Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 ottobre 2020, n. 23620 - Sinistro stradale, demansionamento e diffusione di notizie non vere. Prescrizione


 

Presidente: TORRICE AMELIA
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 27/10/2020
 

Ritenuto


1. Che la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'impugnazione, proposta da F.P. nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Torino con la quale era stata respinta la domanda del lavoratore.
2. La Corte d'Appello richiama le vicende processuali del giudizio.
Il F.P. aveva convenuto in giudizio l'Istituto esponendo di aver lavorato alle dipendenze del medesimo fino al 1998, e di essere stato vittima in data 14 febbraio 1990 di un incidente stradale mentre percorreva a bordo della propria auto il tragitto per recarsi da casa sul luogo di lavoro.
Con provvedimento del 23 febbraio 1997, l'INAIL aveva respinto la domanda volta al riconoscimento della causa di servizio in relazione a tale sinistro.
Impugnato il provvedimento, il TAR Piemonte lo aveva annullato con sentenza del 12 giugno 2006. Con provvedimento del 27 febbraio 2008, l'INAIL, preso atto del riconoscimento della causa di servizio da parte del TAR, aveva comunque negato la liquidazione dell'indennizzo, in quanto l'inabilità accertata non determinava il raggiungimento della misura minima richiesta dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni assicurative.
Esponeva, inoltre, che nel 1998, quando svolgeva le funzioni di dirigente responsabile dell'Ufficio locale di Chivasso, era stato trasferito al settore Vigilanza Assicurativa della Direzione regionale di Torino con mansioni dequalificanti, e che tale situazione gli aveva procurato uno stato di depressione che lo aveva portato a rassegnare le dimissioni dall'impiego nel settembre 1998.
In ragione di ciò, il F.P. chiedeva la condanna dell'INAIL al risarcimento del danno morale e del danno biologico occorsogli in conseguenza dell'emissione dell'ingiusto provvedimento del 23 febbraio 1997, del modo di conduzione dell'indagine ispettiva strumentale all'emanazione dell'atto, della diffusione nell'ambiente di lavoro di notizie non vere ed offensive della sua personalità, ed infine del trasferimento ad un incarico dequalificante.
3. L'INAIL eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione.
4. La Corte d'Appello ha affermato che alla data della prima richiesta di risarcimento del danno, avanzata con diffida all'INAIL il 12 giugno 2008, oltre dieci anni dopo l'ultimo comportamento denunciato come lesivo dei propri diritti, erano ormai trascorsi i termini di prescrizione sia con riguardo alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale.
Il provvedimento che aveva respinto la domanda del F.P. di riconoscimento della causa di servizio in relazione al sinistro stradale del 14 febbraio 1990 risaliva al 23 febbraio 1997, l'indagine ispettiva condotta dall'Istituto sulle circostanze del sinistro si era svolta in data anteriore al 23 febbraio 1997, e la diffusione di notizie offensive sulla sua reputazione era indicata dallo stesso appellante come coeva allo svolgersi dell'ispezione. Il dies a quo della prescrizione, dunque, non poteva farsi coincidere con la sentenza del TAR che nel 2006 aveva annullato il provvedimento dell'INAIL, sentenza che non poteva costituire il fatto illecito.
In particolare, afferma la Corte d'Appello, gli atti e comportamenti asseritamente lesivi dell'onore e della reputazione del F.P. si sarebbero comunque verificati e avrebbero prodotto i loro effetti molti anni prima dell'emissione della sentenza del TAR.
Il giudice di secondo grado ha respinto anche la domanda di risarcimento danni da demansionamento, atteso che non risultavano allegati in maniera specifica i danni che sarebbero derivati al F.P. dallo stesso. Correttamente, il Tribunale non aveva ammesso i capitoli di prova generici, valutativi e suggestivi.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso.
6. Resiste l'INAIL con controricorso, eccependo m via preliminare l'inammissibilità del motivo di ricorso mancando specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità.
7. In prossimità dell'adunanza camerale il lavoratore ha depositato memoria.
 

 

