Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 1 dicembre 2009
Validità: 01.07.2008 - 31.12.2011
Parti: Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini, Assopanificatori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Confesercenti
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Bilateralità, Welfare Contrattuale e Formazione Continua
Ente Bilaterale Nazionale di settore

Finanziamento Bilateralità
Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. ... - Previdenza Complementare
Art. ... - Formazione Continua
Art. ... - Secondo livello di contrattazione
Art. ... - Contrattazione di II livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. ... - Tempo Determinato
• Durata massima - stagionalità - precedenze - sostituzioni
• Sostituzioni
Art. ... - Disciplina dell'apprendistato
• Premessa

• Assunzione
• Contratto di apprendistato professionalizzante - limiti di età
• Apprendistato - sfera di applicazione
• Durata dell'apprendistato
• Riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato
• Proporzione numerica
• Periodo di prova
• Trattamento normativo
• Trattamento economico
 • Trattamento di malattia
• Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.
o Formazione: durata
o Formazione: contenuti
o Tutor
• Apprendistato con formazione aziendale
• Contenuti dell'attività formativa e referente per la formazione
• Certificazione della formazione ed attribuzione della qualifica
• Norma transitoria
• Rinvio alla legge
• Dichiarazioni a verbale
Art. ... - Periodo di Prova
Art. ... - 14ª Mensilità
Art. ... - B3 super
Art. ... - Commissione Revisione Inquadramenti
Dichiarazione a verbale (RCT ed RCO)
Dichiarazione a verbale
Art. ...- Aumenti retributivi (panifici artigianali)
Art. ...- Indennità Rinnovo (dipendenti panifici artigianali)
Art. ...- Aumenti Retributivi (Lavoratori Dipendenti da Panifici ad Indirizzo Produttivo Industriale)
Art. 6 - Indennità Rinnovo (dipendenti panifici industriali)

Accordo di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Addì, Roma 1 dicembre 2009 tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticcieri ed Affini [...], l'Assopanificatori aderente a Fiesa-Confesercenti [...] e la Flai-Cgil [...], la Fai-Cisl [...], la Uila-Uil [...] si è stipulato il presente accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 19 luglio 2005 e del 20 luglio 2005.

Bilateralità, Welfare Contrattuale e Formazione Continua
Ente Bilaterale Nazionale di settore

Le Associazioni imprenditoriali Federazione Italiana Panificatori e Assopanificatori aderente alla Fiesa-Confesercenti e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, stipulanti il presente contratto - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - intendono valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori.
Le Parti convengono di ricalcolare, razionalizzare e rendere operativi gli strumenti bilaterali già previsti dai precedenti contratti: pertanto deliberano la costituzione di un unico Ente Bilaterale Nazionale di Settore (EBP), nei modi ed entro i termini specificati, in apposito verbale allegato al presente contratto, che ne costituirà parte integrante, che le Parti definiranno entro il 30.6.2010. Per quanto attiene alle ulteriori modalità di funzionamento e strutturazione dell'Ente Bilaterale, le Parti rinviano ai principi, criteri e norme che saranno adottati nell'ambito di un apposito statuto e regolamento attuativo, da approvarsi a cura delle Parti medesime, sempre entro il 30.6.2010.
Nell'ambito delle previsioni contrattuali, ciascuna componente l'EBP propone le iniziative da assumere che, ai fini della messa in atto, vengono collegialmente valutate e consensualmente definite, tenuto conto di eventuali indicazioni delle Parti stipulanti. All'EBP stesso vengono attribuite specifiche aree di intervento quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Promozione degli strumenti bilaterali istituiti contrattualmente a livello nazionale con le conseguenti articolazioni territoriali (regionali e/o territoriali), con esplicito e specifico riferimento agli strumenti indicati dettagliatamente nello stesso CCNL e specificatamente:
- Osservatorio Nazionale;
- Commissione Paritetica Nazionale;
- Commissione permanente sulle Pari Opportunità;
- Comitato Nazionale Ambiente e Sicurezza;
- Organismo Bilaterale nazionale per la formazione.
[...]
D) Assistenza Contrattuale.

