti previsti dalla legge non sono cumulabili con altri aiuti di Stato previsti da norme regionali, statali o comunitarie.



3. Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate prima
dell’avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono alla Direzione
assistenza imprese, ricerca, qualità e formazione professionale dell’Assessorato
attività produttive della Regione Valle d’Aosta - di seguito «struttura
competente» - piazza della Repubblica, 15, AOSTA.
Le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda non verranno
ammesse a contributo.
Nelle domande il richiedente è tenuto ad attestare, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea, per i
quali sia stata rivolta una ingiunzione di recupero.



4. Procedimenti
La struttura competente, ricevuta la domanda di contributo ai sensi degli
articoli 9, 12, 15 o 17-bis, effettua, entro 60 giorni, l’istruttoria
tecnico-amministrativa e predispone, entro i 30 giorni successivi, il
provvedimento dirigenziale di concessione o di diniego del contributo.
Al termine degli interventi previsti dagli articoli 9, 12, 15, 17-bis, la
struttura competente, ricevuta la relazione consuntiva relativa al progetto
approvato, effettua l’istruttoria tecnico-amministrativa entro 60 giorni e
dispone, entro i successivi 30 giorni, l’erogazione del contributo.
Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese
sostenute superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse in
misura inferiore al 5%, la struttura competente dispone l’erogazione del
contributo nei limiti dell’importo preventivato.
Nel caso in cui il contributo erogabile sulla base del consuntivo delle spese
sostenute superi quello determinato sulla base del preventivo delle stesse in
misura superiore al 5%, la struttura competente valuta le ragioni degli
scostamenti esposte dal beneficiario e predispone, in caso di accoglimento delle
medesime, entro 30 giorni, il provvedimento dirigenziale per la concessione
dell’ulteriore contributo e, nei successivi 30 giorni dall’adozione del
provvedimento, l’erogazione del contributo.



5. Controlli
La struttura competente svolge i controlli, anche per mezzo di visite presso
l’azienda, per effettuare l’istruttoria tecnico-amministrativa, per verificare
la conformità degli interventi al progetto presentato e per verificare il
mantenimento nel tempo del sistema di gestione ammesso a finanziamento.


6. Erogazione dei contributi
I contributi vengono erogati a intervento concluso, sulla base della
documentazione delle spese sostenute debitamente quietanzata, prodotta in
originale alla struttura competente, che provvederà a restituirla, previa
apposizione di apposito timbro, dopo l’erogazione del contributo.


7. Intensità di aiuto
Il contributo è determinato applicando alle singole voci di spesa le percentuali
fissate dal regolamento comunitario (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n.
214, del 9 agosto 2008.
Alle iniziative delle piccole e medie imprese localizzate nei comuni della Valle
d’Aosta inclusi nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2007-2013 [AOSTA (solo le sezioni censuarie: 80, 82, 83, 86, 87,
120-122, 124, 133, 134, 199, 204, 208, 250, 271), ARNAD (solo le sezioni
censuarie: 1-5, 10, 11, 13-15, 17), BARD, BRISSOGNE, CHAMPDEPRAZ (solo le
sezioni censuarie: 2, 6, 12-16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 32-37), CHÂTILLON
(solo le sezioni censuarie: 5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38), DONNAS (solo le
sezioni censuarie: 8-11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32-35, 38-40, 42), FÉNIS (solo
le sezioni censuarie: 15-21), HÔNE (solo la sezione censuaria: 2), ISSIME (solo
le sezioni censuarie: 2, 3, 7-11), ISSOGNE (solo le sezioni censuarie: 1, 4-6,
8, 12-16, 19, 20), POLLEIN (solo le sezioni censuarie: 11-18, 20),
PONT-SAINT-MARTIN (solo le sezioni censuarie: 5, 6, 11, 22), SAINT-MARCEL (solo
le sezioni censuarie: 13, 15), VERRÈS (solo le sezioni censuarie: 3, 10, 15, 20,
30)], per le relative categorie di spesa, invece delle intensità di aiuto di cui
agli articoli 9.2.3., 10.2.3., 11.2.3., 12.2.3., si applicano le seguenti:
a) 20% per gli investimenti delle medie imprese (al posto del 10%);
b) 30% per gli investimenti delle piccole imprese (al posto del 20%).
Le intensità relative agli investimenti si applicano a condizione che
l’investimento sia conservato nel territorio ammesso agli aiuti per un periodo
di almeno 5 anni.



