Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 novembre 2020, n. 24385 - Danno differenziale e denunciata simulazione dolosa di inabilità. Rigetto


 

Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO
Data pubblicazione: 03/11/2020
 

Rilevato che
La BEPA s.r.l. chiedeva alla Corte d'appello di Potenza la revocazione della sentenza n.528\13, emessa dalla medesima Corte, inerente il risarcimento del danno differenziale richiesto alla società dal dipendente T. in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il 13.10.13.
Con tale sentenza la Corte escludeva il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50% (ritenuto dal Tribunale), raddoppiando conseguentemente la misura del risarcimento spettante al T. (€. 294.980,85).
La Bepa s.r.l. lamentava che tale sentenza era affetta da dolo della parte (T.) per avere artatamente simulato e dedotto uno stato di infermità maggiore di quello effettivamente conseguente dall'infortunio de quo.
Con sentenza depositata il 12.1.16, la Corte d'appello di Potenza rigettava il ricorso per revocazione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.r.l. Bepa, affidato ad unico motivo, cui resiste il T. con controricorso, mentre la Zurich propone un ricorso incidentale adesivo al ricorso Bepa s.r.l., poi illustrato con memoria.

Considerato che
La BEPA s.r.l. denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art.395, n.1, c.p.c., per non avere la Corte d'appello ritenuto integrata la fattispecie del dolo processuale.
Il motivo è in larga parte inammissibile (laddove censura apprezzamenti di fatto della sentenza impugnata) e per il resto infondato, avendo la Corte di merito considerato che lo stato ed il grado di inabilità del T. era stato accertato dalla collegiale medica dell'INAIL, in base ai certificati e referti del s.s.n. (Ospedale di Melfi e Ospedali Riuniti di Foggia), oltre che da ulteriore esame medico INAIL cui venne sottoposto il T..
Ha pertanto correttamente escluso che l'assicurato potesse aver dolosamente simulato (con artifici e raggiri idonei ad impedire al giudice l'accertamento della verità, Cass. n. 25761\13) il suo stato di inabilità.
Quanto ampiamente accertato in sede sanitaria amministrativa, esclude evidentemente il lamentato dolo.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, così come il ricorso incidentale adesivo proposto dalla ZURICH s.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta i ricorsi proposti dalla BEPA s.r.l. e della ZURICH s.p.a. Condanna tali società al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in €.200,00 per esborsi, €.10.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, 1 del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle dette società, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 10 luglio 2020