Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 2 aprile 1996
Parti: Sata spa, Fma spa e Fim, Fiom, Uilm, Fismic
Settori: Metalmeccanici, Sata-Fma
Fonte: UIL Basilicata

Sommario:

 Informazione e consultazione dei lavoratori a livello dell’Unione Europea (European Works Council)
Comitato per l’ambiente, sicurezza e prevenzione infortuni
Permessi
 Attribuzioni
Premio di competitività
Malattia

Addi 02 Aprile 1996 Presso l’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli le Società Sata SpA ed Fma SpA assistite dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza e dall’Unione degli Industriali della Provincia di Avellino e le Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm-Fismic Nazionali, Territoriali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno stipulato il presente accordo, che è da intendersi integrativo dell’accordo 31 gennaio 1996.

Informazione e consultazione dei lavoratori a livello dell’Unione Europea (European Works Council)
Le parti convengono che in relazione all’applicazione della Direttiva CEE n. 45/94 anche le società Sata ed Fma faranno riferimento al Comitato Aziendale Europeo, così come definito nell’accordo del Gruppo Fiat del 18 marzo 1996.

Comitato per l’ambiente, sicurezza e prevenzione infortuni
Nel ribadire quanto già stabilito su analogo paragrafo dell’accordo del 31/1/1996, con il presente documento le parti intendono definire composizione e competenze del “Comitato per l’Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni”, con particolare riferimento a:

“Disciplina in tema di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS)
Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 – in materia di Rappresentante per la Sicurezza- ed alla normativa derivante da accordi collettivi aziendali, per confermare l’impegno a perseguire, nella logica della partecipazione, l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Pertanto, a livello di società, viene costituito il “Comitato per l’Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni”, così come previsto nell’accordo del 31 gennaio 1996, conferendo alla componente in rappresentanza dei lavoratori tutte le attribuzioni previste dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 (e sue applicazioni a livello territoriale) in capo all’RLS.
Con quanto sopra concordato, le Parti si danno atto di aver adempiuto, a tutti gli effetti, a quanto previsto dall’art. 18 del D. Lgs.19 settembre 1994 n. 626 in materia di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
I componenti dei Comitati, per la parte dei lavoratori, appartengono esclusivamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, così come previsto dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
Il numero degli RSU componenti i singoli Comitati per l’Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni, in relazione agli attuali organici, è pari a 8.
In fase di prima applicazione ed in conformità a quanto disposto dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 al punto 1.2 “Procedure per l’elezione o designazione dell’RLS”, i componenti dei richiamati Comitati, in quanto già eletti, saranno designati dalle RSU aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e del presente accordo. Questa designazione sarà ratificata dalla prima assemblea utile dei lavoratori.
Successivamente l’individuazione degli RLS componenti i Comitati dovrà avvenire con modalità conformi a quanto stabilito dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
I componenti dei suddetti Comitati, i cui nominativi saranno comunicati all’Azienda congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e dalle RSU per il tramite dell’Unione Industriale, saranno individuati nel seguente modo:
- 6 fra i candidati alla carica di RLS, eletti RSU dai lavoratori ex D.Lgs.626/94 ed accordo interconfederale 22 giugno 1995:
- 2, designati congiuntamente dalle OO.SS. Territoriali fra i candidati alla carica di RLS eletti nell’ambito delle RSU delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Da parte aziendale, la composizione del Comitato sarà così articolata:
- Responsabile del Personale e/o delle Relazioni Sindacali
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Responsabili delle Unità Operative.

Permessi:
Per l’espletamento dei propri compiti, è riconosciuto al RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
- per l’espletamento dei compiti previsti dall’art 19 del D.Lgs. 626/94, 40 ore annue per ogni Rappresentante secondo quanto stabilito dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- per l’espletamento degli adempimenti definiti dalle lettere b), c), d), g), i) ed l) di cui al primo comma dell’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario, limitatamente all’orario di lavoro previsto;
- per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/1994, è possibile l’utilizzazione, in quanto RSU, del monte ore assegnato dall’OO.SS. di appartenenza.

Attribuzioni:
Oltre alle attribuzioni spettanti al RLS in base a quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ai Comitati per l’Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni sono conferite competenze specifiche, quali:
- definire congiuntamente i programmi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell’Azienda, in particolare allo scopo di elaborare un’adeguata informazione a norma dell’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 626/1994;
- definire i programmi di formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 626/1994 e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- fornire interpretazione individuate all’unanimità su problematiche afferenti alla materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sorte nelle Unità Produttive. Tali interpretazioni saranno vincolanti per le Commissioni Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni;
- effettuare il monitoraggio delle attività delle Commissioni Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni.
Ferme restando le competenze dell’organismo Paritetico Regionale e di quello Provinciale, previsti dal’art. 20 del D.Lgs. 626/1994 e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995, le Parti affidano al Comitato per l’Ambiente, Sicurezza e Prevenzione Infortuni anche il compito di ricercare soluzioni omogenee e consensuali su eventuali divergenze interpretative in merito all’applicazione dei diritti sulla rappresentanza, l’informazione e la formazione risultanti dalla legislazione vigente.
Gli argomenti trattati nell’ambito del suddetto Comitato saranno oggetto di verbale, di volta in volta, riportato in apposito registro da conservarsi a cura dell’Azienda.
È da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall’Azienda ed alle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attività del Comitato, i componenti dello stesso sono tenuti all’assoluta riservatezza, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle normative di legge e di contratto vigenti.