8. Criteri generali di ammissibilità dei costi
Per l’erogazione del contributo, le spese saranno considerate soltanto se
effettivamente sostenute e pagate, con la sola eccezione degli oneri differiti
per il personale.
Il costo orario del personale dipendente dovrà essere determinato con le
seguenti modalità:
• sulla base della retribuzione effettiva mensile lorda (comprensiva di
contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e diarie) secondo i contratti di lavoro e gli
usi vigenti per l’impresa, per ogni persona impiegata nel progetto;
• ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore
straordinarie;
• per il personale senza diritti di compenso per straordinari non potranno
essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell’orario
di lavoro.
Le spese di trasferta dovranno essere esposte a pié di lista e documentate
mediante l’esibizione dei relativi giustificativi. Il rimborso forfetario delle
stesse non sarà pertanto ammesso a finanziamento.



9. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 9 - sistemi di gestione per la
qualità
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di
metodologie e sistemi di gestione per la qualità, si esplica per mezzo dei
seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione,
aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici
dell’introduzione di sistemi di gestione per la qualità conformi alle norme EN
ISO 9000, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la
qualità, conformi alle norme EN ISO 9000, CEI EN 45000, ISO 17000, ISO/TS 16949;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei
sistemi di gestione per la qualità alle norme EN ISO 9000, CEI EN 45000, ISO
17000, ISO/TS 16949;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei
sistemi di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo la certificazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme
nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di
gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente
rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del
medesimo e della sua ricertificazione.

9.1. Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano,
partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi,
i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione per la qualità e, nel
caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per
la sua realizzazione.

9.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di
valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure
documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della
domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato,
dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle
presenti modalità, di un sistema di gestione per la qualità, sarà erogata
un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad
avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

9.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo
dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il
normale costo di mercato. Tali spese dovranno essere documentate mediante
fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro
ammontare al netto dell’I.V.A.

9.1.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la
percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

9.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione per la
qualità
In attuazione dell’articolo 9 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la qualità,
intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura
organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse,
secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma viene attestata
da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati
dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale
riconosciute dal sistema nazionale.

9.2.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale qualità in
forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del
sistema di della gestione per la qualità aziendale da parte di organismi
accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

9.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema qualità.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e
non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate
mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base
del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei
documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità e dovranno essere
utilizzati per la gestione della qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali,
spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico
per spese generali.
c) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale
coinvolto nel sistema di gestione per la qualità, interne o esterne all’azienda.
In particolare:
c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso
formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture
quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto
dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione
esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo
costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti
modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte
a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
c2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere
documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate
sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne
abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in
funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso
valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo
8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di
formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo
pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del
personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se
rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le
dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante
comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli
allievi.
d) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di
apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo qualità, indicati nei
documenti costituenti il sistema di gestione per la qualità. L’intervento dovrà
essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture
equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico
dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da
tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà
calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di
programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia
asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano
indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la
realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
f) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i
costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di
gestione per la qualità.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

9.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le
percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50%;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
c) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45%;
2) per le medie imprese: 35%;
d) interventi di laboratori esterni: 50%;
e) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
f) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

9.3. Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione per la
qualità
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione
per la qualità.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il rilascio della
certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da
strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema
nazionale, della conformità dei sistemi di della gestione per la qualità alle
norme.

9.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione per la qualità dovrà essere conseguita
entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere
fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente
motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

9.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo
svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta
dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione
accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

9.3.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

9.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi di
gestione per la qualità
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio
sistema di gestione per la qualità per i primi tre anni dopo l’ottenimento della
certificazione.

9.4.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e dalla copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere
debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa.

9.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di
organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

9.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed
in ragione di ogni anno.

9.5. Incentivi finanziari per la certificazione di prodotti
In attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti
aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali.
La certificazione di prodotti aziendali è intesa come ottenimento di un marchio,
nazionale o internazionale, attestante la conformità dei prodotti stessi a
normative nazionali, comunitarie o internazionali.
La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in
seguito a prescrizioni di legge.

9.5.1 Modalità di presentazione delle domande - art. 9, c. 1, lettera e)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l’originale della
certificazione conseguita.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

9.5.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 9, c. 1, lettera e)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di
trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

9.5.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 9, c. 1, lettera e)
Il contributo è determinato applicando alla categoria di spesa le percentuali
seguenti:
a) interventi di laboratori esterni: 50%;
b) interventi di organismi di certificazione: 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.



10. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 12 - sistemi di gestione
ambientale
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di
metodologie e sistemi di gestione ambientale, si esplica per mezzo dei seguenti
interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione,
aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici
dell’introduzione di sistemi di gestione ambientale conformi alle norme EN ISO
14000 o al regolamento EMAS;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione
ambientale, conformi alle norme EN ISO 14000 o al regolamento EMAS;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei
sistemi di gestione ambientale alle norme EN ISO 14000 o per la prima
registrazione della dichiarazione ambientale conforme al regolamento EMAS;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione o per la
conferma della dichiarazione ambientale dei sistemi di gestione ambientale peri
primi tre anni dopo la certificazione o la registrazione;
e) concessione di contributi per la certificazione della conformità a norme
nazionali, comunitarie e internazionali di prodotti aziendali che ne
garantiscano la qualità ecologica.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di
gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente
rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del
medesimo e della sua ricertificazione.

10.1. Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione, che definiscano,
partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi,
i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione ambientale e, nel caso
che sia opportuno introdurlo, il programma degli interventi necessari per la sua
realizzazione.

10.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di
valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure
documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della
domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato,
dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle
presenti modalità, di un sistema di gestione ambientale sarà erogata
un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata, ad
avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema o ad avvenuta
registrazione della dichiarazione ambientale convalidata.

10.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo
dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il
normale costo di mercato. Tali spese dovranno essere documentate mediante
fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro
ammontare al netto dell’I.V.A.

10.1.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la
percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

10.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione
ambientale
In attuazione dell’articolo 12 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione ambientale, intesi
come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa,
delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse, secondo quanto
previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione ambientale alla norma viene attestata da
parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati dal
sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale
riconosciute dal sistema nazionale.

10.2.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia della documentazione del
sistema ambientale, in forma non controllata, da fornire in visione alla
struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità o la
registrazione della dichiarazione ambientale convalidata del sistema di gestione
ambientale da parte di organismi accreditati, previa presentazione
dell’attestato di certificazione o della registrazione della dichiarazione
ambientale.

10.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema ambientale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e
non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate
mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base
del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei
documenti costituenti il sistema di gestione ambientale e dovranno essere
utilizzati per il sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali,
spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico
per spese generali.
c) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell’inquinamento.
I beni, che dovranno permettere una riduzione dell’inquinamento oltre ai limiti
previsti dalle norme vigenti, dovranno essere presenti in azienda e dovranno
essere indicati nei documenti costituenti il sistema di gestione ambientale.
Il loro costo sarà ammesso a contributo per il solo sovracosto necessario per
superare il livello di tutela ambientale prescritta dalle norme.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali,
spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico
per spese generali.
d) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale
coinvolto nel sistema di gestione ambientale, interne o esterne all’azienda. In
particolare:
d1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso
formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture
quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto
dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione
esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo
costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti
modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte
a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
d2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere
documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate
sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
d3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne
abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in
funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso
valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo
8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di
formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo
pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del
personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se
rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le
dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante
comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli
allievi.
e) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di
apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo ambientale, indicati nei
documenti costituenti il sistema di gestione ambientale. L’intervento dovrà
essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema nazionale o da strutture
equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
f) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico
dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da
tecnici, per la gestione del sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà
calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di
programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia
asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano
indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la
realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
g) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i
costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione o registrazione
del sistema di gestione ambientale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

