Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile ed urgente 30 ottobre 2020, n. 50/2020
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO
• l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, l'articolo 9, comma 1, punto 10 e l'articolo 52, comma 2, dello Statuto d'autonomia, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 08.05.2020, n. 4, nella sua versione vigente;
• il DPCM del 24 ottobre 2020;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 29 del 06.06.2020 e n. 49 del 25.10.2020;
CONSTATATO
• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;
• in considerazione del fatto che l'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 29/2020 del 06.06.2020 ha previsto eccezionalmente, per i piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi in riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento non più di 5 rate bensì di dieci rate anche non consecutive;
• che in considerazione del perdurare dello stato di emergenza e della proroga della sospensione dei pagamenti sino al 31.12.2020, introdotta con il decreto-legge n. 129/2020 del 20.10.2020, che ha comportato la modifica dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, e dell'articolo 152, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, si ritiene opportuno estendere tale agevolazione anche ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa fino al 31.12.2020;
• che l'aggravarsi della situazione epidemiologica, come risulta dalla lettera del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria del 29 ottobre 2020, n. di protocollo 0151044, richiede l'adozione di misure ulteriormente restrittive su tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire un ulteriore acuirsi della curva del contagio da COVID-19;
 

ORDINA

1) in relazione all'obbligo di protezione delle vie respiratorie di cui al punto 1) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020, sono fatti salvi i protocolli previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
2) il punto n. 4) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o d'urgenza;”
3) il punto n. 21) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;”
4) il punto n. 30) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri residenziali di formazione permanente e ad eccezione delle biblioteche;”
5) il punto n. 31) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia e doposcuola continua a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento in presenza e la didattica a distanza si alternano: fino al massimo del 50% del numero di studenti frequenta la didattica in presenza presso la rispettiva scuola. Nelle scuole del secondo ciclo vige l'obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie;”
6) il punto n. 34) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;”
7) il punto n. 38) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“le attività commerciali al dettaglio sono consentite fino alle ore 18.00 e rimangono chiuse nei giorni festivi e di domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai sono esentati dalle restrizioni di cui al periodo precedente. I negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono esentati dall'obbligo di chiusura alle ore 18.00, ma rimangono chiusi nei giorni festivi e la domenica;”
8) il punto n. 39) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“oltre a quanto disposto al punto 38), le attività commerciali al dettaglio situate in centri commerciali ai sensi del codice del commercio provinciale (legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12) rimangono chiuse anche il sabato, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai;”
9) il punto n. 40) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo che siano tutti conviventi - e rimanendo nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti. Le attività di somministrazione di bevande, le gelaterie e le pasticcerie rimangono chiuse il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano il rispetto delle misure di sicurezza in essere. Anche gli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai /lavoratori garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del distanziamento interpersonale. È sempre possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita da asporto o con consegna a domicilio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto;”
10) il punto n. 41) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è revocato;
11) il punto n. 42) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020 è così sostituito:
“dalle ore 18.00 è vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto, sia in prossimità dei locali, sia sulle vie e sulle piazze; i Sindaci possono emanare disposizioni ulteriori e più restrittive;”
12) sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo, e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
13) ad integrazione del punto n. 11) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 49 del 25.10.2020, si precisa che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria esclusivamente all'aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Inoltre, indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che nell'anno corrente partecipano a campionati e/o competizioni internazionali o nazionali;
14) per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili,
propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora. Può inoltre mettere a disposizione dei Comuni, o di gestori incaricati dai Comuni, parti di immobili utilizzati per la gestione dei centri statali di accoglienza per richiedenti asilo, ai fini della gestione di soluzioni abitative temporanee per persone, ospitate negli stessi centri, che sono giunte a conclusione del progetto statale di accoglienza e per le quali è in via di definizione il passaggio a soluzioni abitative autonome;
15) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2020, di prevedere che la decadenza dal beneficio di rateazione avvenga al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive. L'efficacia del presente punto non si esaurisce il 24 novembre 2020;
16) nella giornata del 1° novembre 2020 gli esercizi commerciali situati nelle immediate vicinanze dei cimiteri che vendono fiori, lumini e altri articoli dedicati ai cimiteri, possono rimanere aperti, fino alle ore 18.00.
Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dal 31 ottobre al 24 novembre 2020, salvo diversamente disposto.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto diretta alla collettività, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini, e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario Speciale per l'emergenza COVID-19