Art. ... - Formazione Continua
Le Parti nel riconoscere il fondamentale ruolo della formazione continua si impegnano, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, ad avviare un percorso di adesione al Fondo Interprofessionale FONTER delle aziende del settore della panificazione e di riferimento del presente CCNL.

Art. ... - Secondo livello di contrattazione
Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello di contrattazione territoriale o, in alternativa, aziendale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti.
[...]
Le parti stipulanti il presente contratto costituiranno una apposita commissione al fine di individuare le modalità ed i termini attuativi del II livello di contrattazione.
Le parti stipulanti demandano al secondo livello di contrattazione, su base territoriale per il settore artigiano e secondo le regole del CCNL vigente per i panifici ad indirizzo produttivo industriale, la normazione delle seguenti materie.
[...]
b) Profili, programmi formativi e criteri di certificazione della capacità formativa per l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
c) Tempi e modalità di attuazione della formazione nell'apprendistato;
d) articolazione delle giornate lavorative ed articolazione oraria della prestazione lavorativa con riferimento ad eventuali forme di flessibilità;
[...]
f) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) le ulteriori materie e/o istituti contrattuali demandati dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
Le parti contrattuali, alla luce del non omogeneo sviluppo della contrattazione aziendale e/o territoriale sul territorio nazionale, a fronte della rilevanza che il secondo livello di contrattazione ha assunto e sempre più assumerà nelle politiche di sviluppo del settore con riferimento al miglioramento degli standard di formazione, sicurezza e redistribuzione del reddito prodotto dal perseguito incremento di produttività, convengono quanto segue.
Su congiunta istanza delle sigle sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente contratto operanti a livello territoriale, gli organi nazionali delle rispettive associazioni potranno assistere i rappresentanti territoriali nelle trattative e nella eventuale stipulazione di accordi di secondo livello.
Tale previsione, ritenuta utile dalle parti ai fini della promozione della contrattazione di secondo livello, è da ritenersi sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del presente contratto.

Art. ... - Contrattazione di II livello relativa ai panifici ad indirizzo produttivo industriale
Il secondo livello di contrattazione è aziendale, ove presenti le RSA/RSU, o, in loro assenza, territoriale.
Non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione, salvo quanto sopra disciplinato in materia di intervento della contrattazione nazionale su temi delegati al II livello di contrattazione, e potrà essere attivato nel rispetto di tempi e modalità e con le finalità previste dall'articolo precedente.

Art. ... - Tempo Determinato
Il ricorso al contratto a tempo determinato è consentito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e dalle ulteriori e distinte norme di legge regolanti tale tipologia contrattuale.
I lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[...]

Art. ... - Disciplina dell'apprendistato
Premessa

Le parti, alla luce del disegno normativo che, attraverso la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, in conformità con le direttive dell'Unione Europea, ha condotto all'emanazione dell'art. 16 della legge 19 luglio 1997 n. 196 in materia di promozione dell'occupazione e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, riconoscono nel contratto di apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per il collegamento tra il sistema di istruzione obbligatorio ed universitario ed il mondo produttivo.
Ferme restando le disposizioni in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni, anche all'esito della completa attuazione della legge 53/2003.
Nelle more dell'emanazione da parte di tutte le Regioni della regolamentazione dei profili formativi e, con riferimento all'apprendistato di tipo a) e c), della regolamentazione relativa alla durata massima delle predette tipologie contrattuali, le parti concordano la seguente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di favorire l'incontro di domanda ed offerta di lavoro nel settore ai sensi della normativa dettata dall'art. 49, comma 5 bis del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276.
Le parti si danno, altresì, atto che la normativa contrattuale in tema di apprendistato dovrà essere coordinata con la regolamentazione dei profili formativi emanata dalle singole Regioni.
Fermi restando gli ulteriori presupposti di legge per la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, introdotto dall'art. 23, co. 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2003) le parti stipulanti il presente contratto intendono altresì disciplinare, quale alternativa a quanto previsto dai commi 5 e 5 bis della stessa disposizione di legge, il contratto di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale, intesa come formazione interamente gestita dall'azienda.
Il contratto di apprendistato è disciplinato dalla vigente normativa di legge alla quale le parti operano espresso riferimento. Pertanto le norme contrattuali di seguito trascritte non intendono apportare deroghe pattizie alla normativa di legge con riferimento a facoltà e prerogative per le quali non sono consentite deroghe da parte dell'autonomia contrattuale.

Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale e quello finale, la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, nonché il piano formativo individuale.

Contratto di apprendistato professionalizzante - limiti di età
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di conoscenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato con giovani in possesso di titolo di studio, anche post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica di inquadramento, fatte salve le deroghe previste da norme di legge e di contratto.
[...]

Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.
Per formazione formale si intende l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione strutturati on the job ed in affiancamento, o esterna presso struttura accreditate, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.

Formazione: durata
L'impegno formativo dell'apprendista e determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di 120 ore per anno.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e/o specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Formazione: contenuti
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree tematiche:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale ed igiene;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Con riferimento alla disciplina formativa le parti convengono che i contraenti del contratto di apprendistato, ai fini della formulazione del piano individuale di formazione, applicheranno la normativa regionale o provinciale emanata, anche in via sperimentale, per l'apprendistato professionalizzante. In assenza della relativa normativa regionale o provinciale, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 49 D.Lgs. 276/03, le parti potranno determinare il contenuto della formazione ai sensi del presente contratto collettivo e del rinvio che le parti stipulanti operano, alla luce della circolare n. 30/2005 del Ministero del Lavoro, ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 ed ai moduli formativi elaborati da ISFOL sulla scorta della predetta normativa per affine settore merceleogico.
Inoltre le Parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sulla opportunità di costituire un gruppo di lavoro paritetico nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale e strutture bilaterali per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.

Tutor
Il datore di lavoro provvedere a nominare un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate in relazione al percorso formativo concordato ed alla qualifica di destinazione dell'apprendista.

Apprendistato con formazione aziendale
Fermi restando gli ulteriori presupposti di legge per la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03, introdotto dall'art. 23, co. 2, del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) le parti stipulanti il presente contratto intendono altresì disciplinare, quale alternativa a quanto previsto dai commi 5 e 5 bis della stessa disposizione di legge, il contratto di apprendistato professionalizzante con formazione aziendale, intesa come formazione interamente gestita dall'azienda. Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integralmente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 49, D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008.
A tal fine, ad integrazione degli obblighi di legge quali, a titolo esemplificativo, la registrazione dell'apprendista nel libro unico del lavoro; la consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore apprendista; la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, le parti stipulanti:
- confermano espressamente, per la parte non incompatibile con la formazione interamente aziendale, quanto previsto per la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante già dettata nel CCNL ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'art. 49 del D.Lgs. 276/03;
- operano, quindi, espresso e formale rinvio, a titolo esemplificativo e non esaustivo e ferme restando le competenze attribuite alla contrattazione di II livello, a le norme del CCNL in tema di:
- rispetto dei limiti quantitativi per l'assunzione di apprendisti;
- riferibilità del contratto alle qualifiche e mansioni specificamente individuate;
- sottoscrizione con lavoratore a tanto abilitato in ragione dell'età e della idoneità psico fisica e previa visita preassuntiva per i minorenni;
- durata dell'apprendistato per i singoli livelli contrattuali di inquadramento;
- criteri di computabilità dei precedenti periodi di apprendistato;
- durata del periodo di prova;
- trattamento normativo e trattamento economico;
- principi generali in materia di formazione, con la specificazione che la stessa potrà svolgersi in ambito aziendale;
- durata della formazione;
- contenuti della formazione;
- stipulazione del contratto in forma scritta;
- specificazione nel contratto individuale della prestazione oggetto del contratto di apprendistato, del periodo di prova, dell'eventuale diverso inquadramento iniziale rispetto a quello finale; del trattamento economico; della qualificazione che potrà essere acquisita al termine del rapporto, della durata del contratto di apprendistato anche in ragione di eventuali antecedenti periodi di apprendistato; del piano formativo individuale, quale parte integrante del contratto di lavoro.

