Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Roma,
Ai Signori Direttori Generali
SEDE
Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI
Ai Signori Direttori degli Istituti
LORO SEDI
per il tramite dei Provveditorati
All'Ufficio del Capo del Dipartimento Ufficio I -Affari Generali
SEDE
Alle OO.SS. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
Alle R.L.S. per il tramite dell'ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE
OGGETTO: Lavoro agile emergenziale.
§ l. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre u.s., in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, sono state fornite nuove indicazioni in materia di lavoro agile nella P.A. (allegato 1).
Questo Dipartimento, unitamente al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, hanno avviato il confronto con le OO.SS. per realizzare un accordo sull'attuazione del lavoro agile emergenziale, ai sensi della normativa di contrasto alla pandemia Covid 19.
Nelle more della stipula del citato accordo, facendo seguito a precedenti disposizioni e tenuto conto della continua evoluzione normativa in corso, si intendono fornire le seguenti indicazioni in merito alla materia indicata in oggetto.
§ 2. In tale contesto, gli Uffici dovranno organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso le misure di flessibilità dell'orario di lavoro, fermi restando gli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva in tema di relazioni sindacali, consentendo l'accesso al lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del DL n. 18 del 2020, almeno al cinquanta per cento (o nella diversa percentuale prevista da successivi provvedimenti governativi) del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (cd. attività smartabili), anche, laddove possibile, mediante meccanismi di rotazione che consentano un più ampio coinvolgimento del personale.
Il lavoro agile potrà avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificatamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto.
La prestazione lavorativa è eseguita in modalità agile quando le attività assegnate al dipendente possano essere svolte senza la necessaria e costante presenza fisica nella sede di lavoro utilizzando, se necessario, le strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa, già nella proprietà o comunque nella disponibilità del dipendente, ovvero fomite dall'Amministrazione. Potranno, altresì, essere svolte in modalità agile anche attività e processi di lavoro che non presuppongano l'utilizzo di dispositivi informatici o l'accesso a banche dati.
Durante la prestazione in lavoro agile, il dipendente ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione nel rispetto degli obiettivi prefissati con il proprio dirigente; la prestazione lavorativa sarà monitorata e valutata, secondo criteri oggettivi e predeterminati indicati nel relativo progetto individuale, con particolare riguardo ai risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
Ogni dipendente interessato potrà presentare al dirigente una manifestazione di interesse ad accedere al lavoro in modalità agile. Il dirigente procederà all'assegnazione dei dipendenti al lavoro in tale modalità alternando, su base settimanale o mensile, giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.
Tenuto conto della esigenza di una rivisitazione dello schema di accordo di lavoro agile da sottoporre ai destinatari, rispetto a quelli già utilizzati in precedenza, ai fini della predisposizione dei relativi accordi/progetti per l'attuazione del lavoro agile semplificato, potrà essere utilizzato il modello che si allega alla presente nota sino alla definizione dell'accordo citato in premessa.
§ 3. Con l'occasione si segnala che ai sensi dell'art. 4, del DM 19/10/2020 citato in premessa, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il dipendente è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione. L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.
Si segnala, inoltre, la disposizione di cui all'art. 22 D.L. 28/10/2020, n. 137 che ha modificato l'articolo 21 bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. 126). Pertanto, la prestazione di lavoro in modalità agile del genitore, per tutto o parte del periodo corrispondente alla quarantena del figlio convivente, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, deve intendersi riferita ai minori di anni sedici (e non più quattordici, come originariamente previsto dal DL 104/2020, art. 21 bis).
Viene, inoltre, estesa la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza di un figlio convivente minore di anni sedici.
La norma prevede, altresì, che qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile e, comunque, in alternativa alla citata misura, uno dei genitori, alternativamente all'altro, possa astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro¹.