10.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le
percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50%;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
c) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell’inquinamento:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
d) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45%;
2) per le medie imprese: 35%;
e) interventi di laboratori esterni: 50%;
f) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
g) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

10.3. Incentivi finanziari per la certificazione o la registrazione di sistemi
di gestione ambientale
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione
ambientale o registrare la propria dichiarazione ambientale convalidata.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della
certificazione o per la prima registrazione, da parte di organismi accreditati
dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale
riconosciute dal sistema nazionale, della conformità dei sistemi di gestione
ambientale alle norme.

10.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione ambientale o la registrazione della
dichiarazione ambientale convalidata dovrà essere conseguita entro 12 mesi dalla
data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione o di
registrazione, che dovrà essere fornito in visione alla struttura competente.
Dovranno essere debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa.

10.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo
svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta
dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione
accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

10.3.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

10.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi
di gestione ambientale
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione o la
registrazione del proprio sistema di gestione ambientale per i primi tre anni
dopo l’ottenimento della certificazione o registrazione.

10.4.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere
debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa.

10.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di
organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

10.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed
in ragione di ogni anno.

10.5. Incentivi finanziari per la certificazione di prodotti
In attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera e) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano certificare la conformità di prodotti
aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie e internazionali che ne
garantiscano la qualità ecologica, mediante l’ottenimento di un marchio.
La certificazione di prodotto non deve riguardare interventi resisi necessari in
seguito a prescrizioni di legge.

10.5.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 12, c. 1, lettera e)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i costi sostenuti, motivando debitamente gli eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegato, in visione, l’originale della
certificazione conseguita.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.

10.5.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 12, c. 1, lettera e)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per:
a) interventi di laboratori esterni;
b) interventi di organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di
trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

10.5.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 12, c. 1, lettera e)
Il contributo è determinato applicando alla categoria di spesa le percentuali
seguenti:
a) interventi di laboratori esterni: 50%;
b) interventi di organismi di certificazione: 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.



11. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 15 - sistemi di gestione per
la sicurezza
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di
metodologie e sistemi per gestire la sicurezza aziendale, si esplica per mezzo
dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione,
aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici
dell’introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale conformi
alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC, IFS;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione per la
sicurezza aziendale, conformi alle norme OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27000, BRC,
IFS;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei
sistemi di gestione per la sicurezza aziendale alle norme OHSAS 18001, ISO
22000, ISO 27000, BRC, IFS;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei
sistemi di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo la
certificazione.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di
gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente
rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del
medesimo e della sua ricertificazione.

11.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che definiscano,
partendo dall’analisi della reale situazione aziendale, l’opportunità, i costi,
i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione per la sicurezza
aziendale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il programma degli
interventi necessari per la sua realizzazione.

11.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di
valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure
documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della
domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato,
dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle
presenti modalità, di un sistema di gestione per la sicurezza aziendale sarà
erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata,
ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

11.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo
dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il
normale costo di mercato. Tali spese dovranno essere documentate mediante
fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro
ammontare al netto dell’I.V.A.

11.1.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 15, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze esterne la
percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

11.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione per la
sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15 comma 1 lettera b) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione per la sicurezza
aziendale, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura
organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse,
secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
La conformità del sistema di gestione per la sicurezza aziendale alla norma
viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra
quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito
internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

11.2.1 Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale di sicurezza,
in forma non controllata, da fornire in visione alla struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del
sistema di gestione per la sicurezza aziendale da parte di organismi
accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

11.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema di sicurezza
aziendale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e
non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate
mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base
del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli.
I beni dovranno essere presenti in azienda, dovranno essere indicati nei
documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale e
dovranno essere utilizzati per la gestione della sicurezza.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A., compresi eventuali dazi doganali,
spese di trasporto, imballo e montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico
per spese generali.
c) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale
coinvolto nel sistema di gestione per la sicurezza aziendale, interne o esterne
all’azienda. In particolare:
c1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso
formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture
quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto
dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione
esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo
costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti
modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte
a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
c2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere
documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate
sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
c3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne
abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in
funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso
valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo
8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di
formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo
pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del
personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se
rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le
dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante
comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli
allievi.
d) interventi di laboratori esterni.
Le spese ammissibili potranno riguardare i costi di metrologia e taratura di
apparecchiature e strumenti utilizzati nel controllo della sicurezza, indicati
nei documenti costituenti il sistema di gestione per la sicurezza aziendale.
L’intervento dovrà essere effettuato da laboratori accreditati dal sistema
nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal
sistema nazionale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico
dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da
tecnici, per la gestione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà
calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di
programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia
asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano
indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la
realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
f) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i
costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di
gestione per la sicurezza aziendale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

11.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 15, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le
percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50%;
b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
c) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45%;
2) per le medie imprese: 35%;
d) interventi di laboratori esterni: 50%;
e) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
f) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

11.3. Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione per la
sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di gestione
per la sicurezza aziendale.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della
certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da
strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema
nazionale, della conformità dei sistemi di della gestione per la sicurezza
aziendale alle norme.

11.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione per la sicurezza aziendale dovrà
essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere
fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente
motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

11.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo
svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta
dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione
accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

11.3.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 15, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

11.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi
di gestione per la sicurezza aziendale
In attuazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del proprio
sistema di gestione per la sicurezza aziendale per i primi tre anni dopo la
certificazione.

11.4.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 15, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere
debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa.

11.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 15, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di
organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

11.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 15, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed
in ragione di ogni anno.



12. Tipologia di interventi ai sensi dell’articolo 17-bis - sistemi di gestione
della responsabilità sociale
L’azione della legge, finalizzata a promuovere nelle imprese l’introduzione di
metodologie e sistemi per gestire la responsabilità sociale, si esplica per
mezzo dei seguenti interventi:
a) concessione di contributi per la realizzazione di studi di valutazione,
aventi come finalità la verifica di opportunità, costi e benefici
dell’introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale conformi
alla norma SA 8000;
b) concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di gestione della
responsabilità sociale, conformi alla norma SA 8000;
c) concessione di contributi per la prima certificazione della conformità dei
sistemi di gestione della responsabilità sociale alla norma SA 8000;
d) concessione di contributi per il mantenimento della certificazione dei
sistemi di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni dopo la
certificazione.
I contributi sono concessi nel caso di prima realizzazione di un sistema di
gestione, oppure nel caso di implementazione del sistema di gestione esistente
rispetto ad una nuova norma che comporti la necessità di un adeguamento del
medesimo e della sua ricertificazione.

12.1 Incentivi finanziari per la realizzazione di studi di valutazione
In attuazione dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera a) della legge, sono
concessi contributi alle imprese che realizzano studi di valutazione che
definiscano, partendo dall’analisi della reale situazione aziendale,
l’opportunità, i costi, i benefici dell’introduzione di un sistema di gestione
della responsabilità sociale e, nel caso che sia opportuno introdurlo, il
programma degli interventi necessari per la sua realizzazione.

12.1.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 17-bis, c. 1, lettera a)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva dello studio di valutazione non potrà superare i 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione dell’intervento, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, che illustri i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia dello studio di
valutazione.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per lo studio di valutazione e neppure
documentazione di spesa avente data anteriore alla data di presentazione della
domanda.
L’erogazione del contributo sarà effettuata, per metà, ad intervento ultimato,
dopo la presentazione della relazione consuntiva.
Qualora all’intervento segua la realizzazione, secondo i tempi stabiliti nelle
presenti modalità, di un sistema di gestione della responsabilità sociale sarà
erogata un’ulteriore quota del contributo, di importo pari a quella già erogata,
ad avvenuta presentazione del certificato di conformità del sistema.

12.1.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 17-bis, c. 1, lettera a)
Sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, il cui importo
dovrà essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e non dovrà eccedere il
normale costo di mercato. Tali spese dovranno essere documentate mediante
fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro
ammontare al netto dell’I.V.A.

12.1.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 17-bis, c. 1, lettera a)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per le consulenze la
percentuale del 50%:
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

12.2. Incentivi finanziari per la realizzazione di sistemi di gestione della
responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17-bis comma 1 lettera b) della legge, sono concessi
contributi alle imprese che realizzino sistemi di gestione della responsabilità
sociale, intesi come l’adeguamento delle strategie aziendali, della struttura
organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse,
secondo quanto previsto dalla norma di riferimento.
La conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma
viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra
quelli accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito
internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

12.2.1 Modalità di presentazione delle domande - art. 17-bis, c. 1, lettera b)
Le domande di contributo devono essere presentate in competente bollo sui moduli
predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei relativi
interventi.
La domanda deve consentire l’individuazione degli interventi e deve riportare le
previsioni di spesa.
La durata complessiva del progetto non potrà superare i 18 mesi dalla data di
presentazione della domanda.
Dopo la realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata, illustrante i risultati conseguiti e i costi sostenuti, motivando
debitamente gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Alla relazione consuntiva dovrà essere allegata copia del manuale della
responsabilità sociale, in forma non controllata, da fornire in visione alla
struttura competente.
Non sarà ammessa a contributo documentazione di spesa avente data posteriore
alla durata massima ammessa per il progetto e neppure documentazione di spesa
avente data anteriore alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione della conformità del
sistema di gestione della responsabilità sociale da parte di organismi
accreditati, previa presentazione dell’attestato di certificazione.

12.2.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 17-bis, c. 1, lettera b)
Per le singole categorie di spesa sono adottati i seguenti criteri:
a) consulenze esterne riguardanti l’attuazione del sistema di gestione della
responsabilità sociale.
Le spese, il cui importo deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e
non deve eccedere il normale costo di mercato, dovranno essere documentate
mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate sulla base
del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
b) formazione, compreso il costo orario del personale dipendente.
Le spese relative potranno riguardare attività di formazione del personale
coinvolto nel sistema di gestione della responsabilità sociale, interne o
esterne all’azienda. In particolare:
b1) le spese per la formazione del personale dipendente dell’azienda presso
formatori esterni all’azienda dovranno essere documentate mediante fatture
quietanzate e saranno calcolate sulla base del loro ammontare al netto
dell’I.V.A.
Sarà ammesso a contributo il costo del personale dipendente in formazione
esterna individuato in base alle ore di durata del corso valorizzate al relativo
costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo 8 delle presenti
modalità, e attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Saranno ammesse a contributo le spese di trasferta del personale stesso esposte
a pié di lista e documentate mediante l’esibizione dei relativi giustificativi;
b2) le spese per l’intervento di formatori esterni in azienda dovranno essere
documentate mediante fatture o note di addebito quietanzate e saranno calcolate
sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.;
b3) il costo del personale interno dipendente, in funzione docente, qualora ne
abbia comprovata capacità, e il costo del personale interno dipendente in
funzione discente sarà individuato in base alle ore di durata del corso
valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come indicato all’articolo
8 delle presenti modalità, e sarà attestato tramite dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Il costo del personale interno dipendente che partecipa al progetto di
formazione in funzione discente sarà ammesso a contributo fino ad un massimo
pari alla somma del costo del personale docente e delle spese di trasferta del
personale docente e dei partecipanti.
Le spese relative alla formazione saranno ammesse a contributo soltanto se
rientranti all’interno di un programma di formazione, documentato mediante le
dispense utilizzate e verificabile da parte dalla struttura competente mediante
comunicazione preventiva delle date degli interventi e dell’elenco degli
allievi.
c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico.
Le spese ammissibili per l’acquisizione di programmi per elaboratore elettronico
dovranno riguardare i costi per programmi, acquistati o fatti realizzare da
tecnici, per la gestione del sistema di gestione della responsabilità sociale.
La spesa sarà documentata mediante fatture o note di addebito quietanzate e sarà
calcolata sulla base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.
Per le spese relative alla realizzazione in proprio di beni strumentali o di
programmi per elaboratore elettronico, l’impresa dovrà presentare una perizia
asseverata, redatta da un tecnico competente per materia, nella quale siano
indicati i materiali utilizzati, le loro quantità e le ore impiegate per la
realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.
d) acquisto di norme tecniche.
Le spese ammissibili per l’acquisto di norme tecniche dovranno riguardare i
costi per l’acquisto di documenti utili per la certificazione del sistema di
gestione della responsabilità sociale.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

