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Regione Marche
Ordinanza 5 novembre 2020, n. 42
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19”;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato nella GU n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 recante “Modifiche all’art. 1, comma 1, lettera cc) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da CoViD-19”;
Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da CoViD-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza 16 agosto 2020 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza, epidemiologica da CoViD-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19””.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Considerato che il medesimo DPCM del 3 novembre 2020, all’articolo 1, comma 9, lettera u), dispone: “le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia e il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’organizzazione Mondiale della Sanità;
Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si manifestano ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche, come rilevabile anche dal progressivo aumento dei casi diagnosticati;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione formazione orientamento e servizi territoriali per la formazione, ID n. 21242296 del 5 novembre 2020 agli atti della Segreteria generale;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, ID 21244968 del 5 novembre 2020 agli atti della Segreteria generale;
 

ORDINA

Articolo 1
Ulteriori disposizioni per le attività didattiche indifferibili e indispensabili nei corsi di studio universitari

1. A integrazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 2 novembre 2020, tenuto conto delle esigenze formative, dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale nel territorio regionale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, sono consentite in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio universitari nonché le attività laboratoriali, anche presso le organizzazioni convenzionate, in quanto indifferibili e indispensabili per il regolare svolgimento e conclusione dei percorsi universitari, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo della gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19, di cui all’allegato 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri delc3 novembre 2020. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
2. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni in materia di didattica universitaria di cui al DPCM 3 novembre 2020.
 

Articolo 2
Disposizioni in tema di lavoro agile

1. Il settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali, dei servizi amministrativi e di agenzia, che prevedono accesso del pubblico, è fortemente raccomandato a promuovere il contatto fra clienti/utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni tecnologiche innovative.
È fortemente raccomandato, laddove possibile, l'utilizzo della modalità di lavoro agile.
 

Articolo 3
Disposizioni finali

La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 6 novembre 2020, sino a tutto il 4 dicembre incluso.
La presente ordinanza potrà essere modificata e/o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt).
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’istruzione, al Ministro dell’università e della Ricerca, al Ministro delle Attività produttive, ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani, al Direttore Generale dell’ufficio Scolastico Regionale per le Marche, ai Rettori delle Università Marchigiane, alle Confederazioni Industriali, Artigianali Commercianti, Associazione dei Consumatori, Associazioni Cooperative, Associazioni di categoria, Associazioni datoriali, Sindacati, Anci Marche, Aziende TPL automobilistico e ferroviario regionale, Camera di Commercio delle Marche.

Ancona, 5 novembre 2020
 

Il Presidente
Francesco Acquaroli