§ 4. Si richiamano, in conclusione, le precedenti indicazioni già fomite con le note 20 marzo 2020, n. 94745, 4 maggio 2020, n. 144747 e 28 maggio 2020, n. 183577 ed, in particolare, quelle che concernono il personale del Comparto Sicurezza, per il quale la possibilità di applicazione del lavoro agile deve intendersi limitata al solo personale impiegato in compiti amministrativi; restano altresì invariate le disposizioni relative alle peculiari figure professionali che richiedono l'indispensabile presenza fisica (quali Direttori e Comandanti di Reparto).
Ugualmente, l'esperienza pregressa relativa all'applicazione del lavoro agile nei confronti dei funzionari giuridico pedagogici - per la percentuale lavorativa che può essere prodotta a distanza - induce, nel quadro dell'emergenza epidemiologica in atto, a ritenere valide le disposizioni già impartite con la nota 4/05/2020, n. 144747.
Tanto premesso, si raccomanda di osservare le misure dettate dalle autorità governative affinché la prestazione lavorativa dei dipendenti, in presenza, avvenga nel massimo della sicurezza possibile.
Si invitano, inoltre, tutti gli uffici ad assicurare, fino al 31 dicembre del corrente anno, la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti avuto riguardo, in particolare, all'orario di entrata e di uscita, ferma restando la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti (cfr art. 4, DM 19/10/2020, MPPAA).
Confidando nella consueta massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione al personale dipendente della presente nota.
L'ufficio I del Capo Dipartimento provvederà alla divulgazione della presente nota presso gli uffici di staff.
Il Direttore Generale
Massimo Parisi
____
¹ Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della contribuzione, una indennità pari al 50% della retribuzione ordinaria, calcolata con le modalità di cui all'art 23, d.lgs 151/01 (art. 21 bis comma, 4 D.L. 104/2020). Il beneficio di cui all'art. 21 bis D.L. 104/2020 può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7 del predetto articolo, ovvero nei limiti di spesa aumentati dall'art. 22, comma 1, lett. c), per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Modello
Lavoro agile
PROGETTO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
TRA
____________________________________________________________________________
(intestazione dell’ufficio)
E
_____________________________________, nat___a il ___/___/19___ Codice fiscale: ______________________
dipendente dell’Amministrazione penitenziaria in servizio presso: ___________________________________________________________________ di _________________________________________________________________
con il profilo professionale di _______________________
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato □ Full Time - □ Part Time
Premesso che:
- l'art. 18 e seguenti della legge 22 maggio 2017, n. 81 disciplinano il cosiddetto “lavoro agile”
- con delibera della Presidenza del consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, fino al 15 ottobre 2020;
- Con nota 31 luglio 2020, n. 273729, è stata trasmessa la terza direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, che ha aggiornato ed adeguato al mutato contesto normativo le precedenti direttive del 4 e 16 marzo 2020;
- Letta la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto in pari data;
- Visto l’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 e in vigore dal 3 agosto 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica”, secondo il quale “1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e dì lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance”;
- Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, fino al 31 gennaio 2021 ;
- Visto il DPCM 13 ottobre 2020, ed in particolare l’art. 3, punto 3 che prevede che è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- Visto il Decreto 19 ottobre 2020, con il quale il Ministro della pubblica amministrazione ha inteso stabilire specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO
_______________________________________ (d’ora in avanti, per brevità, “il lavoratore”) accetta di svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile presso la propria residenza o domicilio e, precisamente a
_______________________________________ ,( ___)
via __________________________________ n. ______________CAP _________
sottoscrivendo il presente accordo individuale.
Qualora se ne presentasse la necessità, il lavoratore potrà modificare l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile solo mediante integrazione del presente progetto individuale, con la medesima forma scritta.
L inserimento in attività lavorativa in modalità di lavoro agile non comporta per il lavoratore alcuna modifica nella natura giuridica del proprio rapporto di lavoro subordinato, regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti, fatti salvi gli aspetti indicati nel presente atto.
Il lavoratore effettua la prestazione di lavoro a distanza secondo le modalità di seguito indicate.
ARTICOLO 2 - DURATA
Il presente progetto ha durata dal_____ al ____________.
Lo svolgimento del progetto è comunque automaticamente interrotto dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza disposto dalle Autorità competenti.
ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL LAVORO AGILE
a) L’attività lavorativa in modalità di lavoro agile sarà svolta dal dipendente mediante utilizzo di strumenti di lavoro, anche tecnologici, di proprietà dello stesso (o eventualmente fomite dall’Amministrazione). In caso di strumenti tecnologici deve essere considerata la corrispondenza ai requisiti tecnici indicati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati - DGSIA; il lavoratore si impegna a mettere a disposizione i collegamenti internet e telefonici privati;
b) Il lavoratore si impegna a rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento a quanto previsto dall’informativa dell’INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, 1. 81/2017, di cui all’avviso sul portale INAIL del 26 febbraio 2020 e dichiara di aver preso visione della specifica documentazione, allegata al presente accordo e comunque rinvenibile sul sito istituzionale;
c) Il lavoratore si impegna, altresì, a rispettare la normativa vigente in materia di tutela della privacy e di sicurezza dei dati;
d) In caso di sopravvenienza di problematiche tecniche che rendano impossibile lo svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, il lavoratore è tenuto a riprendere servizio presso la struttura di assegnazione.
e) Nello specifico le attività delocalizzabili (tali cioè da non postulare la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto), che saranno svolte dal lavoratore in modalità di lavoro agile, saranno le seguenti:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E ORARIO DI LAVORO
a) Il lavoratore renderà la propria prestazione in modalità di lavoro agile, per giorni_________ alla settimana, con le seguenti modalità:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b) I restanti giorni della settimana, il lavoratore renderà la propria prestazione presso la sede dell’ufficio, secondo l’ordinario orario di lavoro.
c) La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolgerà con le seguenti modalità:
1. L’orario giornaliero non potrà eccedere quello previsto dalla relativa contrattazione nella singola sede di servizio comprensivo del periodo di pausa;
2. Fascia oraria in cui collocare la prestazione lavorativa nei limiti di orario sopra indicati:
dalle _________alle _____________;
3. Fasce orarie di reperibilità per comunicazioni di servizio: ______/ ____,__ /_____.
d) L’attività assegnata potrà essere svolta dal lavoratore a sua discrezione nelle fasce orarie suddette.
e) L Amministrazione potrà convocare il lavoratore per riunioni ed incontri specifici, previo congruo preavviso.
f) Il lavoratore che eccezionalmente, per motivate e documentate ragioni personali o familiari, abbia necessità di allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà informare preventivamente l’Ufficio.
g) La mancata reperibilità potrà dar luogo alla revoca del presente progetto, ai sensi dell’articolo 8.
h) Durante le giornate di lavoro in modalità di lavoro agile le funzioni inerenti la gestione e l’organizzazione del lavoro attribuite dal dirigente, o da un suo referente, saranno assolte per via telefonica o telematica. Le comunicazioni tra l’Ufficio e il lavoratore, anche per finalità di monitoraggio e controllo della prestazione nonché di esercizio del potere direttivo datoriale, avverranno dunque mediante chiamate o messaggi di testo su e da cellulare personale o linea fìssa privata e/o mediante e-mail (istituzionale o personale) o messaggistica Whatsapp, Messenger, Telegram ovvero altri applicativi che il lavoratore si impegna ad installare sui propri dispositivi a richiesta dell’Amministrazione. A tal fine, il lavoratore indica, garantendone la piena funzionalità le seguenti utenze telefoniche e mail:
• utenza telefonica 1 : +39 _____________/______________________________________________________________;
• utenza telefonica 2: +39 _____________/______________________________________________________________;
• email: ______________________________________________________________@___________.
