Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio
- Ufficio procedimenti disciplinari
Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e, in particolare, l'articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;
VISTO il proprio precedente decreto n. 97 del 25 marzo 2019 che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l'articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
VISTA la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto nella medesima data;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;
VISTO l'accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il proprio decreto n.61 del 13 marzo 2020, come modificato dal successivo decreto n.71 del 27 marzo 2020, di individuazione, ai sensi delle disposizioni nazionali e interne sopra citate, le attività indifferibili da rendere in presenza, di competenza di questa Direzione generale;
VISTO il decreto del Segretario generale n. 120 del 7 agosto 2020;
VISTO il proprio decreto n. 188 del 15 settembre 2020 di attuazione del citato decreto per la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che, nel recare misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, all'articolo 3, comma 3, prevede che nelle pubbliche amministrazioni sia incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34;
VISTO il decreto del Segretario generale n.142 del 16 ottobre 2020 di incentivazione del lavoro agile, in attuazione all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020, con il quale è stato incentivato il lavoro agile, in attuazione all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione ivi previsti;
VISTO il proprio precedente decreto n.221 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell'ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 143;
VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 2020, con cui sono state stabilite ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale sono state individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile;
VISTO il decreto del Segretario generale n.146 del 26 ottobre 2020 diretto ad incentivare il lavoro agile, anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del proprio decreto n.143 del 16 ottobre 2020, in attuazione delle recenti disposizioni normative adottate in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;
RITENUTO di dare attuazione al citato decreto del Segretario generale n. 146 del 2020 per i dipendenti della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari,
DECRETA
Articolo 1
(Incentivazione del lavoro agile)
1. A decorrere dalla data del 28 ottobre 2020 la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari programma la propria attività assicurando il massimo ricorso al lavoro agile per le attività compatibili con tale modalità lavorativa, anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020 e del proprio Decreto n.221 del 16 ottobre 2020, adeguando a tal fine l'organizzazione dei propri uffici per garantire la continuità del servizio.
Articolo 2
(Modalità organizzative)
1. A garanzia della funzionalità delle sedi, sono individuate le seguenti attività che devono essere svolte in presenza, assicurate con gli indicati contingenti minimi di personale per ciascuna giornata lavorativa, a rotazione e mediante ricorso alle misure di flessibilità dell'orario di lavoro previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, secondo modalità concordate tra i dirigenti preposti ai predetti servizi e i dipendenti interessati:
• Segreteria Direzione generale: un dipendente
• Gestione archivi del personale: un dipendente
• Portinerie: un dipendente per turno per la sede di via Veneto, due dipendenti per turno per la sede di via Flavia, un dipendente per turno per la sede di via Fornovo in modo da garantire la presenza di un solo dipendente a presidio di ciascun accesso, senza momenti di compresenza con l'esclusione del tempo strettamente necessario per il passaggio di consegne
• Ufficio del consegnatario: un dipendente, addetto alla verifica della quotidiana esecuzione dei contratti di manutenzione e di pulizia delle sedi, nonché alla gestione dei fornitori di beni e servizi
• Servizio automobilistico: due autisti disponibili con le rispettive autovetture
• Servizio postale: un dipendente, per ciascuna delle sedi di via Flavia e di via Fornovo, per il ritiro e la partenza della corrispondenza cartacea
• Servizio di custodia: assicurato con le ordinarie modalità e con reperibilità secondo i turni.
2. I dipendenti assegnati ai servizi di cui al comma 1, per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa non è svolta in presenza, svolgono attività di lavoro agile e sono impegnati nei compiti a loro assegnati, secondo le rispettive competenze, dalla Direzione generale nonché nei percorsi formativi necessari per la valorizzazione professionale, a tal fine organizzati per i medesimi dipendenti con partecipazione da remoto.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i dirigenti programmano, organizzano e concordano con i propri collaboratori le attività che richiedano la presenza in sede, limitando la compresenza nella medesima giornata lavorativa in modo tale da assicurare la presenza di non più di un dipendente per ciascuna stanza e comunque limitando l'attività in sede a quella strettamente necessaria per evitare l'interruzione del servizio. In ogni caso, l'attività in presenza non può svolgersi, per ciascun dipendente, per più di due giorni nella settimana lavorativa. Nell'esercizio della programmazione i dirigenti privilegiano, per lo svolgimento dell'attività in presenza, il personale che ne faccia volontariamente richiesta.
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia fino al 24 novembre 2020.
2. I propri precedenti decreti n. 188 del 15 settembre 2020 e n.221 del 16 ottobre 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili.
3. Il presente decreto deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti della Direzione generale e pubblicato sulla intranet istituzionale.
Roma, 28 ottobre 2020
Stefania Cresti