Categoria: Prassi amministrativa
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Prot. n. 259854/2020
Agenzia Entrate
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone


1. Oggetto del provvedimento
1.1. Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:
a) del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.
1.2. Con il presente provvedimento, inoltre, sono definite le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
 

2. Comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'ammontare delle spese ammissibili
2.1. I soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere ai crediti d'imposta di cui al punto 1.1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello di “Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione” (di seguito “Comunicazione”), con le relative istruzioni. Con una stessa Comunicazione è possibile indicare le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, oppure a uno solo di essi.
2.3. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante:
a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2.4. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
 

3. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34)
3.1 La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.
3.2 Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima Comunicazione;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.3.
3.3 La Comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti ceduto ai sensi del punto 4.
3.4 I soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni indicano, nell'apposito campo del modello di Comunicazione, il tipo di attività economica svolta, rappresentato da uno dei codici riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui il codice indicato non risulti associato al soggetto beneficiario in base a quanto comunicato all'Agenzia delle entrate con i modelli AA7/AA9, la Comunicazione è scartata.
3.5 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 120, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, l'Agenzia delle entrate trasmette quotidianamente al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, tramite e-mail generata automaticamente, l'ammontare del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni di cui al punto 3.1 validamente presentate dai contribuenti.
3.6 L'ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L'ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
3.7 Il credito d'imposta, fino all'ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.
3.8 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 3.6, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
 

4. Cessione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 122, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
4.1. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.
4.2. La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
4.3. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la Comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
4.4. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto 4.2.
4.5. Dopo l'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
4.6. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021.
4.7. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
4.8. La comunicazione dell'ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 4.2.
4.9. Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui al punto
4.2.
 

5. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
5.1 La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
5.2 Nello stesso periodo di cui al punto precedente è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Se l'ultima Comunicazione inviata contiene le spese relative a entrambi i crediti d'imposta di cui al presente provvedimento e la Comunicazione successiva si riferisce solo a uno dei due crediti d'imposta, per l'altro credito d'imposta resta valida l'ultima Comunicazione;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 2.3.
5.3. Nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.
5.4. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
5.5. Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.
5.6. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 5.4, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
c) non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;
d) con successiva risoluzione è istituito un apposito tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
 

6. Cessione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 122, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
6.1. Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.
6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 5.4.
6.3. Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui al punto precedente.
6.4. Dopo la comunicazione dell'accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario utilizza il credito:
a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.
6.5. Ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.
6.6. In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.
6.7. La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui al punto 6.2.
6.8. Il successivo cessionario utilizza i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità di cui al punto
6.2.


7. Controlli
7.1. Ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti. Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo l'amministrazione finanziaria verificherà:
a) in capo al beneficiario originario, l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
b) in capo ai cessionari, l'utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.


8. Trattamento dei dati
8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata:
a) nell'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120.
Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) nell'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125. Il comma 4 dello stesso articolo 125 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del richiamato articolo 125;
c) nell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati nel medesimo articolo 122 (tra cui figurano i crediti di cui agli articoli 120 e 125) possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
8.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:
- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese che danno diritto ai crediti d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o tramite un servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un intermediario di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito è effettuata, direttamente dal cedente, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
8.5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta.
8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta e dell'eventuale cessione dei crediti è stata eseguita l'analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
 

9. Disposizioni comunitarie
9.1. Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera a), si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.


Motivazioni
L'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce a determinati soggetti un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120. Il comma 4 dello stesso articolo 120 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Inoltre, l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 125. Il comma 4 dello stesso articolo 125 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del richiamato articolo 125.
In proposito, l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati nel medesimo articolo 122 (tra cui figurano anche i crediti di cui agli articoli 120 e 125) fino al 31 dicembre 2021 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il successivo comma 5 del richiamato articolo 122 prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative del medesimo articolo 122, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definiti:
- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d'imposta, ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In particolare, per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e che, come stabilito dal legislatore, il relativo credito d'imposta possa comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. In questo modo, oltre a rendere coerente la scadenza di presentazione della comunicazione con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui dovrà essere indicato il credito fruibile, i beneficiari avranno a disposizione un lasso di tempo molto ampio per effettuare la comunicazione propedeutica all'utilizzo del credito, fermo restando che la fruizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.
Invece, per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Infine, è stato stabilito che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
 

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 

Roma, 10 luglio 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini