Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Agli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro
Al Dipartimento del Tesoro -
Ufficio di raccordo con il D.A.G.
Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei rapporti con il D.A.G.
Al Dipartimento delle Finanze - Unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze - UFFICIO VIII
Al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi- Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento
Oggetto: Ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, sono state introdotte ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio applicabili sull'intero territorio nazionale e specifiche misure a seconda dell'area di rischio.
Alla luce del mutato contesto epidemiologico e normativo, in linea con quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del Protocollo con le OO.SS recante “Disciplinare per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile riferito a tutte le strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato. prot. n. 105974 del 19 ottobre 2020, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni in materia di lavoro agile, con decorrenza immediata e valide per il periodo di vigenza del predetto Protocollo.
1. Misure per l'intero territorio nazionale
L'articolo 5 del DPCM prevede che: “3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4.Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;”
Ciò posto, e in linea con quanto previsto anche dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, sull'intero territorio nazionale, i responsabili delle Unità organizzative assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile che siano compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato, e comunque in misura non inferiore al 50% (art. 263 DL. 34/2020), come già previsto dal Disciplinare interno del 19 ottobre 2020.
Il citato art. 5 del DPCM prevede, altresì, al comma 4, lett. b) che ciascun dirigente “b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale”.
Al riguardo, si segnala che il Decreto legge recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 28 ottobre 2020 n. 137 è intervenuto modificando la disciplina contenuta nell'articolo 21 bis del dl 104/2020 inerente il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
Considerato che le modifiche apportate estendono l'ambito di applicazione dell'art. 21- bis all'ipotesi in cui il figlio sia minore di anni sedici (anziché minore di anni quattordici, come previsto in precedenza), che si ritrovi nelle condizioni già indicate nel medesimo articolo, nonché all'ipotesi in cui il figlio minore di anni sedici sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza, sarà apportata apposita novella all'art 3 Disciplinare “Lavoro agile e congedo straordinario per quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici” che disciplina tale fattispecie.
2. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanza del Ministero della Salute, con riferimento al lavoro agile si applica quanto previsto dal predetto DPCM art. 3 comma 4 lett. i) “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”.
Pertanto, nelle sedi territoriali ministeriali ricadenti nelle suddette aree:
- è assicurata la presenza del personale nei luoghi di lavoro esclusivamente per le attività che si ritengono indifferibili e che richiedano necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate nelle determine già adottate nell'ambito di ciascun Dipartimento e negli eventuali successivi aggiornamenti delle medesime;
- il personale, per il quale non è richiesta la presenza in sede, espleta la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto ed in relazione alla strumentazione necessaria.
3. Disposizioni finali
Nel rispetto delle determine dei datori di lavoro adottate, si rappresenta, altresì, che il dipendente che si trovi in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario e non in condizione di malattia certificata svolge di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, il responsabile dell'Unità organizzativa lo adibisce temporaneamente a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti.
Fatta eccezione per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, sull'intero territorio nazionale resta salvo quanto già previsto nella Determina prot. n.103781 del 14 ottobre 2020 sulle attività espletabili e non espletabili in modalità agile.
Si rappresenta, infine, che in considerazione della grave situazione epidemiologica, lo stesso limite minimo di 5 giornate di presenza al mese per dipendente di cui all'art.6, comma 3, del citato Protocollo-Disciplinare del 19 ottobre 2020 può essere derogato purché siano assicurati la funzionalità organizzativa e i servizi all'utenza.
LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria VACCARO