Tipologia: Accordo
Data firma: 29 giugno 1996
Validità: 01.04.1996 - 30.03.2000
Parti: Unicoop-Firenze, Unicoop-Pontedera, Consorzio Coop Consumo di Pontedera, SIC, Valdarno Ipercoop Spa e OO.SS. Regionali e Provinciali, delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Siena e Arezzo, di categoria unitamente ai Consigli Sindacali Aziendali Unitari delle Aziende
Settori: Commercio, Gruppo Unicoop Firenze
Fonte: RSU UNICOOP Firenze

Sommario:

 Premessa
1) Materie del confronto - Diritti di informazione
• 1.1 - Livello di Gruppo
• 1.2 - Livello di Canale
• 1.3 - Livello di Unità Produttiva
• 1.4 - Diritti di informazione
2) Strumenti di partecipazione
3) Diritti sindacali
4) Occupazione - Mobilità
 5) Sistema retributivo
• 5.1 - Premio aziendale di gruppo
• 5.2 - Premio Variabile
6) Previdenza integrativa
7) Orario di lavoro
8) Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Dichiarazione a verbale congiunta delle parti

Accordo del Gruppo Unicoop Firenze

Oggi, 29 Giugno 1996, la Unicoop-Firenze, la Unicoop-Pontedera, il Consorzio Coop Consumo di Pontedera, la SIC, la Valdarno Ipercoop Spa (di seguito denominata VI) [...] e le OO.SS. Regionali e Provinciali, delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Siena e Arezzo, di categoria unitamente ai Consigli Sindacali Aziendali Unitari delle Aziende stesse nelle persone di:
per la Filcams Cgil [...], per la Fisascat Cisl[...], per la Uiltucs Uil [...] incontratesi per esaminare il programma di sviluppo delle Aziende medesime per il quadriennio 96/99, che si allega,

premesso
- che si è preso atto dell'esigenza di pervenire ad un piano di ristrutturazioni aziendali conseguenti alle profonde trasformazioni in atto nel settore commerciale, alle eccedenze degli organici che queste hanno prodotto e possono produrre in maniera consistente, alla inderogabile necessità di abbassare i costi complessivi, di aumentare le competitività aziendali nonché di tutelare i livelli occupazionali;
- che nel perseguimento dell'obiettivo del mantenimento degli organici si prende in esame la possibilità di rafforzare le compagini societarie attraverso il coinvolgimento delle aziende interessate nella definizione di una politica di Gruppo con conseguenti nuovi assetti societari;
- che le società Unicoop-Firenze, Unicoop-Pontedera, Consorzio Coop Consumo di Pontedera, SIC e VI danno vita al Gruppo Unicoop-Firenze costituendone l'attuale composizione insieme alle future società di gestione dei nuovi Ipermercati compresa la Società che gestirà il Canale Minimercati. Inoltre le Società sopra citate si sono dimostrate interessate a tale progetto anche in vista della possibilità di attivare logiche di mobilità interna nell' ambito del quadro costituendo al fine di tutelare i livelli occupazionali comprese le condizioni contrattuali dei lavoratori;
- che si è rilevata dalle parti, per le considerazioni e le finalità condivise nei punti precedenti, la opportunità di assestare il trattamento economico e l'orario di lavoro dei dipendenti delle aziende interessate secondo criteri uniformi;

- premesso inoltre che tale progetto prevede:
- la unificazione tra le società Unicoop-Firenze, Unicoop-Pontedera e Consorzio Coop Consumo di Pontedera;
- la realizzazione di copiosi investimenti in nuove e più moderne strutture di vendita, con positivi riflessi occupazionali;
- le ristrutturazioni aziendali incentrate sulla costituzione di aziende autonome per la direzione e la gestione di specifici canali distributivi (Minimercati, Supermercati, Ipermercati) con l'obiettivo di far divenire ciascun canale leader di mercato nella propria tipologia;
- la necessità di una puntuale ridefinizione del posizionamento strategico di ciascun canale, in termini di politiche di offerta, prezzi, promozionali e acquisti, corrispondente ad indubbi livelli qualitativi che garantisca la sicurezza e la salute dei consumatori nonché la tutela del loro potere di acquisto;
- la completa revisione dei sistemi logistici ed informatici tesa all' aumento dell' efficienza e al contenimento dei costi;
- premesso anche che la realizzazione di questo impegnativo programma di sviluppo e di ristrutturazioni aziendali, da attuarsi con il coinvolgimento dei dipendenti, delle RSU e delle OO.SS., dovrà fondarsi su di una politica unitaria di Gruppo, specie nel campo delle relazioni sindacali, della formazione e sviluppo delle risorse umane la quale, oltre a valorizzare e rafforzare l'autonomia direzionale e gestionale di ciascun canale per una più efficace competitività, garantisca il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori stabiliti dall'insieme della contrattazione collettiva e consideri la loro partecipazione a questo processo di sviluppo una scelta strategica decisiva per conseguire maggiore competitività e per la costruzione effettiva e funzionale del nuovo Gruppo Unicoop-Firenze.
[...]
Il presente accordo, infine, è anche destinato a riordinare la normativa oggi esistente derivante dalle contrattazioni integrative aziendali e loro applicazioni:

1) Materie del confronto - Diritti di informazione
Le parti, fermo restando quanto previsto in materia di contrattazione di secondo livello dal vigente CCNL, concordano quanto segue:

1.1 - Livello di Gruppo
A questo livello di confronto sindacale, che realizza gli obblighi di contrattazione di secondo Livello, sono demandate le seguenti materie:
- relazioni sindacali,diritti sindacali e di informazione;
- politiche di sviluppo e livelli occupazionali;
- investimenti;
- pari opportunità;
[...]
Le parti concordano inoltre, che le materie definite a livello di Gruppo non possono essere riproposte a livello di Canale / Unità Produttiva.

