Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2020, n. 93
Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione ordinanza n.53 del 3 maggio 2020.

Il Presidente della Regione

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;
VISTI
• il DPCM 7 agosto 2020 riportante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
• il DPCM 7 settembre 2020 recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTI altresì
• il DPCM 13 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05563) pubblicato sulla G.U.n.253 del 13.10.2020;
• il DPCM 18 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05727) “pubblicato sulla G.U. n.258 in pari data;
VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato sulla G.U. 265 del 25 ottobre 2020”;
VISTA la Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.53 del 3 maggio 2020 con oggetto “Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
CONSIDERATO che con detta O.P.G.R. viene approvato il documento tecnico denominato “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati e sospetti COVID-19” (Allegato n.1 alla stessa) che stabilisce, fra gli altri, nella effettuazione del test molecolare, specifici codici di priorità riservando il codice giallo a soggetti appartenenti a gruppi professionalmente esposti quali sono gli operatori sanitari;
CONSIDERATO il punto 2) della riferita O.P.G.R. n.53 che prevede di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte le disposizioni e le misure previste nel documento denominato “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19” attenendosi ai codici prioritari ivi identificati;
VISTO il documento “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario”, allegato 1 al verbale dell'incontro del Comitato Regionale Emergenza Urgenza Abruzzo-CREA tenutosi in data 23/10/2020”
PRESO ATTO delle indicazioni in esso fornite concernenti il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario operante in tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie, siano esse pubbliche e private;
PRESO ATTO altresì che con il riferito documento “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario” viene stabilita una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario (e assimilati) che operano in reparti COVID e no COVID, rispetto a quanto già definito nella OPGR n.53 del maggio 2020;
PRESO ATTO che le aree di rischio sono così definite:
rischio elevato: es. area intensiva e sub-intensiva COVID; tutti i reparti di degenza COVID; 118; Pronto soccorso; USCA; Personale che opera presso strutture socio sanitarie con mansioni di assistenza diretta a ospiti “fragili”;
rischio medio: es. Ospedali di Comunità; U.O. cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti positivi asintomatici; assistenza domiciliare e traporto pazienti COVID positivi; attività svolta dai MMG, PLS e Continuità Assistenziale che può variare da medio ad elevato (rischio) in funzione della tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire;
rischio basso: es. attività di assistenza nelle U.O. cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati pazienti COVID positivi o sospetti; Dipartimento di Prevenzione in relazione alle attività svolte; Pronto Soccorso e Radiologia in condizioni di assenza di soggetti COVID positivi o accesso di soggetti fragili; assistenza domiciliare a pazienti non COVID positivi o sospetti; Aree amministrative in relazione alle attività svolte.
PRESO atto altresì che nel riferito documento ”Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario” viene stabilita la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: Personale che opera in aree a alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni;
Personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni;
Personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.
RITENUTO pertanto in tal modo di dover approvare integralmente il documento “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario”, come elaborato dal CREA nell'incontro del 23/10/2020, che integra le disposizioni già previste nella OPGR del n.53 del 3 maggio 2020 con la previsione di una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati che operano in reparti COVID e no COVID e la tempistica di esecuzione dei tamponi;
VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
 

ORDINA

1. di prendere atto e di approvare il documento “Misure urgenti regionali durante l'emergenza CO- VID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario” (All.n.1);
2. di disporre una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID come così individuate:
rischio elevato: es. area intensiva e sub-intensiva COVID; tutti i reparti di degenza COVID; 118; Pronto soccorso; USCA; personale che opera presso strutture socio sanitarie con mansioni di assistenza diretta a ospiti “fragili”;
rischio medio: es. Ospedali di Comunità; U.O. cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti positivi asintomatici; assistenza domiciliare e traporto pazienti COVID positivi; attività svolta dai MMG,PLS e Continuità Assistenziale che può variare da medio ad elevato (rischio) in funzione della tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire;
rischio basso: es. attività di assistenza nelle UO cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati pazienti COVID positivi o sospetti; Dipartimento di Prevenzione in relazione alle attività svolte; Pronto Soccorso e Radiologia in condizioni di assenza di soggetti COVID positivi o accesso di soggetti fragili; assistenza domiciliare a pazienti non COVID positivi o sospetti; Aree amministrative in relazione alle attività svolte.
3. di stabilire la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime:
Personale che opera in aree a alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; Personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; Personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.
4. di stabilire che le predette disposizioni integrano le disposizioni già contenute nel documento tecnico “Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19 “ allegato alla O.P.G.R. n.53 del 3.5.2020;
5. di assicurare, fino a nuovo diverso provvedimento il rigoroso rispetto delle misure come specificate ai punti 1) 2) 3) e 4);
6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
7. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

