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Provincia Autonoma Trento
Ordinanza 5 novembre 2020, n. 53
Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’emanazione del Dpcm 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 23 e recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO quanto riportato sul sito istituzionale del Ministero della Salute, in ordine all’individuazione delle aree di rischio di cui al Dpcm 3 novembre 2020;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Ulteriori disposizioni in ambito provinciale a seguito dell’emanazione del Dpcm 03 novembre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, permette alle Regioni e alle Province Autonome di introdurre misure derogatorie, in senso restrittivo, rispetto a quanto disposto a livello nazionale;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia a seguito dell’incremento attuale dei casi sul territorio nazionale, compreso quello trentino;
CONSIDERATO il report settimanale, aggiornato al 27 ottobre 2020, effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, che per la Provincia Autonoma di Trento individua una crescita dei contagi a livello provinciale, con valori RT per ricovero ospedaliero ed in riferimento alla settimana 19-25 ottobre 2020 pari a 1.5 (CI 1.18-1.81) [medio 14 gg]
RITENUTO ragionevole e proporzionato dal punto di vista dell’efficacia di contenimento del virus e coerentemente con quanto previsto dal Dpcm 03 novembre 2020, prorogare fino al 03 dicembre 2020 e per le motivazioni espresse nell’ordinanza di seguito citata, le misure dettate dall’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. 659641/1 in merito a “Divieto di incontri in luoghi pubblici”, “Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori”, “Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali”, “Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale”, “Centri per anziani”, “Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati”, “Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per i minori di età 3 mesi-17 anni”,
“Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico";
 

Chiusura al pubblico delle strade e delle piazze nei centri urbani di cui ai Dpcm 03 novembre 2020

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del Dpcm del giorno 03 novembre 2020, che ha statuito circa la possibilità di chiudere al pubblico, per tutta la giornata o limitatamente a determinate fasce orarie, strade o piazze nei centri urbani laddove si possano creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
CONSIDERATO quanto disposto dai punti 9) e 10) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. 659641/1 che, alla luce della nuova disposizione sopracitata, richiedono di essere modificati;
VISTA la circolare del Ministero degli Interni di data 20 ottobre 2020 n. 15350/117/2/1 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” che, da una lettura sistematica dell’ordinamento giuridico vigente, individua nell’ordinanza del Sindaco lo strumento deputato a declinare l’attuazione dell’art. 1, comma 3, del citato Dpcm 24 ottobre 2020, con la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto;
VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige” che, all’art. 62 attribuisce al Presidente della Provincia la competenza ad adottare, con propria ordinanza, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini, laddove siano interessati due o più comuni o il sindaco non provveda;
VISTA la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, recante “Tutela della salute in Provincia di Trento” che, all’art. 11, comma 3, fa salve le attribuzioni del sindaco e del Presidente della Provincia quali autorità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze;
CONSIDERATO altresì necessario che l’attuazione del provvedimento in oggetto trovi la più ampia concertazione e collaborazione tra il Presidente della Provincia, il Sindaco del territorio interessato, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, il Questore e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 

Convegni, congressi

VISTO il punto 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1, con cui si recepivano le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020 in merito alla sospensione di convegni, congressi ed altri eventi, facendo salva la possibilità di svolgere le medesime attività a distanza;
VISTA la precisazione, da parte della sopracitata ordinanza, che prevedeva la possibilità di consentire in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali;
RITENUTO di doversi adeguare alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 9, lett. s) del Dpcm 03 novembre 2020, laddove prevede che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solamente con modalità a distanza;
 

Attività di commercio al dettaglio

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020, prot. 635226/1, che dispone, fino al 24 novembre 2020, quanto segue: “sono sospese le attività di commercio al dettaglio nelle giornate di domenica, al fine di non alimentare occasioni di assembramento; tale disposizione non si applica a farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie”.
VISTO l’art. 1, comma 9, lett. ff) del Dpcm del 3 novembre 2020 che, all’ultimo periodo, dispone quanto segue: “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
RITENUTO opportuno adeguarsi a quanto previsto nel citato Dpcm, con conseguente cessazione dell’efficacia di quanto disposto dal punto 17) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1;
 

Disposizioni per garantire la continuità dell’amministrazione dei beni d’uso civico

VISTI gli articoli 5 e 8 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) che regolano rispettivamente le procedure di votazione per il cambio delle forma di amministrazione dei beni di uso civico (da gestione comunale a costituzione di ASUC) e il rinnovo degli organi delle ASUC esistenti (elezione dei nuovi membri dei comitati di gestione delle ASUC dei quali è scaduto il mandato);
CONSIDERATO che le consultazioni per il cambio di gestione di quattro frazioni e il rinnovo di otto comunitati ASUC, indette dai sindaci dei rispettivi comuni, sono programmate per le giornate comprese tra l’8 novembre e il 20 dicembre 2020, coinvolgendo ciascuna un numero di elettori variabile da un minimo di circa 200 a poco meno di 2.000 persone;
CONSIDERATA la competenza della Provincia in materia di usi civici, che riguarda sia le forme di gestione dei beni, sia le funzioni, le competenze e le modalità di elezione degli organi delle ASUC;
CONSIDERATO che le consultazioni non possono essere svolte in forma telematica e che la situazione epidemiologica è tale da rendere necessario differire l’effettuazione delle consultazioni elettorali previste dagli articoli sopracitati;
RITENUTO necessario prevedere che, fino al giorno 03 dicembre 2020 e compatibilmente con l’andamento della curva epidemiologica, siano prorogate le gestioni comunali dei beni di uso civico per le frazioni ove è stato indetto il referendum per il cambiamento di forma di gestione e siano sospese le consultazioni indette per il rinnovo dei comitati ASUC, prorogando i comitati di amministrazione eletti dopo la scadenza del mandato;
 

Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino

CONSIDERATO che, a causa della pandemia in atto, risulta difficile organizzare i corsi formativi necessari a rinnovare l’autorizzazione all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
SENTITO sul punto il Direttore generale dell’APSS, che ha condiviso l’opportunità di prorogare la validità dei predetti certificati, scaduti o in scadenza, fino al 30 giugno 2021, per i vigili del fuoco permanenti e volontari della provincia di Trento, nonché per gli operatori del Servizio piste del Corpo forestale del Trentino, considerato il peculiare ruolo rivestito dagli stessi nell’ambito di interventi di emergenza;
RITENUTO coerente ed opportuno, vista la richiesta inoltrata da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico- Servizio Provinciale Trentino, prorogare la validità dei predetti certificati, scaduti o in scadenza, fino al 30 giugno 2021 anche per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino;
CONSIDERATO che risulta necessario in ogni caso procedere, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle autorizzazione all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1, che dispone al punto 21) peculiari modalità relative alla fruizione e all’organizzazione del trasporto pubblico locale;
VISTO l’art. 1, comma 9, lett. mm) del Dpcm del 03 novembre 2020, che dispone modalità di fruizione e organizzazione del servizio di trasporto diverse rispetto alla citata ordinanza;
RITENUTO opportuno adeguarsi a quanto previsto nel citato Dpcm in materia, con conseguente cessazione dell’efficacia di quanto disposto dal punto 21) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1 ;
CONSIDERATO il notevole sforzo organizzativo necessario ad adeguare la programmazione e l’erogazione del servizio, si ritiene congruo dare piena efficacia alla misura a partire dal giorno 9 novembre 2020, in modo tale da rendere tale misura coerente e funzionale alla piena efficacia della misura della didattica digitale integrata;
RITENUTO altresì opportuno reiterare, quale misura aggiuntiva di prevenzione, in relazione all’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie di cui all’art. 1, comma 1, del Dpcm 03 novembre 2020, il punto 6) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 ottobre 2020, prot. 635226/1, secondo cui l’obbligo di indossare la mascherina, sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Organizzazione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1, che dispone ai punti 22), 23), 24) e 25) peculiari misure in materia di organizzazione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo;
VISTO l’art. 1, comma 9, lett. s) del Dpcm del 03 novembre 2020, con cui si dispongono diverse modalità in materia rispetto a quanto previsto dalla citata ordinanza;
RITENUTO opportuno adeguarsi a quanto previsto nel citato Dpcm, con conseguente cessazione dell’efficacia di quanto disposto dai punti 22), 23), 24) e 25) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1 ;
CONSIDERATO il notevole sforzo organizzativo necessario ad adeguare la programmazione e la fruizione delle attività didattiche a distanza, si ritiene di dare piena efficacia alla predetta misura di cui all’art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm del 03 novembre 2020 a partire dal giorno 9 novembre 2020;
 

Disposizioni in materia di mercati

VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 prot. 635226/1,che ai punti 11), 12) e 13) detta disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati;
VISTO l’art.1, comma 9, lett. ff) del Dpcm del 3 novembre 2020, il quale, all’ultimo periodo, dispone quanto segue: “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
RITENUTO opportuno specificare che il disposto di cui alla citata lett. ff) si applica anche nell’ambito degli esercizi commerciali presenti nell’ambito dei mercati;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Disposizioni introdotte dal Dpcm 03 novembre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

1) sul territorio provinciale si applicano le disposizioni introdotte dal Dpcm 03 novembre 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, così come sotto chiarite e integrate;
 

Ulteriori disposizioni in ambito provinciale a seguito dell’emanazione del Dpcm 03 novembre 2020 in materia di misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Chiusura al pubblico delle strade e delle piazze nei centri urbani di cui all’art. 1, comma 4, del Dpcm 03 novembre 2020

2) in sostituzione di quanto disposto dai punti 9) e 10) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1,il Sindaco e il Presidente della Provincia possono disporre, per quanto di competenza (rispettivamente in ambito d’interesse comunale o sovracomunale) e nella più ampia concertazione e collaborazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e l’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari , la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, di strade e piazze nei centri urbani laddove si possano creare occasioni di assembramento; in caso di chiusura è fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
 

