Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 49
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO l’articolo 9, comma 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
VISTO l’articolo 8, comma 1, punti 25) e 26), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in base ai quali la Provincia ha competenza legislativa primaria in materia di assistenza e scuola materna;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"-,
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"-,
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”',
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ulteriori disposizioni in ambito provinciale a chiarimento ed integrazione del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;
VISTO l’articolo 12, comma 2 del DPCM 24 ottobre 2020, ai sensi del quale “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.” e considerato quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2010, ai sensi del quale: “Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”.
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia a seguito dell’incremento attuale dei casi sul territorio nazionale, compreso quello trentino;
CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 20 ottobre, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una crescita dei contagi a livello provinciale, con valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 12-18 ottobre 2020 pari a 1.26 (CI 0.9-1.6) [medio 14 gg];
CONSIDERATO inoltre che le misure adottate su uno specifico territorio vanno esaminate nel loro complesso, anche bilanciando l’adozione di misure maggiormente restrittive e di misure ampliative sul territorio provinciale, in ragione delle evidenze epidemiologiche e delle peculiarità del contesto territoriale;
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO altresì necessario adottare misure che contemperino l’esigenza di tutela della salute pubblica con gli interessi socio-economici rilevanti sul territorio provinciale, in un ragionevole bilanciamento di interessi;
CONSIDERATO che l’applicazione di principio di proporzionalità e di adeguatezza implica una valutazione specifica del contesto territoriale in cui le misure di contenimento si applicano, potendo condurre ad una rimodulazione delle stesse al fine di renderle più efficaci nel contrasto al COVID.
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento dettare misure in tema di incontri in luoghi pubblici, attività di bande musicali e cori, accesso alle strutture sanitarie, accesso ad uffici pubblici e ambulatori, centri per anziani, Centrale unica di risposta, Numero unico europeo 112 e quant’altro sotto esplicitato;
Chiusura al pubblico delle strade e delle piazze nei centri urbani di cui ai Dpcm 18 e 24 ottobre 2020
VISTO quanto disposto dai Dpcm 18 e 24 ottobre 2020, che hanno statuito circa la possibilità di chiudere al pubblico strade o piazze nei centri urbani, dopo le 21.00 e laddove si possano creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
VISTA la circolare del Ministero degli Interni di data 20 ottobre 2020 n. 15350/117/2/1 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” che, da una lettura sistematica dell’ordinamento giuridico vigente, individua nell’ordinanza del Sindaco lo strumento deputato a declinare l’attuazione dell’art. 1, comma 3, del citato Dpcm 24 ottobre 2020, con la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige” che, all’art. 62 attribuisce al Presidente della Provincia la competenza ad adottare, con propria ordinanza, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini, laddove siano interessati due o più comuni o il sindaco non provveda;
VISTA la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, recante “Tutela della salute in Provincia di Trento” che, all’art. 11, comma 3, fa salve le attribuzioni del sindaco e del Presidente della Provincia quali autorità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze;
CONSIDERATO altresì necessario che l’attuazione del provvedimento in oggetto trovi la più ampia concertazione e collaborazione tra il Presidente della Provincia, il Sindaco del territorio interessato, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, il Questore e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati
VISTO quanto disposto dal Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 18, in cui si definisce la nozione di mercato tipico e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del giorno 08 settembre 2014, mediante la quale si individuano le caratteristiche dei mercati tipici;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108 Leg., recante “Regolamento di esecuzione concernente all’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso”, che all’art. 13 lett. e) definisce i “mercati saltuari”;
VISTE la legge provinciale n. 17/2010 recante “Disciplina dell’attività commerciale”, in particolare l’art. 48, in cui si distinguono manifestazioni fieristiche a carattere locale, nazionale o internazionale e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1560 del giorno 8 settembre 2014 e n. 457 del 23 marzo 2015, tramite cui si stabiliscono i criteri e le modalità ai fini della qualifica delle manifestazioni fieristiche in internazionali, nazionali e locali;