1.2 - Livello di Canale
Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo di gruppo che ha effettuato la contrattazione di secondo livello, si rinvia a livello di canale per Minimercati , Supermercati ed Ipermercati e a livello di singolo Ipermercato per gli Ipermercati di nuova apertura, il confronto su tutte le materie caratteristiche della tipologia:
- strategie commerciali, nuovi investimenti e innovazione tecnologica;
- occupazione e mercato del lavoro;
- strumenti di flessibilità, regimi di orario;
[...]
- legge 626, prevenzione e sicurezza del lavoro.

2) Strumenti di partecipazione
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 del vigente CCNL, le parti, nell' intento di concretizzare la strategia di partecipazione cooperativa, concordano quanto segue:
A) Viene costituita una commissione, composta da n.6 membri nominati in rappresentanza del Gruppo Unicoop-Firenze e della propria Associazione competente per livello e da n. 6 membri in rappresentanza delle OO.SS. Regionali e Aziendali, con compiti di informazione e di approfondimento dei progetti complessivi di sviluppo e/o di ristrutturazione del Gruppo e delle problematiche esposte nel corso dell'incontro di cui all' art. 2 punto C del CCNL.
Tale commissione potrà esprimere la propria valutazione sulle questioni affrontate nonché fornire le indicazioni che riterrà utili.
Si precisa che detta commissione si riunirà entro 10 giorni dalla richiesta di una delle parti e che i suoi componenti saranno nominati in via definitiva non modificabile salvo cause di forza maggiore.

B) Vengono, altresì, costituiti Comitati Paritetici aventi ognuno il compito di esaminare i progetti delle singole Aziende di Canale relativi a singole e specifiche tematiche.
Tale compito sarà svolto con tempestività successivamente allo iter formativo dei progetti iniziali delle singole Aziende di Canale approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle stesse ed in tempi congrui rispetto alla definizione dei progetti finali e dei relativi piani di fattibilità.
Detti Comitati paritetici esprimeranno la propria valutazione con un parere sui singoli progetti esaminati.
I Comitati Paritetici suddetti saranno composti da n. 6 membri nominati in rappresentanza delle singole Aziende e da n. 6 membri in rappresentanza delle rispettive RSU.

3) Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto al riguardo dal vigente CCNL al titolo XIV Diritti Sindacali, nonché dall'accordo tra Associazioni Cooperative e OO.SS. del 12/10/95 e del CIA 1992 dell'Unicoop Firenze, le parti, tenendo conto della nuova realtà di Gruppo, concordano di incontrarsi entro il 30/7/1996 al fine di definire complessivamente tale capitolo che è parte integrante del presente accordo.
Resta inteso che le soluzioni da ricercarsi per le RSU non potranno determinare aumenti di costi complessivi. Tale aspetto sarà tenuto presente anche nella definizione di altre eventuali previsioni legislative.

7) Orario di lavoro
L'orario di lavoro effettivo per le Aziende del Gruppo Unicoop-Firenze è di 36 ore settimanali. Tale orario non comporta di per sè cambiamenti all'organizzazione del lavoro.
Al fine della sua applicazione le parti fanno riferimento a quanto previsto al punto 1.3 del presente accordo.
Tale orario inoltre si attuerà con le seguenti tempificazioni e modalità:
- Unicoop-Firenze 36 ore settimanali dall'1/1/1997.
- Unicoop-Pontedera 36 ore settimanali dall'unificazione con Unicoop-Firenze.
- SIC 36 ore settimanali dall' 1/1/1997.
- VI 37 ore settimanali dall' 1/9/1996;
       36 ore settimanali dall' 1/11/1997.
- Nuove aperture Ipermercati:
37 ore settimanali trascorsi 18 mesi dall'apertura,
36 ore settimanali trascorsi 36 mesi dall'apertura.
I lavoratori delle aziende del Gruppo hanno diritto, per il ristoro nel posto di lavoro, ad una sosta non retribuita di 15 minuti giornalieri.
I lavoratori che decidessero di non effettuare detta sosta dovranno comunicarlo alla Direzione dell'unità produttiva. Tale decisione dovrà avere la durata minima di un anno.
I lavoratori, invece, che effettuano detta sosta prolungheranno il loro orario di lavoro giornaliero di 15 minuti al termine dell'orario stesso.
[...]

8) Decorrenza e durata
[...]
Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento ai Contratti Integrativi Aziendali ed alle norme contrattuali e di legge.
[...]

Dichiarazione a verbale congiunta delle parti
Qualora, in fase interpretativa, si dovessero verificare divergenze significative, le parti demandano alla Commissione prevista al Capitolo 2 punto A del presente accordo la interpretazione autentica del testo concordato.