Considerato
1. Che con l'unico motivo di ricorso il lavoratore prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132, 420, 421 cod. proc. civ., dell'art. 2935 cod. civ., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
2. Il ricorrente espone di aver riferito la richiesta di risarcimento dei danni, correlata alla vicenda dell'infortunio, a varie causali.
In particolare, aveva prospettato sia la responsabilità per l'offesa diretta ad esso dipendente da parte dell'Ente datore di lavoro con il provvedimento di diniego, sia l'offesa mediata conseguente alla diffusione di notizie calunniose nell'ambiente di lavoro.
Erroneamente, la Corte d'Appello aveva riferito la richiesta risarcitoria al modo di conduzione dell'indagine ispettiva e alla diffusione nell'ambiente di lavoro di notizie offensive, così violando le disposizioni richiamate quanto al dover pronuncia su tutta la domanda e alla motivazione della sentenza - ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La prescrizione, nella specie decennale, decorreva dal giudicato TAR per entrambi i profili della domanda. Solo dall'accertamento giudiziale della illegittimità del provvedimento di diniego poteva essere fatto valere il diritto al risarcimento.
3. In relazione al profilo della domanda relativo al demansionamento per assegnazione a compiti meno importanti, e a quello relativo al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per patologia neuro-psichica, il ricorrente deduce che la Corte d'Appello avrebbe confuso i due profili dell'azione di danno da demansionamento, e non si sarebbe accorta, oltre a violare le norme sopra richiamate, che per il pregiudizio da demansionamento non occorreva allegazione specifica atteso che il titolo principale di tale danno è non patrimoniale.
4. Inoltre, nei ricorsi erano stati articolati capitoli di prova sulla rimozione dall'incarico di responsabile dell'Ufficio locale di Chivasso e sull'assegnazione al settore vigilanza della Direzione regionale di Torino, nonché sulla circostanza che ciò era dequalificante. In ordine agli stessi, la Corte non aveva spiegato la ritenuta genericità, potendo peraltro il giudice di primo grado esercitare i poteri officiasi ex artt. 420 e 421 cod. proc. civ., ma su tale punto non vi era motivazione.
Esso ricorrente aveva depositato certificazione medica relativa alla sindrome depressiva cronica di cui era sofferente e aveva articolato capitoli di prova sul verificarsi della stessa per effetto della situazione determinatasi.
5. Tanto premesso, si rileva che un primo profilo di censura (sub. 2) attiene alla prospettata violazione delle disposizioni sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione al contenuto della sentenza, con erronea applicazione della disciplina della prescrizione in riferimento all'actio iudicati.
La censura che investe la qualificazione della domanda da parte del giudice di merito è proposta sia come vizio di nullità processuale, sia quale vizio del ragionamento logico decisorio, che si sarebbe tradotto in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo in relazione al vizio di errar in iudicando.
6. La censura non è fondata.
Occorre premettere che l'actio iudicati si sostanzia nel diritto a procedere esecutivamente sulla base di un titolo giudiziale, nella specie sentenza passata in giudicato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in relazione all'art. 2953 cod. civ. (cfr., Cass. n. 430 del 2019, n. 2003 del 2017), la sentenza passata in giudicato, che si aziona con l'actio iudicati, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere "di condanna", come esplicitamente sancito dall'art. 2953 cod. civ., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato, l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicabilità della norma, delle sentenze di mero accertamento.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25572 del 2014 hanno affermato che l'azione promossa per il risarcimento dei danni, una volta annullati gli atti illegittimi, è soggetta non più al termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., ma al termine decennale di prescrizione dell' actio iudicati, termine decorrente da quando la sentenza, che quella illegittimità ha riconosciuto e dichiarato, è diventata incontestabile.
Tali principi hanno come condizione giuridica di applicabilità, in coerenza con l'art. 2953 cod. civ.. la diretta riferibilità della richiesta risarcitoria alla accertata illegittimità dell'atto amministrativo con sentenza di condanna passata in giudicato.
La lesione della propria posizione giuridica accertata con sentenza passata in giudicato deve, quindi, costituire il danno oggetto della domanda risarcitoria.
Dunque, per l 'actio iudicati, la lesione della propria posizione giuridica accertata con sentenza passata in giudicato deve, quindi, costituire il danno oggetto della domanda risarcitoria.
Tanto non è ravvisabile nella fattispecie in esame, ove da quanto riportato nella sentenza di appello e nel ricorso la vicenda posta alla base della richiesta risarcitoria è ben più complessa del mero annullamento giurisdizionale di cui alla sentenza TAR Piemonte.
Il ricorrente riferisce che la contestazione della sussistenza della causa di servizio avveniva con l'affermazione della sostanziale falsità nella rappresentazione dei fatti, con la lesione della propria onorabilità, deducendo a sostegno di ciò che nei fatti avrebbero potuto ricorrere gli elementi della diffamazione. Prospetta che nel provvedimento negativo del 1997, in sostanza, veniva tacciato di falso e di profittatore, venendo a perdere credibilità e autorità rispetto ai colleghi di lavoro (pagg. 5-7 del ricorso).
Il F.P. ricorda (pag. 5) che la sentenza del TAR annullava il provvedimento dell'INAIL per difetto di motivazione e contraddittorietà, e pertanto emergeva che i funzionari avevano rappresentato una realtà fantasiosa e falsa, avvalorando il sospetto di una illecita condotta di esso ricorrente tesa a beneficiare di trattamenti non dovuti.
