Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 ottobre 2020, n. 23612 - Rendita da malattia professionale. Nesso di causalità 


Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 27/10/2020
 

Fatto


che, con sentenza depositata il 13.3.2014, la Corte d'appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di M.P. volta a conseguire la rendita che assumeva spettargli in dipendenza della malattia da cui era affetto e di cui aveva argomentato l'etiologia professionale;
che avverso tale pronuncia M.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

Diritto


che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, r.d. n. 1033/1933, come modificato dal d.lgs. C.p.S. n. 438/1947, nonché degli artt. 75, 77, 81, 83, 100, 125, 164 e 132 c.p.c. e dell'art. 118 att. c.p.c., per non avere la Corte di merito rilevato la carenza di legittimazione processuale del Direttore Regionale per la Puglia dell'INAIL e dichiarato, conseguentemente, l'inammissibilità dell'appello;
che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, T.U. n. 1124/1965, dell'art. 13, d.lgs. n. 38/2000, dei d.lgs. nn. 626/1994 e 81/2008, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 112, 113, 115, 116, 134, 421, 437, 441, 442, 445 c.p.c., 118 att. c.p.c., e 111 Cost., anche per omesso esame di fatti decisivi del giudizio e carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che difettasse, nel caso di specie, la prova del nesso di causalità tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa da lui svolta, nonostante il contrario avviso espresso al riguardo dal CTU di prime cure;
che il primo motivo é infondato, dovendo qui ribadirsi il principio secondo cui chi agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché questa venga contestata (Cass. nn. 10167 del 2000, 11877 del 2003, 12318 del 2008, 19824 del 2011,20563 del2014) e la contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice altrimenti tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante quando gli atti relativi al conferimento del potere rappresentativo siano soggetti a pubblicità legale e dovendo solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (cosi Cass. S.U. n. 20596 del 2007, ripresa in termini da Cass. n. 10009 del 2018), ciò che, nel caso del direttore di sede periferica dell’INAIL non può essere revocato in dubbio ove si consideri che la delega rilasciata dal Presidente delI'INAIL al direttore della sede periferica, avente ad oggetto la legale rappresentanza dell’Istituto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, r.d. n. 1033/1993, come costituito dall'art. 1, d.lgs. C.p.S. n. 438/1947, esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico ed é riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini di un decentramento amministrativo, con l'effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di competenza dall'organo delegante a quello delegato, che investe il direttore della sede, per quanto concerne l'attività dell'istituto nell'ambito della stessa sede, della rappresentanza anche processuale dell'INAIL nelle controversie concernenti la sua attività, abilitandolo anche all'impugnazione delle sentenze intervenute nell'ambito di tali controversie (Cass. n. 11877 del 2003, cit., cui hanno dato seguito Cass. nn. 4859 del 2009 e 6337 del 2012);
che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili, pretendendo, al di là del riferimento alla violazione di norme processuali e sostanziali, di censurare il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'insussistenza di un comprovato nesso di causalità tra l'attività svolta dall'odierno ricorrente e la malattia denunciata, che è questione di merito non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., per come tipizzati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi;
che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
 

P. Q. M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.7.2020.