g) Qualora se ne presentasse la necessità, il lavoratore potrà modificare l’indicazione delle utenze suddette solo mediante integrazione del presente progetto individuale, con la medesima forma scritta. Il lavoratore dichiara
□ di disporre e di impegnarsi a utilizzare per la propria prestazione di lavoro agile:
• Connessione internet
□ di disporre e di impegnarsi a utilizzare per la propria prestazione di lavoro agile:
• Computer o notebook con sistema operativo
MacOs 10.13 o superiore □
Windows 7 o superiore □
• Tablet con sistema operativo
IOs 10.3.3 o superiore □
Windows 7 o superiore □
□ di ricevere in consegna dall’Amministrazione, se disponibili, (nella piena consapevolezza che il dispositivo dovrà essere immediatamente restituito al termine del presente progetto e che lo stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente da lui e soltanto per la propria prestazione di lavoro agile, a pena di revoca del progetto ai sensi dell’articolo 8):
• Computer o notebook ______________________________________________________________
h) Il lavoratore dovrà prestare la sua attività lavorativa con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni sull’esecuzione del lavoro ricevute dal dirigente.
i) Il lavoratore dovrà ottemperare all’ esecuzione dei compiti assegnati e svolgere la propria attività nei termini previsti senza creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo.
1) Il lavoratore dovrà mantenere la riservatezza sia sulle informazioni in suo possesso sia sulle banche dati a disposizione e attenersi a quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI
Il dirigente dell’ufficio o un suo referente indicherà al lavoratore le specifiche attività da svolgere e i risultati minimi da conseguire.
L’Amministrazione procederà al monitoraggio delle prestazioni lavorative nelle giornate di lavoro agile, mediante le comunicazioni di cui al precedente articolo 4, nonché direttamente nei giorni in cui il lavoratore renderà la propria prestazione presso la sede di lavoro.
La verifica dei risultati avverrà avvalendosi dei seguenti indicatori:
• Il dipendente, secondo cadenza concordata, produce un report con le attività svolte (es.: percentuale/valore numerico) da inviare via e-mail al superiore o con altre modalità concordate con il superiore.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
a) Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, non subisce alcuna modifica, non derivando dalla prestazione di lavoro agile alcun diritto all’acquisizione di incrementi retributivi.
b) Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo lavoro, durante le giornate svolte in modalità di lavoro agile non sono configurabili prestazioni straordinarie, né è prevista la corresponsione di buoni pasto.
c) Non saranno riconosciute indennità relative a turno, disagio ed altre indennità giornaliere legate alle modalità di svolgimento della prestazione;
d) Il lavoratore può continuare ad essere inserito nei turni di reperibilità per servizi previsti dall’Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
ARTICOLO 7 - RIMBORSI SPESE
Nessun onere potrà essere addebitato all’Amministrazione per rimborso spese e/o copertura dei costi sostenuti per la rete internet, l’uso del telefono, la stampa di documenti e per eventuali investimenti e/o spese di energia e di mantenimento in efficienza dell’ambiente di lavoro.
Il lavoratore si impegna a tenere aggiornati i sistemi di protezione dei propri dispositivi utilizzati per le prestazioni in modalità di lavoro agile e a prevenire possibili danni al patrimonio informatico dell’Amministrazione.
ARTICOLO 8 - REVOCA
L’Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, potrà revocare in qualsiasi momento l’esecutività del presente progetto individuale.
In tal caso, il dipendente dovrà riprendere a svolgere la propria prestazione secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. La comunicazione avverrà per le vie brevi sulle utenze telefoniche o telematiche sopra indicate dal lavoratore.
Costituisce causa di revoca anche il mancato raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi programmati ed attesi con il presente accordo.
Si applicano le disposizioni del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018, artt. 60-66.
ARTICOLO 9 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla normativa in materia di “lavoro agile”.
Il lavoratore Il Direttore dell’ufficio
Il lavoratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente progetto individuale, nonché dei contenuti di cui agli articoli: 2 (Durata), 3 (Svolgimento del lavoro agile), 7 (Rimborsi spese), 8 (Revoca) e si impegna altresì formalmente a
• eseguire la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
• utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione;
• rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;
• rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;
• utilizzare in via esclusiva e al solo fine di espletare la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i dispositivi eventualmente consegnati dall’Amministrazione, senza consentirne l’utilizzo da parte di terzi;
• restituire immediatamente al termine del presente progetto i dispositivi eventualmente consegnati dall’Amministrazione.
Il lavoratore
______________________________________________________________, lì ____/_____/2020.