CONSIDERATO che le nozioni di “sagra” e “fiera” non sono giuridicamente declinate a livello di ordinamento normativo provinciale e che pertanto, secondo il senso comune, trattasi di manifestazioni caratterizzate da una promiscuità di attività (a titolo esemplificativo vendita al dettaglio, somministrazione cibi e bevande, aree giochi) ed eventi che generalmente coinvolgono gran parte del territorio comunale o del suo centro urbano;
CONSIDERATO che l’ordinamento giuridico provinciale declina le nozioni di:
• manifestazioni fieristiche (disciplinati dal Capo V della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati su aree pubbliche (disciplinati dal Capo II, Sezione III, della legge provinciale n. 17/2010)
• mercati tipici (disciplinati dall’art. 18 delle legge provinciale 17/2010)
• mercati saltuari (definiti dall’art. 13, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg
CONSIDERATO che la ratio della norma è da ricondurre alla volontà di evitare assembramenti ed occasioni di incontri, che la promiscuità delle attività e degli eventi favorisce in maniera esponenziale;
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di contenimento anti-Covid, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità;
CONSIDERATO ragionevole e proporzionato, ai fini del contemperamento degli interessi di cui sopra, creare un percorso condiviso tra gli attori istituzionali ed economici della comunità al fine di consentire la realizzazione delle attività collegate allo svolgimento di tali mercati;
CONSIDERATO che tale obiettivo può essere raggiunto eliminando la promiscuità delle diverse attività e delimitando le aree specificatamente destinate all’esercizio delle stesse;
RITENUTO necessario imporre l’adozione di specifici protocolli anti-Covid19;
Convegni, congressi
VISTO quanto disposto dal Dpcm 24 ottobre 2020 in merito alla sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
CONSIDERATO che le attività di formazione professionale, compresi gli eventi in cui si riconoscano crediti formativo-professionali, non sono da considerare alla stregua di convegni e congressi, per cui si applica la scheda tecnica “formazione professionale” di cui al punto 21 dell’ordinanza del Presidente di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;
Attività dei servizi di ristorazione
VISTO l’art. 1, comma 9, lett. ee) del Dpcm 24 ottobre 2020, in materia di attività dei servizi di ristorazione;
CONSIDERATO il secondo periodo di cui alla predetta lett. ee), secondo cui le attività dei servizi di ristorazione restano consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
VISTA la nota dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 26 ottobre 2020 prot. 156661, secondo la quale per le attività di ristorazione collettiva e i pubblici esercizi, non vi sono evidenze che i focolai siano principalmente legati a tale tipologia di contatto; preso atto del contenuto della predetta nota, secondo cui applicando una modifica in senso restrittivo del protocollo per i ristoranti e gli esercizi pubblici secondo apposite prescrizioni (vedasi l’allegato alla presente ordinanza), è possibile sostenere la chiusura alle ore 20,00 per i bar e alle ore 22,00 per ristoranti;
CONSIDERATO altresì quanto riportato nelle considerazioni finali della predetta nota dell’APSS, secondo le quali l’attuale circolazione virale, anche se endemica e in crescita sul territorio provinciale, non ha avuto ancora un impatto importante sul sistema ospedaliero;
CONSIDERATO altresì che, nell’ambito delle ormai numerose norme, nazionali e provinciali, di contenimento anti-Covid19, il filo conduttore è sempre stato quello di contemperare l’esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la tutela, laddove possibile, degli interessi economici e sociali della comunità;
CONSIDERATO ragionevole chiarire che le limitazioni inerenti le attività dei servizi di ristorazione non riguardano le mense per i poveri e i senzatetto, per le quali continua ad applicarsi il protocollo vigente;
Attività di commercio al dettaglio
VISTA la forte raccomandazione espressa dall’art. 1, comma 4, del Dpcm del 24 ottobre 2020, che raccomanda fortemente a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
TENUTO CONTO della circostanza per cui un numero potenzialmente considerevole di persone, nelle giornate di domenica (soprattutto, relativamente ai centri commerciali, in caso di condizioni atmosferiche avverse) frequentano attività di commercio al dettaglio localizzate sul territorio provinciale;
RITENUTO ragionevole, in via precauzionale ed in questa fase, sospendere le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, al fine di non alimentare occasioni di assembramento, salvo farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie;
Palestre
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lett. f) del Dpcm 24 ottobre 2020, che sospende le attività delle palestre;
CONSIDERATO ragionevole ritenere che la sospensione di cui sopra non riguardi le attività fisiche/motorie svolte all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO altresì opportuno chiarire che, laddove nella sopracitata lett. f) è fatto salvo l’esercizio di attività in strutture con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, sono comprese anche quelle strutture che svolgono attività riabilitativa;
Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico -ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17 anni
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 di data 21 agosto 2020, coordinata con i protocolli di sicurezza e salute applicati per i servizi pubblici per le fasce di età 3mesi/3 anni, 3 anni/6 anni e 6 anni/18 anni, con la quale sono state dettate le prescrizioni per la gestione in sicurezza, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, dei servizi conciliativi finanziabili con lo strumento dei buoni di servizio FSE;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/516106/2020-1 di data 25 agosto 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie” che ha approvato le linee di indirizzo per i nidi d’infanzia, micro-nidi, servizio tagesmutter e nidi familiari;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. A001/2020/537055/2020-1 di data 3 settembre 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la ripresa delle attività nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo (scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, istituzioni formative), modifica degli allegati 1) e 2) dell’ordinanza 25 agosto 2020 prot. n. 516106, nonché disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza nei convitti e nelle strutture ricettive per studenti, in materia di aree scolastiche temporanee destinate alla didattica e di deroghe in materia di SCIA per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico” che ha modificato le linee di indirizzo per le Istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta provinciale n. 841 di data 19 giugno 2020 ha cessato la sua efficacia il 15 settembre 2020 e che pertanto risulta necessario provvedere a disciplinare i servizi conciliativi, educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione sull'intero territorio provinciale erogati da organizzazioni ed enti pubblici, privati, organizzazione del terzo settore e volontariato, non riconducibili alla competenza del Dipartimento Istruzione né a quella del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione Europea;
RITENUTO opportuno adottare misure volte a garantire uniformità nella gestione in sicurezza di attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione per minori in fascia di età 3 mesi/17anni, fra tali attività e quelle svolte da Enti accreditati all'erogazione di servizi mediante i Buoni a cofinanziamento FSE, così come disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020 nonché dalle Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
Servizi di trasporto
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia, ed in particolare l’ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento di data 3 settembre 2020 sui servizi di trasporto pubblico locale, nonché il documento “Linee guida per l’informazione agli utenti e modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 in materia di trasporto pubblico”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni di data 31 agosto 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 nella parte in cui prevede, al fine di decongestionamento del trasporto pubblico locale, che "fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00", con azioni dunque valutabili in relazione alle specificità territoriali;
VISTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e relativo allegato 15 riconosce la valenza al medesimo fine di servizi aggiuntivi "ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici", qualificati come essenziali (anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario);
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5,lettera b, del medesimo codice;
CONSIDERATO l’andamento epidemico sul territorio provinciale come attestato dal Report casi Covid-19 elaborato dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, da cui non si evincono situazioni di focolaio riguardanti la filiera del trasporto;
CONSIDERATO che alla data odierna sono disponibili dati consolidati di frequentazione dei mezzi, in particolare di quelli impiegati in ora di punta per il trasporto degli studenti, e che il particolare assetto orografico ed organizzativo nonché la logistica degli istituti superiori rende inutile ed anzi controproducente uno scaglionamento degli orari degli istituti superiori, a maggior ragione ove si dovesse prevedere un ingresso ad ore 9 (nel senso che la rete extraurbana di servizi non è in grado di garantire alcun servizio tempestivo per le ore 9 e quindi si avrebbero 16 mila studenti delle superiori gravitanti sui centri principali ancora utilizzando i bus dell'ora di punta);
CONSIDERATO quindi che la soluzione preferibile è quella, al fine di mantenere l'assetto di scuola in presenza per tutti i cicli di istruzione, di alleggerire ulteriormente i carichi sui mezzi pubblici (che peraltro il Dpcm ha conservato in misura pari al 80% massimo);
Organizzazione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica di data 15 luglio 1988, n. 405, come da ultimo modificato con decreto legislativo di data 19 novembre 2033, n. 346, che all’articolo 1 stabilisce che le attribuzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria siano esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia Autonoma di Trento;
VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
VISTO II decreto legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2020 n. 41;
VISTE le indicazioni sanitarie contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” e sue modifiche, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in data 28 maggio 2020, nonché le indicazioni impartite con successivi atti dal medesimo CTS;
VISTA l’approvazione del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”, adottato il giorno 6 agosto 2020 previo accordo tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali, recependo le indicazioni contenute al Documento Tecnico di cui sopra;
VISTO II Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n. 39;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale del 22 luglio 2020, n. 1030, che ha formalizzato l’adozione del “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole - Covid 2019 - Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”;
VISTO il “Protocollo Salute e Sicurezza nelle scuole - Covid - Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”, adottato con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 luglio 2020, n. 1030 e successivamente modificato con ordinanza del Presidente della provincia n. 43 del 3 settembre 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi, per le misure di partecipazione a celebrazioni liturgiche che si svolgono nelle chiese di culto cattoliche e sull’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie;
VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 di data 28 agosto 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche e formative del Trentino in situazioni di massima urgenza”;
CONSIDERATO di precipua importanza garantire la prosecuzione delle attività in presenza dei Servizi educativi per l’infanzia ed il Servizio di Istruzione e formazione nelle istituzioni scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo;
CONSIDERATO che l’assetto organizzativo dei trasporti pubblici così come delineato nel dispositivo della presente ordinanza, consente di ridurre le criticità determinate dal sovraffollamento dei mezzi, dall'assembramento degli studenti nei pressi dei punti di fermata e nelle fasi di salita e discesa;
Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico
CONSIDERATA la necessità di razionalizzare le misure di contenimento del contagio nell’ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico;
RITENUTO, in ogni caso, far salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione alla circostanza concreta, nell’ambito dei protocolli di settore;
Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari, nonché degli operatori del Servizio piste del Corpo forestale del Trentino
CONSIDERATO che, a causa della pandemia in atto, risulta difficile organizzare i corsi formativi necessari a rinnovare l’autorizzazione all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
SENTITO sul punto il Direttore generale dell’APSS, che ha condiviso l’opportunità di prorogare la validità dei predetti certificati scaduti o in scadenza fino al 30 giugno 2021, per i vigili del fuoco permanenti e volontari della provincia di Trento, nonché per gli operatori del Servizio piste del Corpo forestale del Trentino, considerato il peculiare ruolo rivestito dagli stessi nell’ambito di interventi di emergenza;
CONSIDERATO che risulta necessario in ogni caso procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle autorizzazione all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
SENTITI il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
Tutto ciò premesso,
IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE
Disposizioni introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
1) a partire dal 26 ottobre 2020, sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 24 ottobre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, così come sotto chiarite e integrate;
Ulteriori disposizioni in ambito provinciale a chiarimento e integrazione del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
Divieto di incontri in luoghi pubblici
2) divieto di incontro (salvo che nell'ambito delle attività regolamentate dai protocolli vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all’aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 24 ottobre 2020 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
3) in via eccezionale e in occasione delle celebrazioni liturgiche legate ai giorni 1 e 2 novembre 2020 ("Tutti i Santi” e “Commemorazione dei defunti”), è consentito l’incontro oltre il numero massimo di 6 persone presso i cimiteri, al fine di partecipare alle tradizionali celebrazioni liturgiche e nel rispetto delle norme generali di prevenzione del contagio, con particolare riferimento al distanziamento interpersonale, all’obbligo di indossare dispositivi a protezione delle vie respiratorie e alla disinfezione delle mani. Si specifica che le tradizionali processioni che, in occasione di tali festività, anticipano lo svolgimento delle cerimonie presso i cimiteri, sono vietate ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. i) di cui al Dpcm 24 ottobre 2020. In occasione delle celebrazioni di cui sopra, i Comuni devono garantire un presidio da parte della polizia locale, al fine di garantire il rispetto delle norme generali di prevenzione, nonché individuare preventivamente il numero massimo di persone che, nei predetti giorni, possano accedere ai cimiteri nel rispetto del distanziamento sociale e con l’ulteriore limite di due persone per defunto;
Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori
4) sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all’aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l’altro. Tali attività sono consentite nell’ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti;
Centrale unica di risposta, Numero unico europeo 112
5) per le necessità urgenti di personale per il funzionamento della Centrale unica di risposta, Numero unico europeo 112, la Provincia è autorizzata a concordare con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'utilizzo delle possibilità di acquisizione di personale temporaneo disponibili presso l'Azienda stessa ;
Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
6) divieto di accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;
Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale
7) possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all’esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale;
Centri per anziani
8) fermo restando quanto previsto all’art. 1, comma 9 lett. f), del Dpcm 24 ottobre 2020 in merito alla sospensione delle attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, si specifica che sono sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
Chiusura al pubblico delle strade e delle piazze nei centri urbani dì cui all’art. 1, comma 3, del Dpcm 24 ottobre 2020
9) il Sindaco e il Presidente della Provincia possono disporre, per quanto di competenza (rispettivamente in ambito d’interesse comunale o sovracomunale) e nella più ampia concertazione e collaborazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e I’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di strade e piazze nei centri urbani laddove si possano creare occasioni di assembramento;
10) in caso di chiusura di cui al punto precedente, è fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati
11) fermo restando quanto previsto dall'art 1, comma 9 lett. n), del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
12) in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all’art. 18 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l’apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
13) nell’apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti;
Convegni, congressi
14) fermo restando quanto previsto dall'alt 1, comma 9 lett. o), del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, si specifica che sono consentite in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali, alle quali si applica la scheda tecnica “formazione professionale” di cui al punto 21 dell’ordinanza del Presidente di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1;
Attività dei servizi di ristorazione
15) ad integrazione di quanto disposto dal Dpcm del 24 ottobre 2020, le attività presso i bar, gelaterie e pasticcerie sono consentite dalle ore 05,00 alle ore 20,00; per tutte le altre attività di ristorazione è possibile l’esercizio della propria attività dalle ore 05,00 alle ore 22,00. È fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020, ad esempio in materia di numero massimo di persone al tavolo, di ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, di ristorazione con consegna a domicilio e con asporto. A modifica del protocollo sull’attività di ristorazione e pubblici esercizi attualmente vigente, si approvano le indicazioni di cui all’allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza “Indicazioni di modifica al protocollo ristoranti e pubblici esercizi”;
16) si specifica che le limitazioni inerenti le attività dei servizi di ristorazione non riguardano le mense per i poveri e i senzatetto, per le quali continua ad applicarsi il protocollo vigente;
Attività di commercio al dettaglio
17) sono sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, al fine di non alimentare occasioni di assembramento; tale disposizione non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie;
Palestre
18) si chiarisce che la sospensione delle attività non riguarda le attività fisiche/motorie svolte all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nell’ambito dell’attività didattica; è fatto salvo l’esercizio di attività in strutture con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, tra queste rientrano anche quelle strutture che svolgo attività riabilitativa;
Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per minori di età 3 mesi /17anni
