Regione Liguria
Ordinanza 30 ottobre 2020, n. 77/2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020: misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio della Regione Liguria.
Il Presidente della Giunta Regionale
VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
L’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
RICHIAMATE:
le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data ed adottate dal Presidente della regione Liguria con propria ordinanza in data 8 agosto 2020 n. 52;
l’ordinanza 16 ottobre 2020 n. 72 recante: “: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020: misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, Statali e Paritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6) ed ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria.
l’ordinanza n. 68/2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio del Comune di Genova”;
ATTESO CHE:
il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 ha confermato:
all’art. 1 comma 3: Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
RICHIAMATI:
l’art. 1 comma 2 del d.l. 125/2020 con il quale è stata apportata tra l’altro al decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la seguente modificazione: “ all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;
RILEVATO CHE:
l’incidenza di pazienti COVID 19 positivi presenti sul territorio regionale è in incremento ed ha superato i valori di attenzione;
in ragione anche dell’impatto sulle strutture sanitarie, si rende necessario adottare ulteriori misure finalizzate per contrastare la diffusione del contagio;
ATTESO CHE:
in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica come sopra rappresentata si rende necessario provvedere ad ulteriori misure finalizzate a garantire il divieto di assembramento ed il distanziamento sociale;
il Sindaco del Comune di Genova con propria ordinanza 2020-244 in data 27/10/2020 recante “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL’ IGIENE E SANITÀ’ PUBBLICA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19” ha disposto “A partire dal giorno 27.10.2020 e fino al giorno 23.11.2020, le limitazioni alla circolazione già descritte nell’ordinanza n. 242 del 22.10.2020 vengono estese a tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fatti salvi la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute;
risulta indispensabile durante il fine settimana adottare ulteriori misure finalizzate a garantire il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nel territorio della Regione Liguria;
gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute sono sempre concessi;
l’attività sportiva e motoria è assentita nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9 lett. d) del d.P.C.M. 24 ottobre 2020;
RITENUTO:
di dover provvedere ad adottare su tutto il territorio Regionale - con esclusione del Comune di Genova in ambito del quale vige la citata ordinanza del Sindaco del Comune di Genova 27 ottobre 2020 n. 244 - la chiusura al pubblico, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private oltre che gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute per il periodo intercorrente dalle ore 21:00 del 30 ottobre 2020 - alle ore 6:00 del 2 novembre 2020;
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
1) su tutto il territorio Regionale - con esclusione del Comune di Genova in ambito del quale vige la citata ordinanza del Sindaco del Comune di Genova 27 ottobre 2020 n. 244 - la chiusura al pubblico, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private oltre che gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute per il periodo intercorrente dalle ore 21:00 del 30 ottobre 2020 - alle ore 6:00 del 2 novembre 2020;
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all’ANCI.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.
Genova, lì 30 ottobre 2020