Centrale unica di risposta, Numero unico europeo 112

3) a modifica di quanto disposto dal punto 5) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1, per le necessità urgenti di personale ai fini del funzionamento della Centrale unica di risposta, Numero unico europeo 112, fino al 31 gennaio 2021 la Provincia è autorizzata a concordare con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'utilizzo delle possibilità di acquisizione di personale temporaneo disponibili presso l'Azienda stessa;
 

Convegni, congressi

4) a parziale modifica di quanto disposto dal punto 14) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre 2020 prot. n. 659641/1 e fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. o), del Dpcm 03 novembre 2020 in materia di sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, si dispone che i corsi di formazione pubblici o privati, compresi quelli in cui si riconoscono crediti formativo-professionali, possano essere svolti solo con modalità a distanza;
 

Attività di commercio al dettaglio

5) è disposta la cessazione dell’efficacia di quanto previsto al punto 17) dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1;
6) resta inteso che in materia si applica quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. ff) del Dpcm del 03 novembre 2020;
 

Disposizioni per garantire la continuità dell’amministrazione dei beni d’uso civico

7) sino al giorno 03 dicembre 2020, sono mantenute le forme di amministrazione dei beni d’uso civico attualmente in essere in capo ai comuni e sono prorogati i comitati di amministrazione delle ASUC eletti, ancorché scaduti o in scadenza;
 

Proroga dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino

8) di prorogare fino al 30 giugno 2021, l’autorizzazione (scaduta o in scadenza) all’uso dei defibrillatori conseguita da parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Provinciale Trentino;
9) si evidenzia in ogni caso la necessità di procedere da parte dei soggetti indicati al punto precedente, anche in pendenza del periodo emergenziale e nel limite del possibile, all’effettuazione dei corsi finalizzati al rilascio e/o al rinnovo delle autorizzazioni all’uso del defibrillatore, secondo la normativa di settore;
 

Servizio di trasporto pubblico locale

10) a partire dal 9 novembre 2020 cessa l’efficacia di quanto previsto al punto 21) dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1;
11) resta inteso che in materia si applica, con previsione di pieno regime a partire dal 9 novembre 2020, quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. mm), del Dpcm del 03 novembre 2020;
12) si reitera altresì quanto previsto, in relazione all’obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie di cui all’art. 1, comma 1, del Dpcm 03 novembre 2020, dal punto numero 6) dell’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 ottobre 2020, prot. n. 635226/1, secondo cui l’obbligo di indossare la mascherina, sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste anche per i bambini nella fascia d’età 3-6 anni;
 

Organizzazione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo

13) a partire dal 9 novembre 2020 cessa l’efficacia di quanto previsto dai punti 22), 23), 24) e 25) dell'ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1;
14) resta inteso che in materia si applica, con previsione di pieno regime a partire dal 9 novembre 2020, quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm del 3 novembre 2020;
 

Disposizioni in materia di mercati

15) i punti 11), 12) e 13) di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1 sono integrati da quanto previsto nell’ultimo periodo della lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del Dpcm 3 novembre 2020, ossia “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”;
 

Validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

16) è prorogata fino al 03 dicembre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1 in merito a “Divieto di incontri in luoghi pubblici”, “Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori”, “Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali”, “Accesso agli uffici aperti al pubblico e ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale”, “Centri per anziani”, “Disposizioni in materia di sagre, fiere e mercati”, “Gestione in sicurezza dei servizi educativi, ludico-ricreativi e di socializzazione per i minori di età 3 mesi-17 anni”, “Disposizioni sulla quarantena nell’ambito di servizi socio-educativi della prima infanzia e in ambito scolastico”;
17) è prorogata fino al 03 dicembre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. 411120/1 in merito al “Distanziamento interpersonale” e all’ “Individuazione dei documenti/protocolli/linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l’esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020”, relativamente a quelle attività attualmente non sospese dal Dpcm 03 novembre 2020 (si dispone, altresì, il venir meno del concetto di “convivenza”quale inteso estensivamente come “frequentazione abituale”);
18) è prorogata fino al 03 dicembre 2020 l’efficacia delle ulteriori misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1, in merito a “Servizio di buffet”, “Impianti a fune”, “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi”;
19) restano salve le disposizioni previste dai punti 4), 5) e 6) dell’Ordinanza del Presidente della Provincia di data 8 ottobre 2020, prot. 619122;
 

E RACCOMANDA FORTEMENTE

20) relativamente alle persone con più di 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio (distanziamento sociale, uso della mascherina, disinfezione costante delle mani);
21) di sospendere ovvero limitare ai casi strettamente necessari le attività sociali;
22) agli studenti e ai lavoratori pendolari che si rechino fuori dai propri territori comunali di residenza o di domicilio, di limitare gli spostamenti al solo tragitto casa- scuola/università o casa-lavoro, prestando particolare attenzione al rispetto delle norme sul distanziamento sociale;
 

Disposizioni finali

23) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima e fino al giorno 03 dicembre 2020, salvo ove indicati termini diversi, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

dott. Maurizio Fugatti