19) alle attività educative, ludico-ricreative e di socializzazione erogate sull’intero territorio provinciale per minori in età 3 mesi/17 anni, indipendentemente se di gruppo o individuale erogate da enti pubblici, privati, organizzazioni del terzo settore e volontariato si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n 1260 del 21 agosto 2020 ed eventuali successive modifiche della medesima (“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n 322 inerente lo strumento dei buoni di servizio relativo alla programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 218-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia-lavoro in grado di affrontare con maggior efficacia l’emergenza epidemiologica da COVID 19 per l’anno scolastico educativo 2020/2021”) nonché le Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e formative approvate con Ordinanze del Presidente della Provincia del 25 agosto 2020, del 3 settembre 2020 e con nota del Dipartimento di prevenzione dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di data 11 settembre 2020;
20) resta inteso che, a prescindere dalle disposizioni di settore, nell’ambito delle attività di cui al punto precedente, va rispettato in modo rigoroso il divieto di gare, competizioni e attività in senso lato connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-ricreativo-amatoriale, così come previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020 (per l’individuazione degli sport di contatto si rimanda all’apposito provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport);
Trasporto pubblico
21) a far data dal lunedì 26 ottobre 2020, con la gradualità consentita dalla contrattualizzazione dei nuovi servizi, Trentino trasporti e Trenitalia procedano per la rispettiva competenza a:
potenziare in ambito extraurbano gomma l'offerta di posti al fine di ridurre tendenzialmente del tutto i carichi in piedi entro il giorno 31 ottobre, con un coefficiente di riempimento medio del 65% che tenga conto solo dei posti a sedere e comunque mai oltre il limite della ordinanza prot. 537065/2020-1 di data 03 settembre 2020;
- potenziare il servizio ferroviario locale (in particolare nella tratta Rovereto-Trento) con analogo obiettivo tendenziale del 70% di riempimento dei rotabili;
- potenziare i servizi urbani con utilizzo dei turni di riserva disponibili ad esito della chiusura del servizio serale dopo le 20.30 nonché , per i medesimi servizi, prevedere a far data da lunedì 26 ottobre 2020 l’apertura nelle ore di punta del maggiore afflusso studentesco, tra le 7 e le 8, le 12 e le 13:30 e le 17 e 18:30, di tutte le porte, e quindi con salita non solo della porta anteriore ma anche da quella posteriore lasciando a quella centrale il compito di porta di discesa, al fine di ridurre gli assembramenti in fase di salita nella parte anteriore dei bus;
Organizzazione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo
22) la prosecuzione dell’attività didattica ed educativa in presenza per i servizi educativi per l’infanzia e per il primo ed il secondo ciclo di istruzione;
23) le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative in ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza del personale convocato, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 567 del 30 aprile 2020;
24) per quanto riguarda il Servizio di istruzione e formazione del secondo ciclo, qualora ricorrano situazioni critiche o di particolare rischio riferite a specifici contesti territoriali, previa comunicazione al Dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, da parte delle autorità comunali o dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche e formative territorialmente interessate, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica previste dall’ordinamento scolastico provinciale (legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006), incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, secondo quanto previsto dal Piano operativo dell’istruzione anno scolastico 2020-2021 (delibera della Giunta provinciale n. 1030 del 22 luglio 2020). Può essere altresì prevista la possibilità di modulare gli ingressi di entrata e di uscita degli studenti, anche applicando forme di turnazione nell’arco della giornata;
25) il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto della libertà di partecipazione nonché della segretezza del voto, in conformità alle indicazioni dell’Amministrazione;
Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico
26) nell’ambito dei sevizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora vengano riscontrate due positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
27) nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all’interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
28) in ogni caso, relativamente a quanto sopra previsto, resta salva la discrezionalità della Centrale Covid di valutare le misure adeguate da adottare in relazione al caso concreto, nell’ambito dei protocolli di settore;
Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari, nonché degli operatori del Servizio piste del Corpo forestale del Trentino
29) di prorogare fino al 30 giugno 2021, l’autorizzazione (scaduta o in scadenza) all’uso dei defibrillatori conseguita da parte dei Vigili del Fuoco permanenti e volontari della Provincia Trento e degli operatori del Servizio piste del Corpo forestale del Trentino;
30) si evidenzia in ogni caso la necessità di procedere da parte dei soggetti indicati al punto precedente, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore.
Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
31) è prorogata fino al 24 novembre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito al “Distanziamento interpersonale" (ad esclusione di quanto previsto dal protocollo allegato alla presente ordinanza) e all’ "Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 24 ottobre 2020;
32) è prorogata fino al 24 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1, in merito a "Servizio di buffet', "Impianti a fune", "Luoghi di riparo in montagna" e "Ristorazione e pubblici esercizi";
33) è prorogata fino al 24 novembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 18 agosto 2020 prot. 50218/1 in merito a "Attività del ballo nelle discoteche e nei luoghi assimilati';
34) restano salve le disposizioni previste dai punti 4), 5) e 6) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 ottobre 2020, prot. 619122;
E RACCOMANDA FORTEMENTE
35) relativamente alle persone con più di 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);
36) con riguardo alle abitazioni private, di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza
37) di favorire il lavoro agile, laddove praticabile, nei luoghi di lavoro pubblici o privati aventi sede sul territorio provinciale;
38) di sospendere ovvero limitare ai casi strettamente necessari le attività sociali;
39) agli studenti e ai lavoratori pendolari che si rechino fuori dai propri territori comunali di residenza o di domicilio, di limitare gli spostamenti al solo tragitto casa- scuola/università o casa-lavoro, prestando particolare attenzione al rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
Disposizioni finali
40) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al 24 novembre 2020, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate. Si applicano altresì le ulteriori disposizioni dei Dpcm 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 qualora coerenti con il contenuto della presente ordinanza.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
Indicazioni di modifica al protocollo ristoranti e pubblici esercizi
Visto il quadro epidemiologico attuale ed i dati che emergono dalle indagini epidemiologiche condotte sul territorio della Provincia di Trento, si ritiene che l'adozione di misure restrittive per pubblici esercizi e ristoranti di seguito riportate a modifica del protocollo approvato nella delibera di Giunta Provinciale 689/2020 possano consentire il prolungamento delle attività anche nelle ore serali.
Le modifiche alle misure esistenti riguardano i rapporti tra persone e alcune misure organizzative.
In particolare:
• tavoli con massimo 4 posti a sedere e rimane ferma l'indicazione per i ristoranti e bar i tavoli dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra sedia, sia maggiore di 1 m e che i clienti che sono rivolti l'uno verso l'altro siano distanziati da almeno 1 metro, anche lateralmente;
• Il distanziamento allo stesso tavolo non è necessario se i clienti sono conviventi, per questa fattispecie il limite di 4 persone può essere superato. In tal caso al momento della prenotazione o all'accesso al locale dovrà essere acquisto il numero di telefono e nominativo del responsabile del nucleo di conviventi; viene meno la disposizione dei frequentatori abituali per l'occupazione dei tavoli;
• possono essere utilizzate barriere fisiche tra tavoli e sui tavoli e dovranno essere in materiale liscio, impermeabile e igienizzabile, purché gli ambienti siano correttamente arieggiabili e arieggiati;
• deve essere indicato il numero massimo di posti a sedere e in piedi; devono essere presenti indicazioni chiare su come devono comportarsi i clienti se i posti a sedere o in piedi sono già occupati;
• il servizio al banco potrà essere consentito solo per le consumazioni veloci di bevande, deve essere stabilito quante persone possono essere servite al banco in contemporanea garantendo il distanziamento di almeno 1 metro;
• dalle ore 18.00 non potrà essere fatto il servizio al banco; l'attività dei pubblici esercizi potrà essere svolta tra le ore 5.00 e le ore 20.00, la ristorazione potrà essere svolta tra le ore 5.00 e le ore 22.00;
• al tavolo del cliente non sarà possibile lasciare a libero servizio condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati tra un cliente e l'altro o sostituiti. Si rammenta quindi di prestare attenzione a come viene comunicato il menu al cliente. I giornali, le riviste e i libri di carta non dovranno essere messe a disposizione dei clienti, così come materiali ludici di cui non sia possibile una accurata disinfezione (es. carte da gioco);
• all'entrata del locale prima delle sale da pranzo e/o del bar così come alla cassa dovrà essere posizionato un dispenser con soluzione disinfettante e con l'indicazione di utilizzo prima dell'accesso;
• tutto il personale dipendente deve indossare mascherine chirurgica; per il personale con contatto frequente e ravvicinato con i clienti, deve essere valutata l'opportunità - a maggiore tutela - di adottare un filtrante facciale (FFP2 o FFP3 senza valvola).
Si rammentano le regole generali che restano ferme:
• ambienti aerati
• igiene delle mani
• distanziamento sociale
• mascherina
• in caso di sintomi rimanere a casa e contattare il proprio medico.