12.2.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 17-bis, c. 1, lettera b)
Il contributo è determinato applicando alle singole categorie di spesa le
percentuali seguenti:
a) consulenze esterne: 50%;
b) formazione del personale dipendente:
1) per le piccole imprese: 45%;
2) per le medie imprese: 35%;
c) acquisizione di programmi:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%;
d) acquisto di norme tecniche:
1) per le piccole imprese: 20%;
2) per le medie imprese: 10%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 30.000 euro per impresa.

12.3. Incentivi finanziari per la certificazione di sistemi di gestione della
responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera c) della legge, sono
concessi contributi alle imprese che intendano certificare il proprio sistema di
gestione della responsabilità sociale.
I contributi sono concessi a fronte di spese per il primo rilascio della
certificazione, da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale o da
strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema
nazionale, della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale
alle norme.

12.3.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 17-bis c. 1, lettera c)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
La certificazione del sistema di gestione della responsabilità sociale dovrà
essere conseguita entro 12 mesi dalla data di ultimazione del sistema.
Dopo la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e dall’originale dell’attestato di certificazione, che dovrà essere
fornito in visione alla struttura competente. Dovranno essere debitamente
motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.

12.3.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 17-bis, c. 1, lettera c)
I contributi sono concessi per le spese sostenute dai beneficiari per lo
svolgimento delle procedure di certificazione, comprese le spese di trasferta
dei certificatori, a fronte di interventi di organismi di certificazione
accreditati.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

12.3.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 17-bis, c. 1, lettera c)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 6.000 euro per impresa.

12.4. Incentivi finanziari per il mantenimento della certificazione di sistemi
di gestione della responsabilità sociale
In attuazione dell’articolo 17-bis, comma 1, lettera d) della legge, sono
concessi contributi alle imprese che intendano mantenere la certificazione del
proprio sistema di gestione della responsabilità sociale per i primi tre anni
dopo la prima certificazione.

12.4.1. Modalità di presentazione delle domande - art. 17-bis, c. 1, lettera d)
Le domande di contributo dovranno essere presentate in competente bollo sui
moduli predisposti dalla struttura competente prima della realizzazione dei
relativi interventi e saranno accompagnate dalle previsioni di spesa.
Dopo l’effettuazione degli interventi dovrà essere presentata una relazione
consuntiva, accompagnata dalla documentazione originale di spesa debitamente
quietanzata e copia del verbale della visita ispettiva. Dovranno essere
debitamente motivati gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di
spesa.

12.4.2. Criteri di ammissibilità dei costi - art. 17-bis, c. 1, lettera d)
I contributi sono concessi a fronte delle spese sostenute per gli interventi di
organismi di certificazione accreditati, comprese le spese di trasferta.
La spesa sarà documentata mediante fatture quietanzate e sarà calcolata sulla
base del loro ammontare al netto dell’I.V.A.

12.4.3. Percentuali e massimali di contributo - art. 17-bis, c. 1, lettera d)
Il contributo è determinato applicando alla spesa per la consulenza dell’ente
certificatore la percentuale del 50%.
Il contributo non può comunque superare l’importo di 3.000 euro per impresa ed
in ragione di ogni anno.