 

ALLEGATO 1

MISURE URGENTI REGIONALI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19
INDICAZIONI PER IL RICORSO ALL' EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI SUL PERSONALE SANITARIO
 

Vista l'attuale situazione di diffusa emergenza e l'evolversi del quadro epidemiologico è necessaria l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente per la sorveglianza attiva della diffusione del contagio tra il personale medico e gli operatori sanitari e socio-sanitari. Al fine di mitigare il rischio a cui possono essere esposti gli operatori sanitari e socio sanitari si rende necessario prevedere il potenziamento della sorveglianza mediante test molecolari.
L'esecuzione dei test va assicurata agli operatori sanitari e assimilati a maggior rischio, sulla base di una sua definizione operata dalle aziende sanitarie, tenute ad effettuarla quali datori di lavoro, come esplicitamente riportato nella Circolare del Ministero della Salute n. 0011715 del 3/4/2020. Inoltre, nella medesima circolare viene ribadito che la presentazione, nei laboratori autorizzati, di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco temporale massimo di 36 ore.
Al riguardo, con l'OPGR n. 53 del 3 maggio 2020 la Regione, di concerto con il Gruppo Tecnico di Lavoro, ha declinato codici di priorità per l'esecuzione dei test molecolari, assegnando codice colore "giallo" al personale sanitario.
Con il presente documento si intende operare una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no-COVID. Le aree di rischio, di seguito riportate, sono suscettibili delle necessarie valutazioni aziendali, che dovranno tenere conto delle specifiche situazioni locali.
• Rischio elevato: es. area intensiva e subintensiva COVID; tutti i reparti di degenza COVID; 118; Pronto Soccorso; USCA; personale che opera presso strutture socio sanitarie con mansioni di assistenza diretta a ospiti "fragili".
• Rischio medio: es. Ospedali di Comunità; U.O. cliniche e chirurgiche in cui sono ricoverati pazienti positivi asintomatici; assistenza domiciliare e trasporto di pazienti COVID positivi. Attività svolta dai MMG, PLS e CA che può variare da medio ed elevato rischio in funzione della tipologia di pazienti e delle manovre assistenziali da eseguire.
• Rischio basso: es. attività di assistenza nelle UO cliniche o chirurgiche in cui non sono ricoverati pazienti COVID positivi o sospetti; Dipartimento di Prevenzione in relazione alle attività svolte; PS e radiologia in condizioni di assenza di soggetti COVID positivi o accesso di soggetti fragili; assistenza domiciliare a pazienti non COVID positivi o sospetti; Aree amministrative in relazione alle attività svolte.
La tempistica di esecuzione dei tamponi dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime:
• Personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni
• Personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni
• Personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni
Sebbene il test molecolare eseguito su tampone naso/faringeo risulti essere il test attualmente più affidabile e, pertanto, test molecolare di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2, come esplicitato nella Circolare del Ministero della Salute n. 0031400 del 29/9/2020, per consentire una ricerca e valutazione epidemiologica della circolazione virale, a seconda dei casi e se ritenuto necessario, sarà possibile ricorrere all'utilizzo anche di test diagnostici di tipo sierologico.
In vista dell'esigenza di prevenire, attraverso l'effettuazione di test, l'incremento dei contagi, l'utilizzo dei test antigenici rapidi (vedi Circolare Ministero della Salute n. 0031400 del 29/9/2020) può essere utilmente esteso, in quanto in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19.
I prelievi finalizzati all'esecuzione dei test per il personale medico e sanitario saranno organizzati dal Medico Competente, ovvero demandati ai Direttori di UU.OO. per loro competenza.