Come ha affermato la Corte d'Appello, vengono in rilievo quali circostanze che hanno concorso al danno per cui il F.P. agiva in giudizio, vicende e modalità di gestione dell'indagine ispettiva che precedevano il provvedimento di diniego annullato dal giudice amministrativo, e alle quali la Corte d'Appello attribuisce autonoma ed esaustiva valenza lesiva.
La censura rivolta alla statuizione d'appello (si v. pagg. 31e 32 del ricorso), che prospetta un'erronea qualificazione della domanda e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in relazione all'art. 132 cod. pro. civ., con erronea applicazione dell'art. 2935 cod. civ., non coglie nel segno atteso che il giudice di appello proprio tenendo presente (si legga a pag. 3 della sentenza di appello) che "il ricorrente chiedeva la condanna dell'INAIL al risarcimento del danno morale e del danno biologico causatogli m conseguenza dell'emissione dell'ingiusto provvedimento del 23 febbraio 1997, del modo di conduzione dell'indagine ispettiva strumentale all'emanazione dell'atto, ella diffusione nell'ambiente di lavoro di notizie non vere ed offensive della sua personalità, ed infine del trasferimento ad incarico dequalificante", ha ritenuto prescritta la domanda in quanto il termine di prescrizione, sia che ci si riferisse alla responsabilità contrattuale che extracontrattuale, era cominciato a decorrere prima del 23 febbraio 1997 ed era consumato al momento della diffida all'INAIL in data 12 giugno 2008, non potendo trovare applicazione l'actio iudicati.
Peraltro, il ricorrente non ha trascritto e indicato in modo circostanziato il luogo di produzione processuale del provvedimento in questione e della sentenza del TAR che richiama nel corso del motivo.
Giova ricordare che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006); tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, co. I, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.), sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005 ; Cass. n. 9734 del 2004); requisiti imposti dall'art. 366 cod. proc. civ. che rispondono ad un'esigenza che non è di mero formalis mo, perché solo l ' esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata , indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.
Gli oneri sopra richiamati, sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall' altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l'atto sia rinv enib il e e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass. S.U., n. 25038 del 2013).
7. Anche il profilo di censure rivolto alla statuizione che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da demansionamento non è fondata.
Occorre precisa re che la Corte d' Appello, nel riportare il motivo di appello, dà atto sia della critica alla decisione del Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni da demansionamento in ragione della brevità del periodo di svolgimento di mansioni dequalificanti , sia alla critica relativa all'aver disatteso le prove orali richieste sulla patologia neuro-psichica. Quindi, il giudice di secondo grado ha affermato che nella narrativa del ricorso introduttivo del giudizio non risultavano assolutamente allegati in maniera specifica i danni che sarebbero derivati al F.P. dall'asserito demansionamento.
Dunque, non è ravvisabile la confusione tra az10ne per il danno da demansionamento e pregiudizio da patologia neuropsichica come prospettato dal ricorrente, e la dedotta violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., avendo la Corte rigettato la domanda in mancanza dell'allegazione dei danni.
Come questa Corte ha già affermato, nel caso in cui sia proposta, dal lavoratore subordinato, domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (Cass., n. 17214 del 2016).
Ed infatti, ove risulti accertato il difetto di uno qualsiasi degli elementi necessari perché ad un fatto consegua la responsabilità (patrimoniale) del soggetto che sia stato convenuto in giudizio per il risarcimento, l'indagine sugli ulteriori elementi della fattispecie costitutiva è superflua in quanto il diritto al risarcimento dei danni può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (condotta, elemento psicologico, danno "ingiusto" e nesso causale) e non anche nei suoi singoli elementi frazionati (Cass., n. 21154 del 2018, n. 6749 del 2012, citata Cass., n. 17214 del 2016).
In ragione di tali principi, la statuizione della Corte d'Appello non è adeguatamente censurata atteso che il ricorrente si limita ad affermare che non vi era necessità di ulteriore allegazione specifica rispetto a quella dedotta nei ricorsi, limitandosi a richiamare i numeri delle pagine dell'appello, a dedurre il carattere non patrimoniale di tale danno e il riferimento negli atti difensivi a riflessi sulla personalità del ricorrente. Peraltro, la mera trascrizione di due capitoli di prova rimette a questa Corte una rivalutazione di merito sulla motivazione della sentenza di appello rispetto alla ritenuta genericità, e al carattere suggestivo e valutativo degli stessi, inammissibile in questa sede.
Ciò, anche considerando che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., a cui deve ricondursi tale profilo di censura, ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.
8. Deve essere dichiarata inammissibile la censura con cui si è prospettata la violazione degli artt. 420 e 421, cod. proc. civ.
Nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437, cod. proc. civ., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto; tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, punto su cui nella specie non vi sono deduzioni circostanziate, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass., n. 25374 del 2017).
Né il ricorrente argomenta m ordine al verificarsi delle circostanze per l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 420 cod. proc. civ. e alla relativa sollecitazione.
9. Il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
11. Ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma I -bis, se dovuto.
 

PQM
 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000.00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma I -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma , nell'adunanza camerale del 17 luglio 2020.