Contenuti dell'attività formativa e referente per la formazione
Anche nella formazione interamente aziendale, salvo specifici accordi di II livello tra le parti, si confermano i contenuti della formazione oggetto degli Accordi del 19.7.2005 e del 20.7.2005 e saranno utilizzati i profili formativi definiti nel Protocollo ISFOL del 10.1.2002 al fine di far conseguire all'apprendista la programmata qualificazione.
Le attività formative sia di tipo trasversale di base, sia a carattere professionalizzante, potranno essere espletate con le modalità prescelte, che dovranno in ogni caso tenere conto del presupposto della necessaria competenza e capacità dei soggetti interni o esterni prescelti quali formatori rispetto agli obiettivi formativi dedotti in contratto.
L'attività formativa potrà essere svolta in aula, in modalità e-learning o on the job. Per una più efficace ed economica gestione dell'attività formativa, questa potrà anche essere oggetto di intese tra più soggetti imprenditoriali e/o di convenzioni con associazioni, enti, istituti pubblici e privati che svolgano attività formative.
L'attività formativa dovrà essere oggetto di convenzione con soggetti terzi con riferimento alla formazione trasversale di base ed alla parte teorica della formazione professionalizzante laddove l'Azienda non sia dotata di locali separati dai locali di produzione, idonei alla realizzazione di interventi di formazione e/o non sia dotata di risorse in grado di trasferire le relative competenze dedotte nel piano formativo.
L'attività formativa si svolge nell'ambito dell'orario di lavoro ed il datore di lavoro è tenuto ad accordare all'apprendista i permessi funzionali all'espletamento della stessa.
La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per il lavoratore apprendista.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Certificazione della formazione ed attribuzione della qualifica
La formazione svolta dovrà essere attestata nel libretto formativo del cittadino o, in mancanza, in appositi registri o supporti informatici, con sottoscrizione del referente aziendale (che potrà essere individuato anche nel datore di lavoro, dell'apprendista, del responsabile di eventuali soggetti terzi convenzionati con i datori di lavoro. Detti registri dovranno specificare aree tematiche trattate con riferimento al piano formativo individuale, durata, modalità adottata (es. aula, on the job, esterna, e-learning, affiancamento), nominativi dei formatori.
[...]
Le parti contrattuali, in ragione del carattere di novità rivestito dalla regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante in ambito esclusivamente aziendale, istituiscono una Commissione per l'analisi e lo studio dei fabbisogni formativi, anche con riferimento alle diverse realtà territoriali ed economiche in cui operano le Aziende del settore. Tanto al fine di pervenire alla predisposizione di piani formativi mirati per aree territoriali omogenee e/o supportare sul punto la contrattazione di secondo livello nell'esplicazione delle prerogative in tal senso attribuite dal presente contratto per la possibile regolamentazione di profili formativi specifici e le modalità di esecuzione degli obblighi formativi in ambito aziendale e/o territoriale.

Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Resta ferma la disciplina assistenziale e previdenziale prevista dalla L. 19.1.1955 n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiarazioni a verbale
Le parte si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che in fase di stesura del presente CCNL effettueranno una rivisitazione del testo emendandolo da Istituti soppressi e razionalizzandolo sul piano grafico per una più agevole consultazione. Nelle more della stesura del testo contrattuale unico della panificazione, continuano ad avere vigenza le norme contrattuali non espressamente modificate dal presente accordo.